CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Venezia, adito ex art. 309 cod. proc. pen., con provvedimento in data 13/12/2021, confermava l'ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di Venezia aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] ed ad [OSCURATO:PERSONA] soggetti ultrasettantenni, indagati per il reato di partecipazione ad un'associazione armata ed altri reati, la misura cautelare della custodia in carcere.2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e con il medesimo atto, articolando i seguenti motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Osservano che sebbene l'ordinanza genetica del G.I.P. presentava un difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. il Tribunale del riesame aveva ritenuto di poter integrare il provvedimento originario, provvedendo a rilevare l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che imponevano a carico dei predetti l'adozione della più afflittiva misura della custodia cautelare in carcere, benché gli indagati avessero superato i 70 anni d'età. Lamentano che in tal modo il tribunale avrebbe, di fatto, disapplicato la previsione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che impone l'annullamento del provvedimento impugnato in mancanza di motivazione, travalicando i poteri riconosciutigli da tale norma: non essendo stata sostanzialmente addotta alcuna argomentazione dal G.I.P., nel provvedimento genetico, in grado di vincere la presunzione di ridotta pericolosità sociale connessa all'età, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la suddetta ordinanza. Sul punto, rammenta la difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 309 cod. proc. pen. dalla L. n. 47 del 16/4/2015, il tribunale del riesame incontra un limite al potere integrativo della motivazione, non potendo sostituirsi al giudice che ha adottato il provvedimento in caso di mancanza assoluta di motivazione, ravvisabile che caso in esame in quanto le argomentazioni addotte si fondavano su mere clausole di stile. 2.2. Con ulteriore motivo lamentano violazione di legge in relazione all'art. 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Afferma la difesa che il tenore della motivazione addotta dal Tribunale sarebbe inidonea a giustificare la misura della custodia in carcere. L'art. 275, comma 4, cod. proc. pen fa derivare una presunzione di ridotta pericolosità sociale connessa all'inevitabile scadimento delle facoltà fisiche e psichiche dell'uomo che abbia superato 70 anni, affidando al giudice il compito di stabilire se la situazione di fatto sia di tale gravità da giustificare l'applicazione della misura cautelare più afflittiva. Le eccezionali esigenze, affinché possano superare la predetta presunzione, postulano l'esistenza di elementi in grado di rivelare un non comune, spiccatissimo ed allarmante pericolo di reiterazione delle condotte, non ravvisabile nel caso in esame sulla scorta degli elementi pure evidenziati dalla difesa. 2.3. Con l'ultimo motivo viene articolato un ulteriore profilo di violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Si assume che quanto al Padovani era stato evidenziato il dato relativo alla detenzione domiciliare dello stesso da fine gennaio 2020 a fine agosto 2021, trascorso "senza censure". Rileva la difesa che tale elemento, attestante in misura evidente la insussistenza di eccezionali esigenze cautelari, era stato totalmente pretermesso dai giudici di merito.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati in ragione della infondatezza delle censure proposte. 2. Ritiene questa Corte che, come condivisibilmente ritenuto dai giudici del riesame, l'ordinanza genetica quanto alle esigenze cautelari non contiene una motivazione "meramente apparente e sostanzialmente inesistente" bensì una motivazione generica e succinta ma, comunque, sussistente che il tribunale ha integrato nell' esercizio dei poteri di sua competenza. Non può trascurarsi la circostanza che il G.I.P. ha motivato cori riferimento alla estrema gravità dei fatti contestati riguardanti una associazione a delinquere "armata e altamente pericolosa" volta al compimento di reati sempre più gravi e più violenti", condotte di estrema gravità già analiticamente ricostruite nella parte relativa alla gravità indiziaria, rimarcando poi la circostanza che sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano soggetti pluripregiudicati (fatto questo non contestato). Si può, dunque, ritenere che la motivazione del provvedimento nella descrizione delle esigenze cautelari è adeguato e corretto, pur se in una visione cumulativa, non essendo necessario, per ognuno dei concorrenti ripetere in modo puramente formalistico le ragioni oggettive per le quali il fatto è da ritenersi di gravità tale da costituire l'indice presuntivo e prognostico dell'esistenza di un rischio dì reiterazione della condotta criminosa per ciascuno degli indagati. A fronte di quanto fin qui affermato, v'è da osservare che la stessa difesa, a sua volta, non ha fornito indicazione di alcun elemento individualizzante di ciascuno indagato, di cui il Tribunale non abbia doverosamente tenuto conto (con la sola irrilevante eccezione di cui si parlerà in appresso), sicché la censura mossa, pur nella sua correttezza iniziale di impostazione, finisce con il presentare i caratteri della astrattezza e della conseguente genericità, conducente alla incompletezza del motivo e alla sua genericità, causa di rigetto dello stesso. Deve, quindi, ritenersi che la motivazione dell'ordinanza cautelare de qua ha un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio da parte del G.I.P. di una autonoma valutazione in ordine alla adeguatezza della misura applicata. Invero anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti. (Sez. 6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017 Cc. (dep. 08/03/2018) Rv. 272596 - 01 Fatti tali premesse deve, in conclusione, affermarsi che il provvedimento impugnato si appalesa immune da censure risultando più che adeguatamente ricDstruita la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da giustificate nei confronti dei ricorrenti soggetti ultrasettantenni la massima misura custodiale. 3. Privo di pregio è l'ultimo motivo che riguarda la mancata disamina delle censure formulate quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Va ricordato il principio di carattere generale per cui l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Ciò premesso ad avviso di questa Corte il ragionamento dei giudici di merito non risulta inficiato dal dato, in sé neutro, della correttezza della condotta tenuta dal predetto ricorrente durante la detenzione domiciliare per altro reato negli anni 2020-2021, non avendo parte ricorrente, peraltro, neanche allegato il titolo di reato relativo alla vicenda richiamata. Il fatto che il predetto ricorrente, per un lungo periodo, sia stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari senza l'emersione di condotte "censurabili" non vale a rendere illogiche le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito circa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza correttamente desunte dalla notevole gravità dei fatti contestati attestanti indubbiamente la estrema pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria p