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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06785/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputata, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto la ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado; Rilevato che il secondo motivo è aspecifico, in quanto la ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione della causa di non punibilità e si limita a prospettare una lettura alternativa delle risultanze probatorie al fine di pervenire alla concessione delle attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputata, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto la ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado; Rilevato che il secondo motivo è aspecifico, in quanto la ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione della causa di non punibilità e si limita a prospettare una lettura alternativa delle risultanze probatorie al fine di pervenire alla concessione delle attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ott
Sentenza Cassazione n. 06785/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris