CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Macerata, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione, detenzione di prodotti con marchi contraffatti, resistenza a pubblico ufficiale e mancata esibizione dei documenti e, ritenuta la ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 4 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre le pene accessorie, con il beneficio della sospensione condizionale; 2. ricorre per cassazione il difensore del Diouf lamentando inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 474 e 648 cod. pen. e vizio di motivazione: rileva, infatti, l'erroneità della valutazione circa la esistenza dei presupposti del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. essendosi il ricorrente soltanto ed istintivamente dato alla fuga; quanto al capo D), rileva che l'imputato aveva semplicemente dimenticato il proprio documento di identità; quanto ai capi A) e B) della rubrica, segnala che la rilevanza penale del fatto dipende dalla reale idoneità ingannatoria della merce non sussistendo perciò qualora, come nel caso di specie, si tratti di imitazioni ostentate e macroscopiche non in grado di ingenerare nel compratore li dubbio che si tratti di merce originale; aggiunge che nessun elemento dimostrava il legame tra quella merce ed il ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile poiché i rilievi articolati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). Ed in effetti la ricostruzione dell'episodio operata dalle due sentenze di merito in forza di un conforme apprezzamento, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie impedisce, in mancanza della deduzione di un travisamento del fatto, di seguire la tesi difensiva dovendosi invece ribadire che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043; Sez. 6, Sentenza n. 35125 del 26/06/2003, Graziotti, Rv. 226525; Sez. 6, Sentenza n. 8997 del 11/02/2010, Palumbo ed altro, Rv. 246412; cfr., anche, Sez. 2, sentenza n. 26435 del 31/05/2005, Infurna, Rv. 232004). In merito al reato di cui all'art. 6 comma 3 del D. Lg.vo 286 del 1998, la Corte ha correttamente rilevato che l'imputato non aveva mai ed in alcun modo "giustificato" la mancata esibizione del documento essendo appena il caso di ribadire che il reato in esame non è integrato laddove il cittadino extracomunitario sia provvisoriamente sprovvisto del documento, purché, tuttavia, la sua identificazione risulti in ogni caso possibile grazie, ad esempio, alla pronta trasmissione via fax del proprio permesso di soggiorno, intervenuta nell'immediatezza del controllo effettuato dagli ufficiali o agenti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 12511 del 11/03/2010, PG in proc. Lucky, Rv. 246536; Sez. 1, Sentenza n. 47512 del 29/11/2007, PM in proc. Zhang, Rv. 238374). In ordine, infine, ai fatti di detenzione di merce contraffatta, la Corte ha anche in tal caso, e sulla scorta della ricostruzione del fatto operata alla luce degli elementi acquisiti, applicato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Cianfr‘is?cca [OSCURATO:PERSONA]