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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 42220/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 02/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il rato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

All'imputato è contestato di avere detenuto illegalmente: un involucro contenente 9,90 grammi di cocaina; 15 involucri contenente complessivamente 3,37 grammi di cocaina; un pezzo di hashish, dal peso com-biessivo di 44,25 grammi; 82 pezzi di hashish, dal peso complessivo di 28,93 grammi.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alla detenzione della cocaina per la complessiva quantità di grammi 10,6781, che, peraltro, almeno in parte, si argomenta, avrebbe dovuto essere destinata al consumo personale, proprio in ragione della certificazione dei Sert acquisita- che si allega al ricorso- e in cui sarebbe attestato un abuso della sostanza in questione.

Sul punto, oggetto di specifico motivo - anche nuovo - di appello, la sentenza sarebbe silente, essendosi limitata la Corte a fare riferimento al numero complessivo di dosi - 48,27- ricavabili dalla cocaina detenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato

2. All'imputato è contestato un unico fatto di detenzione illecita di più sostanze stupefacenti.

Se è vero che le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), è altrettanto vero tuttavia che il fatto deve essere valutato complessivamente nella sua unitarietà, e, dunque, diversamente dagli assunti difensivi, non frazionando la condotta illecita in relazione alla diversa tipologia di sostanza stupefacente e scorporando solo il segmento relativo alla cocaina.

Sulla base di tale principio, la Corte, da una parte, ha correttamente spiegato perché, nella specie, il fatto, considerato nella sua globalità, non può essere ricondotto al comma 5 dell'art. 73, cit., essendo le modalità della condotta rivelatrici di una organizzazione rilevante, e, dall'altra, ha aggiunto come, pur volendo fare riferimento alla sola detenzione di cocaina, il fatto non potrebbe essere ricondotto alla fattispecie indicata.

Rispetto a tale solida trama argomentativa , il motivo di ricorso rivela la sua manifesta infondatezza e la sua aspecificità non essendosi l'imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 02/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il rato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. All'imputato è contestato di avere detenuto illegalmente: un involucro contenente 9,90 grammi di cocaina; 15 involucri contenente complessivamente 3,37 grammi di cocaina; un pezzo di hashish, dal peso com-biessivo di 44,25 grammi; 82 pezzi di hashish, dal peso complessivo di 28,93 grammi.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alla detenzione della cocaina per la complessiva quantità di grammi 10,6781, che, peraltro, almeno in parte, si argomenta, avrebbe dovuto essere destinata al consumo personale, proprio in ragione della certificazione dei Sert acquisita- che si allega al ricorso- e in cui sarebbe attestato un abuso della sostanza in questione. Sul punto, oggetto di specifico motivo - anche nuovo - di appello, la sentenza sarebbe silente, essendosi limitata la Corte a fare riferimento al numero complessivo di dosi - 48,27- ricavabili dalla cocaina detenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato 2. All'imputato è contestato un unico fatto di detenzione illecita di più sostanze stupefacenti. Se è vero che le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), è altrettanto vero tuttavia che il fatto deve essere valutato complessivamente nella sua unitarietà, e, dunque, diversamente dagli assunti difensivi, non frazionando la condotta illecita in relazione alla diversa tipologia di sostanza stupefacente e scorporando solo il segmento relativo alla cocaina. Sulla base di tale principio, la Corte, da una parte, ha correttamente spiegato perché, nella specie, il fatto, considerato nella sua globalità, non può essere ricondotto al comma 5 dell'art. 73, cit., essendo le modalità della condotta rivelatrici di una organizzazione rilevante, e, dall'altra, ha aggiunto come, pur volendo fare riferimento alla sola detenzione di cocaina, il fatto non potrebbe essere ricondotto alla fattispecie indicata. Rispetto a tale solida trama argomentativa , il motivo di ricorso rivela la sua manifesta infondatezza e la sua aspecificità non essendosi l'imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Rom
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