CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18942/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA I ROMANISTI A R.L. [OSCURATO:PERSONA]- MINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ria Paolucci, rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaG. Morpurgo, n. 16 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] L'INFOR- MAZIONE E PER L'EDITORIA, in Persona del Presidente del Consiglio p.t., rap- presentatae difesa dall ' Avv ocatura generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3115/19, depositata il 13 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] I Romanisti a r.l. convenne in giudizio la Presi- denza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e per l'edi- toria, per sentirla condannareal pagamento dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 per il periodo compreso tra il 10 settembre e il 31 di- cembre 2007. Premesso di aver pubblicato il quotidiano «[OSCURATO:PERSONA]» fin dal 10 set- tembre 1994, sostenne di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1, commi 459 e 460, della legge 28 dicembre 2005, n. 266, essendosi tra- sformata, il 29 dicembre 2005, da società di capitali partecipata al 51% da una cooperativa in società cooperativa di giornalisti, ed avendo acquistato la proprietà della testata. Si costituì la Presidenza del Consiglio dei ministri, e resistette alla do- manda, sostenendo che, ai fini del possesso del requisito temporale previsto dalla norma invocata, risultava irrilevante la pubblicazione del giornale in data anteriore alla trasformazione in cooperativa. 1.1. Con sentenza del 17 ottobre 2012, il Tribunale di Roma rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dalla Cooperativaè stata rigettata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 13 maggio 2019. Premesso che, nel modificare in senso restrittivo i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso ai contributi, l'art. 1, commi 459 e 460, della legge n. 266 del 2005 ha fatto salve le posizioni delle imprese che avessero già ma- turato il relativo diritto al 31 dicembre 2005, la Corte ha rilevato che alla data del 1° gennaio 2006 né la Cooperativa attrice né la preesistente società di capitali avevano maturato il predetto diritto, non avendo tre anni di edizione. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio- nale della predetta disposizione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. ed al principio d'irretroattività della legge, osservando che la previsione di una de- marcazione temporale costituisce un effetto naturale della generalità delle leggi, e rilevando che il principio d'irretroattività riveste portata generale sol- tanto in materia penale. 3. Avverso la predetta sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e/ola falsa applicazione dell'art. 1, commi 457-460, della legge n. 266 del 2005, osservando che, nel ritenere insussistenti i requisiti per l'accesso ai contributi, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancata conte- stazione dei fatti allegati a sostegno della domanda e dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, nel fornire l'interpretazione au- tentica del comma 460 cit., ha precisato che i predettirequisiti s'intendono posseduti anche dalle imprese e testate che abbiano mutato la propria forma giuridica. Premesso che la trasformazione della società non incide sulla sua soggettività, risalente alla data della costituzione, sostiene che il comma 459 dell'art. 1 si è limitato a prevedere che le disposizioni di cui all'art. 2-bisdella legge n. 250 del 1990 continuano ad applicarsi alle imprese che al 31 dicem- bre 2005 avessero già maturato il diritto ai contributi, senza escludere il ri- conoscimento degli stessi in favore delle imprese che, pur avendo cominciato a pubblicare, non avessero ancora maturato il predetto diritto:precisato in- fatti che il comma 460 non ha inteso regolare il momento costitutivo dell'im- presa editrice, ma quello dell'accesso ai contributi, rileva che il requisito tem- porale prescritto dal comma 457 non si riferisce alla forma della società, ma alla sua durata. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per apparenza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i re- quisiti per l'accesso ai contributi, senza indicare quali di essi fossero carenti. 3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, riguardante l'individuazione dei requisiti per l'accesso ai contributi, sono infondati.E' opportuno premettere che, nel negare la sussistenza dei predetti re- quisiti, la Corte territoriale non ha messo in alcun modo in discussione i fatti allegati dalla ricorrente, essendosi limitata ad applicare agli stessi la norma- tiva invocata, come da essa interpretata, edavendo motivatocompiutamente le conclusioni cui è pervenuta, attraverso l'affermazione della carenza del re- quisito di cui all'art. 3, comma secondo, lett. b), della legge n. 250 del 1990, richiamato dal comma 2-bis del medesimo articolo , ovverosia dell'edizione della testata da almeno tre anni.Non possono pertanto ritenersi sussistenti, nella specie, né la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., peraltro neppure specificamente dedotta, e comunque non configurabile in relazione alla sus- sunzione dei fatti allegati nella fattispecie legale, in ordine alla quale non opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., Sez. I, 2/11/2015, n. 22348; Cass., Sez. lav., 10/04/2013, n. 8764), né il difetto di motivazione, il quale presuppone l'impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico se- guito per giungere alla decisione, a causa dell'inesistenza dei motivi sotto il profilo materiale e grafico o dell'apparenza, perplessità o grave contradditto- rietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. II, 13/08/2018, n. 20721). Ciò posto, si osserva che l'art. 3 della legge n. 250 del 1990, nel preve- dere anche per l'anno 1990 la concessione di contributi integrativi in favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici che fossero organi di partiti po- litici rappresentati in Parlamento(comma primo) , li este se, a decorrere dal 1° gennaio 1991,anche alle imprese editrici di giornali quotidiani che fossero costituite come cooperative giornalistiche, nonché a quelle costituite in altra forma societaria in cui la maggioranza del capitale sociale fosse comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali non aventi scopo di lucro (comma secondo). Quest'ultima disposizione fu modificata,con decorrenza dal 1° gennaio 2002, dall'art. 18 della legge 7 marzo 2001, n. 62, il quale limitò l'erogazione dei contributi a una sola testata, in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani che, tra gli altri requisiti, fossero costituite come cooperative gior- nalistiche da almeno tre anni(lett. a), ed editassero la testata da almeno tre anni (lett. b); nel contempo, fu fatta salva la concessione dei contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in cui la maggioranza del capitale fosse detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, a condizione che le stesse fossero in possesso dei medesimi requisiti, esclusa la costituzione in forma di cooperative giornalistiche(comma 2-bis). Il requisito temporale di cui alle lett. a)e b) dell'art. 3, comma secondo, fu poi elevato a cinque annidall'art. 1 della legge n. 266 del 2005, con de- correnza dai contributi relativi all'anno 2005, per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004 (comma 457), il quale prescrisse inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le cooperative editrici dovessero essere com- poste esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici (comma 458), prevedendo anche che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2-bissi applicassero alle sole imprese editrici che avessero già maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005 (comma 459), e modificando ulteriormente la disciplina in esame, nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi potesseroessere percepiti soltanto a condizione che l'im- presa editrice fosse proprietaria della testata (lett. a) e fosse una società cooperativa i cui soci non partecipassero ad altre cooperative editrici che avessero chiesto di ottenere i medesimi contributi (lett. b): questi ultimi re- quisiti furono peraltro dichiarati inapplicabili alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005, avessero già maturato il diritto ai contributi (lett. c) (comma 460). Successivamente, l'art. 2, comma 130, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, fornì l'in- terpretazione autentica dell'art. 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005, prevedendo che la composizione prevista da tale disposizione consentisse l'e- rogazione dei contributi relativi all'anno 2006 anche nel caso in cui si fosse realizzata nel corso dell'anno. L'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modifi- cato dall'art. 10-sexiesdel d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con mo- dificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dispose infine che l'art. 1, comma 460, della legge n. 266 del 2005 dovesse intendersi riferito alle im- prese e testate in possesso dei requisiti richiesti anche se avessero mutato forma giuridica o venissero editate da altre società comunque costituite.Sulla base di tale ricostruzione della disciplina applicabile, deve osservarsi che, ai fini della fruizione dei contributi relativi agli anni 2006 e 2007, una parte dei quali (e precisamente quelli relativi agli ultimi quattro mesi del 2007) costituisce oggetto del presente giudizio, occorreva innanzitutto , ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, che l'impresa editrice fosse co- stituita in forma di cooperativa di giornalisti (i cui soci non partecipassero ad altre cooperative editrici che avessero chiesto di ottenere i medesimi contri- buti)da almeno tre anni , editasse la testata da almeno tre anni e fosse pro- prietaria della testata; il requisito temporale era elevato a cinque anni per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2004. Tali requisiti non erano tuttavia applicabili alle imprese che al 1° gennaio 2006 avessero già maturato il diritto ai contributi, le quali rimanevano soggette alla disciplina dettata dalla legge n. 250 del 1990, come modificata dall'art. 18 della legge n. 62 del 2001, ed avevano pertanto diritto ai contributi anche se non proprietarie della testata e costituite in altra forma societaria, purché la maggioranza del capitale fosse detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro ed editasserola testata da almeno tre anni. Orbene, è pacifico che l'impresa ricorrente, già costituita in forma diversa dalla cooperativa ed editante la testata giornalistica denominata «[OSCURATO:PERSONA]- sta» dal 21 settembre 2004, ne aveva acquistato la proprietà con atto del 28 dicembre 2005 e si era trasformata in cooperativa di giornalisti con atto del 29 dicembre 2005.In qualità di società cooperativa costituita dopo il 31 di- cembre 2004, essa non era quindi in possesso, nell'anno 2007,di nessuno dei due requisiti temporali di cui alle lett. a)e b) d ell'art. 3, comma secondo, della legge n. 250 del 1990, così come modificati da ultimo dall'art. 1, comma 457, della legge n. 266 del 2005, ovverosia la costituzione in forma di coo- perativa da almeno cinque anni e la pubblicazione della testata da almeno cinque anni. Né può ritenersi che il riferimento alle «imprese editrici» conte- nuto nel comma 457 cit. consentisse, nella sua genericità, di far risalire la costituzione dell'impresa ad epoca anteriore a quella della trasformazione in cooperativa di giornalisti, rendendo quindi applicabile il disposto dell'art. 3, comma secondo, cit., nel testo introdotto dall'art. 18 della legge n. 62 del 2001,che limitava a tre anni i predetti requisiti: il comma 459 dell'art. 1 cit., limitando alle imprese editrici che avessero già maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005l'applicabilità dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 250 del 1990, che estendeva il predetto diritto alle imprese costituite in forma societaria diversa dalla cooperativa, escludeva infatti la possibilità di ricongiungere i periodi di esercizio dell'impresa in forme diverse. E' d'altronde pacifico che alla data del 31 dicembre 2005 la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito di cui alla lett. b) dell'art. 3, comma se- condo, della legge n. 250 del 1990 richiamato dal comma 2-bis, avendo edi- tato la testata soltanto dal 21 settembre 2004. Nessun rilievo può poi attri- buirsi, ai fini che qui interessano, alla norma interpretativa di cui all'art. 130, comma secondo, del d.l. n. 262 del 2006, la quale, nel consentire l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006 anche nelcaso in cui la forma della coo- perativa di giornalisti fosse stata assunta nel corso dell'anno, si riferiva esclu- sivamente alla composizione della compagine societaria, disciplinata dall'art. 1, comma 458, della legge n. 266 del 2005, e non consente quindi di esten- dere i medesimi effetti al mutamento del tipo sociale. Parimenti irrilevante è la norma interpretativa di cui all'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale, nel disporre che il comma 460 dell'art. 1 cit. s'inten- deva riferitoalle imprese e testate in possesso dei requisiti prescritti, anche se avessero mutato forma giuridica o fossero editate da altre società comun- que costituite, nonincideva sul dettato del comma 459, secondo cui le dispo- sizionidell'art. 3, comma 2 - bis, della legge n. 250 del 1990 si applicavano soltanto alle imprese editrici che avessero maturato il diritto ai contributi en- tro il 31 dicembre 2005; ipotesi alla quale la ricorrente è estranea. In conclusione, non merita consenso la tesi sostenuta dalla società ricor- rente, secondo cui, ai fini delriconoscimento del diritto ai contributi per l'anno 2007, doveva ritenersi sufficiente la costituzione dell'impresa editrice da al- meno tre anni, non assumendo alcun rilievo il mutamento della forma giuri- dica intervenuto nel corso di tale periodo di tempo, in quanto inidoneo ad incidere sulla personalità giuridica del soggetto, rimasta inalterata, nono- stante la trasformazione della società; per poter fruire dei contributi, l'im- presa avrebbe dovuto invece essere costituita in società cooperativa da al- meno cinque anni, essere proprietaria della testata ed averla editata da al- meno cinque anni, oppure, se costituita in altra forma,avrebbe dovuto aver maturato il predetto diritto entro il 31 dicembre 2005, mediante la pubblica- zione della testata da almeno tre anni a quella data. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicemb