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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24681/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controComune di Oliveri, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché controProcura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo,-intimata-Numero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 767/2021depositata il 12.5.2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.7.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Nel 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi per brevità IPAR) proponevaopposizione avverso la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] relativaall’istanza di legittimazione di un terreno intestato al Comune di Oliveri egravato da uso civico agricolo esteso circa 14 ettari (particella 51 delfoglio 7 del Comune di Oliveri), occupato dalla società con immobili adibitialla propria attività industriale di panificazione.

L’[OSCURATO:PERSONA] che la IPAR non potesse considerarsi occupatore abusivo delfondo, in quanto entrata nella disponibilità del terreno di uso civicodapprima in forza del contratto di locazione del 15.3.1978, esuccessivamente del contratto di concessione del diritto di superficie del5.11.1980.Sul punto, l’opponente sosteneva che il contratto di locazione e ilsuccessivo contratto di superficie, aventi ad oggetto un bene di demaniocollettivo, erano stati stipulati per una destinazione diversa da quella diuso civico in mancanza di convalida del Commissario agli [OSCURATO:PERSONA], e chepertanto, erano affetti da nullità assoluta, con la conseguenza chel’opponente doveva considerarsi occupatore abusivo al quale non si potevanegare la predetta legittimazione.Il Comune di Oliveri sosteneva, invece, che la destinazione ad uso agricolodel terreno collettivo gravato da uso civico era stata modificatadall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Sicilia conprovvedimento del 4.2.1964, che aveva autorizzato la destinazioneindustriale del fondo in questione per la realizzazione di un impianto avio -agricolo a favore della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di incrementare l'occupazionein una zona economicamente depressa.Numero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026In data 3.1.2014 veniva peraltro depositata, da parte dell’IstruttoreDemaniale, una relazione demaniale integrativa, impugnata dalla IPAR inun separato giudizio.Riunite le cause, il [OSCURATO:PERSONA] per la Liquidazione degli UsiCivici della Regione Sicilia, con la sentenza n. 39584 del 2.10.2014,respingeva le opposizioni proposte dalla IPAR, rilevando che la stessa nonaveva diritto alla legittimazione richiesta e che il terreno oggetto di causaapparteneva al demanio disponibile del Comune di Oliveri.Avverso detta sentenza, la IPAR proponeva reclamo presso la Corted’Appello di Palermo che, con la sentenza n. 767 del 12.5.2021, nellaresistenza del Comune di Oliveri, confermava quanto deciso dalCommissario per la Liquidazione degli Usi civici per la Sicilia.Avverso la predetta sentenza, la IPAR ha proposto ricorso a questa Corte,sulla scorta di quattro motivi.Il Comune di Oliveri ha resistito con controricorso.Nell'imminenza dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la IPAR ha depositatomemoria ex art. 380bis.1 c.p.c.Con ordinanza interlocutoria del 4.3.2026 questa Corte ha ritenuto lanecessità di rimettere la causa, per la sua complessità, alla pubblicaudienza, in particolare allo scopo di stimolare la discussione sulle questionidel rapporto esistente tra l'uso temporaneo dei beni gravati da uso civicoagricolo e la modifica temporanea della loro destinazione nella RegioneSicilia e sulla connessa ripartizione dei poteri tra Comune e RegioneSicilia.persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/20261.

Con il primo motivo del ricorso, la IPAR lamenta la violazione dell’art.12 della L. n. 1766 del 6.6.1927, in riferimento all’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., per non avere la sentenza impugnata ritenuto illegittimo equindi disapplicato il decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura edelle Foreste della Regione Sicilia del 4.2.1964.

In particolare, tale decretosarebbe nullo per difetto assoluto di competenza dell’Assessoratodell’Agricoltura e delle Foreste della Regione Sicilia, essendo competente,in ordine alle modifiche di destinazione dei terreni non privati gravati dauso civico, il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste.Con tale motivo si censura che l'impugnata sentenza, nel confermare,respingendo il reclamo ex art. 32 della L. 16.6.1927 n. 1766, la sentenzadel [OSCURATO:PERSONA] per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] della RegioneSicilia di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione ex art. 9 comma1° della L.16.6.1927 n. 1766 della [OSCURATO:SOCIETA] intesa ad ottenere lalegittimazione per l'occupazione, asseritamente abusiva, di un fondo dicirca 14 ettari in territorio del Comune di Oliveri, che aveva adibito adagricolo a favore della collettività locale, in ragione dell'avvenutaconclusione con il Comune del contratto di locazione del 15.3.1978 e dellaconcessione alla [OSCURATO:PERSONA] SPA, a garanzia del finanziamento erogatoalla [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori di costruzione di un impianto industriale, del dirittodi superficie sul fondo con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],rep. n. 9055, racc. n. 1930, diritto poi ceduto per 20 anni alla [OSCURATO:SOCIETA]. il20.7.1993, abbia ritenuto validi tali contratti in forza della modificatemporanea di destinazione autorizzata dall'[OSCURATO:PERSONA]Agricoltura del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza disapplicare il decreto da esso emessoper illegittimità dovuta ad incompetenza.1.1 Tale motivo è inammissibile, in quanto l'asserito vizio di nullità perincompetenza del decreto assessoriale del 4.2.1964, che non èminimamente trattato dalla sentenza impugnata, era stato giàNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026implicitamente escluso dalla sentenza di primo grado, che aveva ritenutoche esso avesse autorizzato una modificazione temporanea delladestinazione agricola del fondo, gravato da uso civico collettivo, indestinazione industriale, determinando anche la validità dei contratti giàindicati del 15.3.1978 e del 5.11.1980 e l'esclusione dell'occupazioneabusiva ultradecennale del fondo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., costituente unodei requisiti della legittimazione invocata, per cui la ricorrente avrebbedovuto far valere il vizio processuale derivante dalla mancatadisapplicazione di quel decreto, in quanto nullo per incompetenza, peraltromai impugnato davanti al giudice amministrativo, già con l'atto di appello,mentre nulla di specifico ha allegato in questo senso, limitandosi adindicare genericamente, a pagina 14 del ricorso, di avere evidenziato talenullità nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Palermo.2.

Con il secondo motivo, la IPAR si duole della violazione dell’art. 41 delR.D. n.332 del 26.2.1928 in riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., sostenendo che i terreni, oggetto del Decreto assessoriale del1964, erano tornati alla vecchia destinazione d’uso, a seguito dellacessazione dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta nel 1975.

Laricorrente deduce, altresì, che gli effetti giuridici di detto decreto nonpotevano prodursi anche dopo lo scioglimento di tale rapporto e dopo lareimmissione nel possesso di tali terreni del Comune di Oliveri, atteso chel’art 41 citato prevedeva che i terreni tornassero all’originaria destinazioned’uso automaticamente, senza alcun ulteriore provvedimentoamministrativo.3.

Con il terzo motivo, la IPAR deduce la violazione della legge n. 1766 del16.6.1927 e del R.D. n. 332 del 26.2.1928 in riferimento all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., in quanto i contratti di locazione del 15.3.1978 edi superficie del 5.11.1980, stipulati dal Comune di Oliveri, sarebberonulli, perché conclusi senza seguire le procedure stabilite dalla normativasopra esposta per la modifica della destinazione di uso civico, atteso cheNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026tali atti avrebbero dovuto essere omologati dal Commissario per laLiquidazione degli Usi civici ed autorizzati dall’Assessorato dell’Agricolturae delle Foreste della Regione Sicilia.4.

Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., ci siduole della violazione degli articoli 1418, 1343 e 1346 c.c., essendo ilcontratto di locazione del 15.3.1978, ed il contratto di concessione deldiritto di superficie del 5.11.1980, illegittimi per illiceità della causa eimpossibilità dell’oggetto.4.1 Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che per la lorointerconnessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.Con essi ci si duole:a) della violazione dell'art. 41 del R.D. n. 332 del 26.2.1928, che prevedeche in caso di autorizzazione alla modificazione temporanea dei benisoggetti ad uso civico agricolo, una volta cessato lo scopo per il quale lamodifica é stata autorizzata, il terreno ritorni, ove possibile, alla suadestinazione originaria, non potendo il Comune liberamente disporre dibeni soggetti ad uso civico e di proprietà della collettività locale, e nonessendo consentita una diversa destinazione da parte del Comune che nonsia stata preventivamente autorizzata dall'Assessore dell'Agricoltura edelle Foreste della Regione Sicilia;b) della violazione di quel regio decreto e delle disposizioni della L. n.1766del 16.2.1927, che subordinano la modifica della destinazione dei terreninon privati, gravati da uso civico agricolo, in Sicilia, all'omologazione delCommissario alla liquidazione degli usi civici ed all'autorizzazione delMinistro dell'Agricoltura e delle Foreste, poi sostituito, per la competenzaesclusiva della Regione siciliana in materia di usi civici, da quelladell'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste;c) del mancato rilievo dell'eccepita nullità per violazione di normeimperative dei contratti di locazione del 15.3.1978, e di concessione deldiritto di superficie del 5.11.1980 (con successiva cessione del diritto allaNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026IPAR del 20.7.1993 per venti anni) dovuta al mancato rispetto delleprocedure dettate dalla L. n. 1766 del 16.2.1927 e dal R.D. n. 332 del26.2.1928 per rendere giuridicamente possibile l'oggetto di contrattirelativi a terreni della collettività gravati da uso civico agricolo che sianodestinati ad usi diversi (nella specie uso industriale per impianti dipanificazione e non più per impianti avio-agricoli).Per valutare la meritevolezza, o meno, delle censure mosse con questimotivi all'impugnata sentenza, occorre anzitutto ricostruire il complessoquadro normativo vigente alle date del contratto di locazione del terrenooggetto di causa (pacificamente si tratta di terreno di demanio collettivooriginariamente ad uso agricolo, per il quale nel 1964 è stata autorizzatadall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Sicilia lamodifica temporanea della destinazione da agricola ad industriale)concluso dal Comune di Oliveri con la IPAR il 15.3.1978, e dellaconcessione del 5.11.1980 per venti anni alla [OSCURATO:PERSONA] SPA, previarisoluzione della locazione venticinquennale, del diritto di superficie sulterreno a garanzia del finanziamento chiesto dalla IPAR a quella societàper la costruzione di un impianto industriale di panificazione, diritto poiceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] SPA alla IPAR Il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Si tratta di verificare se tali contratti fossero validi e quindi idonei agiustificare il rigetto della richiesta di legittimazione per occupazioneabusiva ultradecennale ex art. 9 della L. n. 1766/1927 della [OSCURATO:SOCIETA]., oinvece nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto per incompatibilità conl'originaria destinazione agricola del terreno di uso civico collettivo, equindi tali da consentire di qualificare come occupazione abusiva ilpossesso esercitatovi dalla IPAR, che peraltro avrebbe dato causapersonalmente alla nullità della quale si vorrebbe ora avvalere.Va anzitutto evidenziato che non può trovare applicazione, perché nonancora vigente all'epoca della conclusione dei citati contratti, l'art. 5commi 3 e 5 della L.R.

Sicilia n. 28/2000.

Tali disposizioni normativeNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026locali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva attribuita all'Assemblearegionale in base all'art. 14 lettera c) dello Statuto della Regione Sicilia,approvato con R.D. 15.5.1946 n.455, hanno stabilito, ma solo dalla loroentrata in vigore, rispettivamente che le terre di demanio civico che pereffetto degli atti urbanistici abbiano acquistato alla data del 31.12.1997destinazione di aree artigianali o industriali non possono essere oggetto dilegittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunaleanche se oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti didisponibilità, ed un ampliamento delle ipotesi di legittimazione a favoredegli occupanti abusivi autori di miglioramenti agricoli sui fondi di demaniocollettivo ad uso agricolo.Per restare alla normativa locale, l'art. 13 della L.R.

Sicilia n. 1 del2.1.1979, al contrario vigente all'epoca dei contratti in esame, hacivico e di demanio armentizio, ma non il potere di autorizzare la venditadi beni di demanio civico collettivo, che è rimasta regolata dall'art. 39 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 332, (regolamento di esecuzione della L. 16.6.1927n.1766), ma con passaggio della competenza dal Ministero dell'Agricolturaalla Regione in forza dell'autonomia regolata dallo statuto speciale, néquello di autorizzare la modifica temporanea della destinazione dei beni didemanio civico collettivo rispetto a quella originaria, che è rimastaregolata dall'art. 41 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 332, ma anche in questo casocon il passaggio della competenza dal Ministro per l'Agricolturaall'[OSCURATO:PERSONA] per l'Agricoltura.Secondo tale ultima disposizione “Potranno i Comuni e le Associazioniagrarie richiedere, e il Ministro per l'agricoltura e le foreste consentire chea tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essarappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, qualil'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili.

In tal caso il decreto diautorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quantoNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per ilquale l'autorizzazione era stata accordata.

Qualora non sia possibile ridarea queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'agricoltura e le forestepotrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime”.Occorre poi ricordare l'art. 11 della L. n. 1766/1927, contenente laclassificazione di tutti i terreni gravati da usi civici e posseduti da enticollettivi.

Per questi terreni, assegnati ai Comuni, o alle Frazioni,Università ed altre associazioni comunque denominate, la legge non hafavorito la liquidazione, a differenza di quanto stabilito per i terreni privatigravati da uso civico, ed ha previsto la distinzione tra: a) terreniconvenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b)terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez.un. 10.5.2023 n. 12570; Cass. sez. un. 11.6.1973 n. 1671) mentre i benidi demanio collettivo della categoria a) hanno una destinazione che puòessere modificata solo con l'autorizzazione alla vendita, (vedi art. 12 dellaL.n.1766/1927), e presentano un regime giuridico di circolazionemaggiormente assimilabile ai beni demaniali, i beni del demanio collettivodella categoria b), quale pacificamente quelli in esame, in base all'art. 13della citata legge, sono destinati ad essere ripartiti, secondo un pianotecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famigliedei coltivatori diretti del Comune, o della Frazione, con preferenza perquelli meno abbienti.

Quanto al regime giuridico dei terreni di demaniocollettivo ad uso agricolo sub b), occorre invece fare riferimento allanormativa secondaria attuativa della L. n. 1766/1927, ed in particolare algià ricordato art. 41 del R.D. 26.2.1928 n.332.Va poi ricordato, per completare il quadro, che per giurisprudenzaconsolidata di questa Corte in materia di usi civici è inammissibile lasdemanializzazione tacita (Cass. 18.6.2020 n. 11801; Cass.n.19792/2011), per cui correggendo la motivazione della sentenza diNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026primo grado, confermata senza specificazioni sul punto in appello, si deveritenere che il terreno oggetto di causa sia ancora demaniale di uso civicocollettivo industriale e che non sia rientrato nel patrimonio disponibile delComune di Oliveri.Orbene, la sentenza impugnata ha ritenuto di poter escludere che la IPARnel 1976 abbia occupato abusivamente il fondo di circa 14 ettari interritorio del Comune di Oliveri (foglio 7 particella 2), bene di proprietàcollettiva e non privata gravato da uso civico a favore della popolazionelocale (rientrante quindi tra i terreni della lettera b) dell'art. 11 della L. n.1766/1927), in quanto titolare del diritto di superficie ventennale su quelterreno che le era stato ceduto il 20.7.1993 dalla [OSCURATO:PERSONA] SPA, allaquale era stato concesso dal Comune di Oliveri con l'atto del notaioMaurizio Colalelli del 5.11.1980, a garanzia del finanziamento chiestoledalla IPAR per la costruzione degli impianti di panificazione, ed in quanto ilterreno le era stato già dato in locazione per 25 anni dallo stesso entepubblico il 15.3.1978, allo scopo di realizzarvi, appunto, un impiantoindustriale di panificazione.La Corte distrettuale ha ritenuto validi i suddetti contratti di destinazionead uso industriale di panificazione del terreno della collettività, inprecedenza gravato da uso civico agricolo, sulla base dell'autorizzazionetemporanea al mutamento di destinazione da agricola ad industriale avio –agricola che era stata rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], su richiesta del Comune di Oliveri, in data 4.2.1964,per consentire la realizzazione di un complesso industriale avio – agricoloda parte della [OSCURATO:SOCIETA] con lo scopo preciso, evidenziato anche nellarichiesta di autorizzazione del Comune di Oliveri del 1963, di soddisfarel'interesse della collettività locale incrementando le opportunità di lavoroin una zona economicamente depressa.Detta società, nella ricostruzione del giudice di secondo grado, dopo avereconcluso con il Comune di Oliveri nel 1964 un contratto di locazione dellaNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026durata di 25 anni, e dopo avere costruito tre capannoni sul terreno, erastata dichiarata fallita senza avere completato il progetto diindustrializzazione dell'area, per cui si era pervenuti alla risoluzioneanticipata del contratto nel 1975.

Il terreno, tuttavia, era stato in largaparte trasformato ai fini della destinazione industriale, per la presenza ditre fabbricati industriali, occupati abusivamente da terzi (in parte dallaIPAR nel 1976), ai quali il Comune di Oliveri aveva proposto, ma senzaesito, la conclusione di altri contratti di locazione sempre per favorire illivello occupazionale.La stessa relazione dell'[OSCURATO:PERSONA], tenendo conto dellasituazione reale determinatasi dopo l'abbandono del fondo da parte dellaVanarbor SPA, non aveva sollecitato il ritorno del terreno di demaniocivico all'originaria destinazione agricola, non più attuale, bensì ilpassaggio al patrimonio disponibile del Comune.A quel punto, l'ente pubblico, a fronte dell'indisponibilità degli occupantiabusivi alla conclusione dei contratti di locazione, aveva poi sollecitato lareintegrazione nel possesso del terreno di 14 ettari, e la Corte distrettuale,in punto di fatto, ha escluso che vi sia stata la possibilità del ritornoautomatico del terreno di uso civico all'originaria destinazione agricolasecondo la previsione dell'art. 41 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 332, per lapresenza dei capannoni industriali e l'occupazione di terzi, nel contemporilevando che perdurava sia la destinazione industriale del fondo, sia loscopo specifico di sostegno al livello occupazionale che nel 1964 avevanoindotto l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sicilia ad autorizzare, siapure temporaneamente, la modifica della destinazione da agricola adindustriale.In sostanza, pertanto, la Corte distrettuale non ha attribuitoall'autorizzazione dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sicilia del1964 al mutamento di destinazione del terreno di demanio collettivo, daNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026uso agricolo ad uso industriale, il carattere di modificazione permanentedella destinazione con violazione dell'art. 41 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 332.Piuttosto, si è considerato che sia gli impianti avio-agricoli della VanarborSPA, sia gli impianti di panificazione della IPAR, rientravano nell'ambitodella destinazione industriale già autorizzata dalla Regione Sicilia nel1964; che le destinazioni espressamente previste dalla normativa sulmutamento di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico agricolo(istituzione di campi sperimentali, vivai e simili) erano meramenteindicative (Cass. 30.1.2001 n. 1307), sicché potevano rientrarvi tanto ladestinazione industriale per la realizzazione di impianti avio – agricoli,quanto quella per impianti di panificazione; che permaneva lo scopo disostegno all'occupazione di una zona economicamente depressa col qualeera stato motivato, nell'interesse della collettività locale titolare dell'usocivico, il rilascio dell'autorizzazione nel 1964; che non era intervenutoalcun nuovo provvedimento dell'Assessorato dell'Agricoltura della RegioneSicilia che disponesse ulteriori mutamenti di destinazione rispetto a quellotemporaneamente autorizzato della destinazione industriale; che vi erastata l'impossibilità di un ritorno automatico del fondo all'originariadestinazione agricola.Sulla base di questi elementi di fatto, non sindacabili in questa sede, laCorte distrettuale ha ritenuto perdurante l'autorizzazione al mutamentotemporaneo di destinazione del terreno da agricolo ad industriale, e quindinon necessari un'ulteriore autorizzazione dell'Assessorato dell'[OSCURATO:PERSONA], né il decreto di omologazione del Commissario per laliquidazione degli usi civici della Sicilia.Il giudice di secondo grado ha, quindi, conclusivamente, correttamenteconfermato la validità dei contratti in questione del Comune di Oliveri conla IPAR, perché non incompatibili con la destinazione temporaneamentemodificata del fondo, con conseguente scadenza del diritto di superficienel 2000, ed ha coerentemente escluso che la IPAR potesse qualificarsiNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026come occupante abusiva ultradecennale del terreno e pretendere lalegittimazione.Ne deriva che la parte ricorrente va condannata, in base allasoccombenza, al pagamento in favore del Comune di Oliveri delle speseprocessuali di questo giudizio, liquidate in dispositivo.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento infavore del Comune di Oliveri delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 3.400,00 per compensi, oltreIVA, CA e rimborso spese generali del 15%.

Dà atto che sussistono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dellaricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.7.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controComune di Oliveri, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché controProcura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo,-intimata-Numero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 767/2021depositata il 12.5.2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.7.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Nel 2013 la [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi per brevità IPAR) proponevaopposizione avverso la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] relativaall’istanza di legittimazione di un terreno intestato al Comune di Oliveri egravato da uso civico agricolo esteso circa 14 ettari (particella 51 delfoglio 7 del Comune di Oliveri), occupato dalla società con immobili adibitialla propria attività industriale di panificazione. L’[OSCURATO:PERSONA] che la IPAR non potesse considerarsi occupatore abusivo delfondo, in quanto entrata nella disponibilità del terreno di uso civicodapprima in forza del contratto di locazione del 15.3.1978, esuccessivamente del contratto di concessione del diritto di superficie del5.11.1980.Sul punto, l’opponente sosteneva che il contratto di locazione e ilsuccessivo contratto di superficie, aventi ad oggetto un bene di demaniocollettivo, erano stati stipulati per una destinazione diversa da quella diuso civico in mancanza di convalida del Commissario agli [OSCURATO:PERSONA], e chepertanto, erano affetti da nullità assoluta, con la conseguenza chel’opponente doveva considerarsi occupatore abusivo al quale non si potevanegare la predetta legittimazione.Il Comune di Oliveri sosteneva, invece, che la destinazione ad uso agricolodel terreno collettivo gravato da uso civico era stata modificatadall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Sicilia conprovvedimento del 4.2.1964, che aveva autorizzato la destinazioneindustriale del fondo in questione per la realizzazione di un impianto avio -agricolo a favore della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di incrementare l'occupazionein una zona economicamente depressa.Numero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026In data 3.1.2014 veniva peraltro depositata, da parte dell’IstruttoreDemaniale, una relazione demaniale integrativa, impugnata dalla IPAR inun separato giudizio.Riunite le cause, il [OSCURATO:PERSONA] per la Liquidazione degli UsiCivici della Regione Sicilia, con la sentenza n. 39584 del 2.10.2014,respingeva le opposizioni proposte dalla IPAR, rilevando che la stessa nonaveva diritto alla legittimazione richiesta e che il terreno oggetto di causaapparteneva al demanio disponibile del Comune di Oliveri.Avverso detta sentenza, la IPAR proponeva reclamo presso la Corted’Appello di Palermo che, con la sentenza n. 767 del 12.5.2021, nellaresistenza del Comune di Oliveri, confermava quanto deciso dalCommissario per la Liquidazione degli Usi civici per la Sicilia.Avverso la predetta sentenza, la IPAR ha proposto ricorso a questa Corte,sulla scorta di quattro motivi.Il Comune di Oliveri ha resistito con controricorso.Nell'imminenza dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la IPAR ha depositatomemoria ex art. 380bis.1 c.p.c.Con ordinanza interlocutoria del 4.3.2026 questa Corte ha ritenuto lanecessità di rimettere la causa, per la sua complessità, alla pubblicaudienza, in particolare allo scopo di stimolare la discussione sulle questionidel rapporto esistente tra l'uso temporaneo dei beni gravati da uso civicoagricolo e la modifica temporanea della loro destinazione nella RegioneSicilia e sulla connessa ripartizione dei poteri tra Comune e RegioneSicilia.persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper il rigetto del ricorso.La sola ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/20261. Con il primo motivo del ricorso, la IPAR lamenta la violazione dell’art.12 della L. n. 1766 del 6.6.1927, in riferimento all’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., per non avere la sentenza impugnata ritenuto illegittimo equindi disapplicato il decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura edelle Foreste della Regione Sicilia del 4.2.1964. In particolare, tale decretosarebbe nullo per difetto assoluto di competenza dell’Assessoratodell’Agricoltura e delle Foreste della Regione Sicilia, essendo competente,in ordine alle modifiche di destinazione dei terreni non privati gravati dauso civico, il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste.Con tale motivo si censura che l'impugnata sentenza, nel confermare,respingendo il reclamo ex art. 32 della L. 16.6.1927 n. 1766, la sentenzadel [OSCURATO:PERSONA] per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] della RegioneSicilia di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione ex art. 9 comma1° della L.16.6.1927 n. 1766 della [OSCURATO:SOCIETA] intesa ad ottenere lalegittimazione per l'occupazione, asseritamente abusiva, di un fondo dicirca 14 ettari in territorio del Comune di Oliveri, che aveva adibito adagricolo a favore della collettività locale, in ragione dell'avvenutaconclusione con il Comune del contratto di locazione del 15.3.1978 e dellaconcessione alla [OSCURATO:PERSONA] SPA, a garanzia del finanziamento erogatoalla [OSCURATO:SOCIETA]. per lavori di costruzione di un impianto industriale, del dirittodi superficie sul fondo con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],rep. n. 9055, racc. n. 1930, diritto poi ceduto per 20 anni alla [OSCURATO:SOCIETA]. il20.7.1993, abbia ritenuto validi tali contratti in forza della modificatemporanea di destinazione autorizzata dall'[OSCURATO:PERSONA]Agricoltura del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza disapplicare il decreto da esso emessoper illegittimità dovuta ad incompetenza.1.1 Tale motivo è inammissibile, in quanto l'asserito vizio di nullità perincompetenza del decreto assessoriale del 4.2.1964, che non èminimamente trattato dalla sentenza impugnata, era stato giàNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026implicitamente escluso dalla sentenza di primo grado, che aveva ritenutoche esso avesse autorizzato una modificazione temporanea delladestinazione agricola del fondo, gravato da uso civico collettivo, indestinazione industriale, determinando anche la validità dei contratti giàindicati del 15.3.1978 e del 5.11.1980 e l'esclusione dell'occupazioneabusiva ultradecennale del fondo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., costituente unodei requisiti della legittimazione invocata, per cui la ricorrente avrebbedovuto far valere il vizio processuale derivante dalla mancatadisapplicazione di quel decreto, in quanto nullo per incompetenza, peraltromai impugnato davanti al giudice amministrativo, già con l'atto di appello,mentre nulla di specifico ha allegato in questo senso, limitandosi adindicare genericamente, a pagina 14 del ricorso, di avere evidenziato talenullità nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Palermo.2. Con il secondo motivo, la IPAR si duole della violazione dell’art. 41 delR.D. n.332 del 26.2.1928 in riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., sostenendo che i terreni, oggetto del Decreto assessoriale del1964, erano tornati alla vecchia destinazione d’uso, a seguito dellacessazione dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta nel 1975. Laricorrente deduce, altresì, che gli effetti giuridici di detto decreto nonpotevano prodursi anche dopo lo scioglimento di tale rapporto e dopo lareimmissione nel possesso di tali terreni del Comune di Oliveri, atteso chel’art 41 citato prevedeva che i terreni tornassero all’originaria destinazioned’uso automaticamente, senza alcun ulteriore provvedimentoamministrativo.3. Con il terzo motivo, la IPAR deduce la violazione della legge n. 1766 del16.6.1927 e del R.D. n. 332 del 26.2.1928 in riferimento all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., in quanto i contratti di locazione del 15.3.1978 edi superficie del 5.11.1980, stipulati dal Comune di Oliveri, sarebberonulli, perché conclusi senza seguire le procedure stabilite dalla normativasopra esposta per la modifica della destinazione di uso civico, atteso cheNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026tali atti avrebbero dovuto essere omologati dal Commissario per laLiquidazione degli Usi civici ed autorizzati dall’Assessorato dell’Agricolturae delle Foreste della Regione Sicilia.4. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., ci siduole della violazione degli articoli 1418, 1343 e 1346 c.c., essendo ilcontratto di locazione del 15.3.1978, ed il contratto di concessione deldiritto di superficie del 5.11.1980, illegittimi per illiceità della causa eimpossibilità dell’oggetto.4.1 Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che per la lorointerconnessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.Con essi ci si duole:a) della violazione dell'art. 41 del R.D. n. 332 del 26.2.1928, che prevedeche in caso di autorizzazione alla modificazione temporanea dei benisoggetti ad uso civico agricolo, una volta cessato lo scopo per il quale lamodifica é stata autorizzata, il terreno ritorni, ove possibile, alla suadestinazione originaria, non potendo il Comune liberamente disporre dibeni soggetti ad uso civico e di proprietà della collettività locale, e nonessendo consentita una diversa destinazione da parte del Comune che nonsia stata preventivamente autorizzata dall'Assessore dell'Agricoltura edelle Foreste della Regione Sicilia;b) della violazione di quel regio decreto e delle disposizioni della L. n.1766del 16.2.1927, che subordinano la modifica della destinazione dei terreninon privati, gravati da uso civico agricolo, in Sicilia, all'omologazione delCommissario alla liquidazione degli usi civici ed all'autorizzazione delMinistro dell'Agricoltura e delle Foreste, poi sostituito, per la competenzaesclusiva della Regione siciliana in materia di usi civici, da quelladell'Assessore dell'Agricoltura e delle Foreste;c) del mancato rilievo dell'eccepita nullità per violazione di normeimperative dei contratti di locazione del 15.3.1978, e di concessione deldiritto di superficie del 5.11.1980 (con successiva cessione del diritto allaNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026IPAR del 20.7.1993 per venti anni) dovuta al mancato rispetto delleprocedure dettate dalla L. n. 1766 del 16.2.1927 e dal R.D. n. 332 del26.2.1928 per rendere giuridicamente possibile l'oggetto di contrattirelativi a terreni della collettività gravati da uso civico agricolo che sianodestinati ad usi diversi (nella specie uso industriale per impianti dipanificazione e non più per impianti avio-agricoli).Per valutare la meritevolezza, o meno, delle censure mosse con questimotivi all'impugnata sentenza, occorre anzitutto ricostruire il complessoquadro normativo vigente alle date del contratto di locazione del terrenooggetto di causa (pacificamente si tratta di terreno di demanio collettivooriginariamente ad uso agricolo, per il quale nel 1964 è stata autorizzatadall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Sicilia lamodifica temporanea della destinazione da agricola ad industriale)concluso dal Comune di Oliveri con la IPAR il 15.3.1978, e dellaconcessione del 5.11.1980 per venti anni alla [OSCURATO:PERSONA] SPA, previarisoluzione della locazione venticinquennale, del diritto di superficie sulterreno a garanzia del finanziamento chiesto dalla IPAR a quella societàper la costruzione di un impianto industriale di panificazione, diritto poiceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] SPA alla IPAR Il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Si tratta di verificare se tali contratti fossero validi e quindi idonei agiustificare il rigetto della richiesta di legittimazione per occupazioneabusiva ultradecennale ex art. 9 della L. n. 1766/1927 della [OSCURATO:SOCIETA]., oinvece nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto per incompatibilità conl'originaria destinazione agricola del terreno di uso civico collettivo, equindi tali da consentire di qualificare come occupazione abusiva ilpossesso esercitatovi dalla IPAR, che peraltro avrebbe dato causapersonalmente alla nullità della quale si vorrebbe ora avvalere.Va anzitutto evidenziato che non può trovare applicazione, perché nonancora vigente all'epoca della conclusione dei citati contratti, l'art. 5commi 3 e 5 della L.R. Sicilia n. 28/2000. Tali disposizioni normativeNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026locali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva attribuita all'Assemblearegionale in base all'art. 14 lettera c) dello Statuto della Regione Sicilia,approvato con R.D. 15.5.1946 n.455, hanno stabilito, ma solo dalla loroentrata in vigore, rispettivamente che le terre di demanio civico che pereffetto degli atti urbanistici abbiano acquistato alla data del 31.12.1997destinazione di aree artigianali o industriali non possono essere oggetto dilegittimazione e vengono acquisite al patrimonio disponibile comunaleanche se oggetto di utilizzazione da parte dei privati a seguito di atti didisponibilità, ed un ampliamento delle ipotesi di legittimazione a favoredegli occupanti abusivi autori di miglioramenti agricoli sui fondi di demaniocollettivo ad uso agricolo.Per restare alla normativa locale, l'art. 13 della L.R. Sicilia n. 1 del2.1.1979, al contrario vigente all'epoca dei contratti in esame, hacivico e di demanio armentizio, ma non il potere di autorizzare la venditadi beni di demanio civico collettivo, che è rimasta regolata dall'art. 39 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 332, (regolamento di esecuzione della L. 16.6.1927n.1766), ma con passaggio della competenza dal Ministero dell'Agricolturaalla Regione in forza dell'autonomia regolata dallo statuto speciale, néquello di autorizzare la modifica temporanea della destinazione dei beni didemanio civico collettivo rispetto a quella originaria, che è rimastaregolata dall'art. 41 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 332, ma anche in questo casocon il passaggio della competenza dal Ministro per l'Agricolturaall'[OSCURATO:PERSONA] per l'Agricoltura.Secondo tale ultima disposizione “Potranno i Comuni e le Associazioniagrarie richiedere, e il Ministro per l'agricoltura e le foreste consentire chea tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essarappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, qualil'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto diautorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quantoNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per ilquale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridarea queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'agricoltura e le forestepotrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime”.Occorre poi ricordare l'art. 11 della L. n. 1766/1927, contenente laclassificazione di tutti i terreni gravati da usi civici e posseduti da enticollettivi. Per questi terreni, assegnati ai Comuni, o alle Frazioni,Università ed altre associazioni comunque denominate, la legge non hafavorito la liquidazione, a differenza di quanto stabilito per i terreni privatigravati da uso civico, ed ha previsto la distinzione tra: a) terreniconvenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b)terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez.un. 10.5.2023 n. 12570; Cass. sez. un. 11.6.1973 n. 1671) mentre i benidi demanio collettivo della categoria a) hanno una destinazione che puòessere modificata solo con l'autorizzazione alla vendita, (vedi art. 12 dellaL.n.1766/1927), e presentano un regime giuridico di circolazionemaggiormente assimilabile ai beni demaniali, i beni del demanio collettivodella categoria b), quale pacificamente quelli in esame, in base all'art. 13della citata legge, sono destinati ad essere ripartiti, secondo un pianotecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famigliedei coltivatori diretti del Comune, o della Frazione, con preferenza perquelli meno abbienti. Quanto al regime giuridico dei terreni di demaniocollettivo ad uso agricolo sub b), occorre invece fare riferimento allanormativa secondaria attuativa della L. n. 1766/1927, ed in particolare algià ricordato art. 41 del R.D. 26.2.1928 n.332.Va poi ricordato, per completare il quadro, che per giurisprudenzaconsolidata di questa Corte in materia di usi civici è inammissibile lasdemanializzazione tacita (Cass. 18.6.2020 n. 11801; Cass.n.19792/2011), per cui correggendo la motivazione della sentenza diNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026primo grado, confermata senza specificazioni sul punto in appello, si deveritenere che il terreno oggetto di causa sia ancora demaniale di uso civicocollettivo industriale e che non sia rientrato nel patrimonio disponibile delComune di Oliveri.Orbene, la sentenza impugnata ha ritenuto di poter escludere che la IPARnel 1976 abbia occupato abusivamente il fondo di circa 14 ettari interritorio del Comune di Oliveri (foglio 7 particella 2), bene di proprietàcollettiva e non privata gravato da uso civico a favore della popolazionelocale (rientrante quindi tra i terreni della lettera b) dell'art. 11 della L. n.1766/1927), in quanto titolare del diritto di superficie ventennale su quelterreno che le era stato ceduto il 20.7.1993 dalla [OSCURATO:PERSONA] SPA, allaquale era stato concesso dal Comune di Oliveri con l'atto del notaioMaurizio Colalelli del 5.11.1980, a garanzia del finanziamento chiestoledalla IPAR per la costruzione degli impianti di panificazione, ed in quanto ilterreno le era stato già dato in locazione per 25 anni dallo stesso entepubblico il 15.3.1978, allo scopo di realizzarvi, appunto, un impiantoindustriale di panificazione.La Corte distrettuale ha ritenuto validi i suddetti contratti di destinazionead uso industriale di panificazione del terreno della collettività, inprecedenza gravato da uso civico agricolo, sulla base dell'autorizzazionetemporanea al mutamento di destinazione da agricola ad industriale avio –agricola che era stata rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], su richiesta del Comune di Oliveri, in data 4.2.1964,per consentire la realizzazione di un complesso industriale avio – agricoloda parte della [OSCURATO:SOCIETA] con lo scopo preciso, evidenziato anche nellarichiesta di autorizzazione del Comune di Oliveri del 1963, di soddisfarel'interesse della collettività locale incrementando le opportunità di lavoroin una zona economicamente depressa.Detta società, nella ricostruzione del giudice di secondo grado, dopo avereconcluso con il Comune di Oliveri nel 1964 un contratto di locazione dellaNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026durata di 25 anni, e dopo avere costruito tre capannoni sul terreno, erastata dichiarata fallita senza avere completato il progetto diindustrializzazione dell'area, per cui si era pervenuti alla risoluzioneanticipata del contratto nel 1975. Il terreno, tuttavia, era stato in largaparte trasformato ai fini della destinazione industriale, per la presenza ditre fabbricati industriali, occupati abusivamente da terzi (in parte dallaIPAR nel 1976), ai quali il Comune di Oliveri aveva proposto, ma senzaesito, la conclusione di altri contratti di locazione sempre per favorire illivello occupazionale.La stessa relazione dell'[OSCURATO:PERSONA], tenendo conto dellasituazione reale determinatasi dopo l'abbandono del fondo da parte dellaVanarbor SPA, non aveva sollecitato il ritorno del terreno di demaniocivico all'originaria destinazione agricola, non più attuale, bensì ilpassaggio al patrimonio disponibile del Comune.A quel punto, l'ente pubblico, a fronte dell'indisponibilità degli occupantiabusivi alla conclusione dei contratti di locazione, aveva poi sollecitato lareintegrazione nel possesso del terreno di 14 ettari, e la Corte distrettuale,in punto di fatto, ha escluso che vi sia stata la possibilità del ritornoautomatico del terreno di uso civico all'originaria destinazione agricolasecondo la previsione dell'art. 41 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 332, per lapresenza dei capannoni industriali e l'occupazione di terzi, nel contemporilevando che perdurava sia la destinazione industriale del fondo, sia loscopo specifico di sostegno al livello occupazionale che nel 1964 avevanoindotto l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sicilia ad autorizzare, siapure temporaneamente, la modifica della destinazione da agricola adindustriale.In sostanza, pertanto, la Corte distrettuale non ha attribuitoall'autorizzazione dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Sicilia del1964 al mutamento di destinazione del terreno di demanio collettivo, daNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026uso agricolo ad uso industriale, il carattere di modificazione permanentedella destinazione con violazione dell'art. 41 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 332.Piuttosto, si è considerato che sia gli impianti avio-agricoli della VanarborSPA, sia gli impianti di panificazione della IPAR, rientravano nell'ambitodella destinazione industriale già autorizzata dalla Regione Sicilia nel1964; che le destinazioni espressamente previste dalla normativa sulmutamento di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico agricolo(istituzione di campi sperimentali, vivai e simili) erano meramenteindicative (Cass. 30.1.2001 n. 1307), sicché potevano rientrarvi tanto ladestinazione industriale per la realizzazione di impianti avio – agricoli,quanto quella per impianti di panificazione; che permaneva lo scopo disostegno all'occupazione di una zona economicamente depressa col qualeera stato motivato, nell'interesse della collettività locale titolare dell'usocivico, il rilascio dell'autorizzazione nel 1964; che non era intervenutoalcun nuovo provvedimento dell'Assessorato dell'Agricoltura della RegioneSicilia che disponesse ulteriori mutamenti di destinazione rispetto a quellotemporaneamente autorizzato della destinazione industriale; che vi erastata l'impossibilità di un ritorno automatico del fondo all'originariadestinazione agricola.Sulla base di questi elementi di fatto, non sindacabili in questa sede, laCorte distrettuale ha ritenuto perdurante l'autorizzazione al mutamentotemporaneo di destinazione del terreno da agricolo ad industriale, e quindinon necessari un'ulteriore autorizzazione dell'Assessorato dell'[OSCURATO:PERSONA], né il decreto di omologazione del Commissario per laliquidazione degli usi civici della Sicilia.Il giudice di secondo grado ha, quindi, conclusivamente, correttamenteconfermato la validità dei contratti in questione del Comune di Oliveri conla IPAR, perché non incompatibili con la destinazione temporaneamentemodificata del fondo, con conseguente scadenza del diritto di superficienel 2000, ed ha coerentemente escluso che la IPAR potesse qualificarsiNumero registro generale 26753/2021Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 24681/2026Data pubblicazione 17/08/2026come occupante abusiva ultradecennale del terreno e pretendere lalegittimazione.Ne deriva che la parte ricorrente va condannata, in base allasoccombenza, al pagamento in favore del Comune di Oliveri delle speseprocessuali di questo giudizio, liquidate in dispositivo.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento infavore del Comune di Oliveri delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 3.400,00 per compensi, oltreIVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dellaricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.7.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24681/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris