CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] REGIONE2026 SICILIANA, [OSCURATO:PERSONA] ED1165 [OSCURATO:PERSONA], in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -Numero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026avverso la sentenza n. 1145/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 02/01/2024 R.G.N. 1106/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 25 gennaio 2011, SalvatoreNocilla ha esposto al Tribunale di Sciacca di essere transitato dairuoli del Corpo forestale dello Stato, dove rivestiva la qualificadi assistente capo, a quelli del Corpo forestale della RegioneSiciliana, dove è stato inquadrato come [OSCURATO:PERSONA] di equiparazione fissate nel decreto del Presidente dellaregione Sicilia del 20 aprile 2007. Ritenendo che al suo caso nonfossero applicabili tali tabelle, il Nocilla ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] l’inquadramento nel superiore livello C, posizioneeconomica C5 o, in subordine, C1.2. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 27 marzo 2013,ha parzialmente accolto la domanda, disapplicando la tabella diequiparazione e inquadrando il Nocilla nella categoria C,posizione economica 5, dal luglio 2007.3. L’Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente,[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana ha impugnatola decisione di primo grado e la Corte d’appello di Palermo, consentenza del 29 ottobre 2015, ha accolto l’appello,integralmente rigettando l’originaria domanda del Nocilla.4. Proposto ricorso per cassazione dal lavoratore, questaCorte, con ordinanza n. 23870 del 2022, ha cassato con rinviola sentenza di secondo grado e la Corte d’appello di Palermo, aNumero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026seguito della riassunzione, con sentenza n. 1145/2023,pubblicata il 2 gennaio 2024, ha nuovamente rigettatol’originaria domanda del lavoratore.5. Avverso tale sentenza, il lavoratore propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi e illustrato da memoria.L’Assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente, ComandoCorpo Forestale della Regione Siciliana resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazioneo la falsa applicazione degli artt. 329, 416, terzo comma, 115c.p.c.2. Il motivo contiene al suo interno due distinte censure.3. La prima riguarda il giudicato che, a dire del ricorrente, sisarebbe formato sull’accertamento compiuto dal Tribunale diSciacca in primo grado, riguardante la equivalenza tra lemansioni svolte dal Nocilla presso il CFS con la qualifica diAssistente Capo e quelle previste dalla normativa regionale peri dipendenti del CFR inquadrati come Guardia scelta forestale.La definitività dell’accertamento precludeva alla Corte d’appello– secondo il Nocilla – di rimetterlo in discussione in sede digiudizio di rinvio.4. Due gli argomenti addotti a sostegno della definitivitàdell’accertamento: anzitutto, l’Assessorato non avevaimpugnato la sentenza di primo grado sotto questo aspetto;inoltre, l’ordinanza della Corte di cassazione che ha annullatocon rinvio la prima sentenza d’appello si sarebbe limitata aNumero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026censurarla per aver applicato tabelle di comparazionesuccessive al passaggio del Nocilla, dando «per acquisitodefinitivamente al giudizio detta corrispondenza fra i due profiliprofessionali». Se così non fosse, prosegue il ricorrente a pag.20 del ricorso, «la Cassazione non avrebbe indicato alla corte diappello in sede di riassunzione l’applicazione dei criteri dettatidalle superiori norme che presupponevano di certo la pienacorrispondenza fra i due profili professionali».5. Questa prima doglianza è in parte inammissibile, in parteinfondata.6. L’inammissibilità attiene al fatto che il ricorrente,nell’affermare a pag. 20 del ricorso che l’Assessorato non avevaimpugnato la sentenza di primo grado in ordine all’accertamentodella equiparazione, non riporta i brani dell’atto d’appello da cuidesumere una simile acquiescenza e non consente dunque alCollegio di apprezzarne la sussistenza.7. Se poi lo sguardo si allarga ad altre parti del ricorso (inparticolare a pag. 9), in cui il ricorrente pure riproduce parte deimotivi d’appello dell’Assessorato, ci si avvede che,diversamente da quanto affermato, l’Assessorato avevaimpugnato la sentenza del Tribunale di Sciacca non solo per nonaver applicato le tabelle allegate alla legge regionale n. 4 del2007, ma anche per aver riconosciuto al Nocilla l’inquadramentorichiesto «per il solo fatto di essere transitato nei ruoli regionalia partire dalla data di entrata in vigore della L.R. 9/06». In altritermini, la critica mossa alla sentenza di primo gradodall’Assessorato era anche quella di aver proceduto allaequiparazione in virtù di un automatismo non ricavabileNumero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026neanche dalla legge regionale n. 9 del 2006.8. Quanto poi all’ordinanza di rinvio di questa Corte n. 23870del 2022, non può condividersi la prospettazione che essaavesse dato per accertato l’inquadramento del Nocilla già con lasentenza di primo grado e avesse demandato al giudice delrinvio solo il compito di certificarlo. Al contrario, nell’affermareche le tabelle allegate alla legge regionale del 2007 eranoinapplicabili al caso di specie, l’ordinanza ha espressamenteaffermato che il passaggio dal ruolo statale a quello regionale«... non poteva che avvenire sulla base della disciplina all’epocavigente e le corrispondenze dovevano essere stabilite, aprescindere dall’adozione di tabelle di equiparazione, inrelazione al contenuto professionale delle qualifiche dei dueCorpi a confronto; 6.1. la l.r. n. 9 del 2006, infatti, noncondiziona il passaggio all’adozione delle tabelle medesime nélo differisce ad un momento successivo, e detta essa stessa icriteri per l’inquadramento, ossia, da un lato, la conservazionedel trattamento giuridico ed economico già acquisito daldipendente che aveva domandato il trasferimento, dall’altrol’applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti alCorpo [OSCURATO:PERSONA], previa individuazione del profiloprofessionale corrispondente; 6.2. quest’ultima valutazionepoteva e doveva essere espressa in relazione alle declaratoriedei profili nei rispettivi ordinamenti, sicché andavano valutatianche i criteri dettati dall’art. 5 della legge regionale 15 maggio2000 n. 10 e dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno2001 ai fini dell’inquadramento nelle categorie A, B, C e D».9. Il tenore testuale dei brani riportati rende chiaro come inNumero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026nessun modo l’ordinanza di questa Corte, nel negarel’applicabilità delle tabelle del d.P.R.S. del 2007, avessecontemporaneamente dato per correttamente avvenuta lacomparazione in base alla normativa previgente, ché altrimentinon si spiegherebbe il dettaglio con cui aveva illustrato i criteriche dovevano presiedere a tale comparazione.10. Nella seconda parte del primo motivo, il ricorrentelamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corteterritoriale considerato che l’identità tra le due qualifiche nonera mai stata contestata in primo grado dall’Assessorato edoveva dunque considerarsi pacifica.11. Anche questa seconda doglianza è inammissibile, siaperché il ricorrente non riporta (né all’interno del motivo allepagg. 20-22, né nella parte narrativa alle pagg. 7-8) i passaggidell’atto di costituzione dell’Assessorato dai quali desumere lanon contestazione, sia perché l’identità tra due profiliprofessionali non è un fatto storico, ma una questione diqualificazione giuridica rispetto alla quale non può operare ilprincipio di non contestazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2844del 30/01/2024 per tutte).12. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denunciala violazione e la mancata applicazione degli artt. 3 del d.lgs. n.201 del 1995, 3 della legge regionale Sicilia n. 24 del 1972, 384,secondo comma, c.p.c., 5 della legge regionale Sicilia n. 10 del2000 e dei decreti presidenziali collegati, 65 e 77 della leggeregionale Sicilia n. 16 del 1996.13. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazioneNumero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché dell’allegato “Criteri perl’individuazione dei profili professionali a regime” di cui aldecreto presidenziale n. 10 del 22 giugno 2001.14. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denunciain estremo subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulle domande subordinateproposte in primo grado e riproposte in appello.15. In via prioritaria, va esaminato il secondo motivo.16. Il nucleo della censura del ricorrente è che il giudice delrinvio non si sarebbe attenuto alle statuizioni contenutenell’ordinanza di questa Corte n. 23870 del 2022, omettendo dicompiere la comparazione tra la categoria rivestita dal Nocillapresso il CFS e quella rivendicata presso il CFR secondo i criteridettati dall’art. 5 della legge regionale n. 10 del 2000 e daidecreti presidenziali nn. 9 e 10 del 2001.17. Di qui la violazione, tra l’altro, del principio di devoluzionedi cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c.18. La doglianza è fondata.19. La Corte territoriale ha preso atto delle statuizionicontenute nell’ordinanza di cassazione con rinvio – secondo lequali il personale transitato dal CFS al CFR non doveva essereinquadrato secondo i criteri di comparazione stabiliti dalle leggeregionale n. 4 del 2007, in quanto successiva al passaggio diruolo del ricorrente, ma secondo quelli fissati dalla precedentelegge regionale n. 9 del 2006, che a sua volta fa riferimento allalegge regionale n. 10 del 2000 e ai decreti presidenziali nn. 9 e10 del 2001 – ma ha poi omesso di compiere essa stessa lacomparazione, come le era stato demandato.Numero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/202620. Nel motivare il rigetto della domanda, la Corte d’appello,dopo aver esposto le argomentazioni del ricorrente, coincidenticon quella poste alla base dell’odierno ricorso per cassazione,ha affermato che esse «si basano, tuttavia, su un presuppostoindimostrato, ossia quello della corrispondenza fral’inquadramento e le mansioni proprie dell’Assistente capo,qualifica di provenienza, a quelle tipiche della Guardia sceltaforestale che ha apoditticamente affermato essere equivalenti,ed asserisce altresì, di avere sempre continuato a svolgere,dopo il transito al CFR, come tutti i dipendenti del CFS giàinquadrati come Assistente capo, le medesime mansionidisimpegnate prima del passaggio» (pag. 8 della sentenzaimpugnata).21. Dopodiché, la Corte territoriale ha escluso che potesseroessere di ausilio, nel senso voluto dal ricorrente, sia l’art. 65della l.r. n. 16 del 1996, il quale «si limita a declinaregenericamente le Attribuzioni del Corpo forestale dellaRegione», sia la tabella di cui all’art. 77 della stessa l.r. n. 16del 1996, «che regola l’equiparazione tra il CFR e il CFS ai solifini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile,emolumento che gli artt. 42 l.r. n. 41/1985 e 7 L.r. n.11/1988espleta le funzioni di polizia, recependo quella propriadell’indennità statale, di cui all'art. 2 l. n. 34/1984, trattamentodi carattere retributivo, fisso e continuativo» (pag. 8).22. La sentenza impugnata ha quindi così concluso: «[i]n altritermini, per consentire alla Corte di effettuare una valutazionedella asserita corrispondenza fra il profilo (o qualifica)Numero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026professionale di provenienza e quello di destinazionenell’organico del CFR, coerente con le rispettive declaratorie, ilNocilla avrebbe dovuto allegare, innanzi tutto, il contenuto e lanatura dei compiti svolti quale Assistente capo, comparandoli,quindi, con la natura delle mansioni caratterizzanti il profilo dellaGuardia scelta del CFR e spiegare, ancora, sulla scorta di qualielementi i primi dovessero essere coincidenti con le seconde osussumibili nella rivendicata categoria C, posizione economicaC5 – ovvero C1, come da domanda subordinata - anche intermini di autonomia di iniziativa e responsabilità̀ di risultati; néè stato allegato se ed in che misura l’inquadramento contestatoin categoria B, posizione economica B4, sia, anche in terminieconomici, deteriore rispetto a quello riconosciuto presso ilCFS».23. In tal modo, però, la Corte d’appello di Palermo non hafatto corretta applicazione di quanto le era stato demandatodall’ordinanza n. 23870 del 2022 e ha finito con l’addossare alricorrente un onere di dimostrare la comparabilità tra le duequalifiche che non gli spettava.24. Va al riguardo ricordato che, nel pubblico impiegoprivatizzato, tanto al momento dell’assunzione e nel corso delrapporto di lavoro (art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), quantoin sede di mobilità ex artt. 30 e 31 dello stesso d.lgs. n. 165 del2001, l’inquadramento del lavoratore va compiuto in astratto,senza che possano avere rilievo mansioni di fatto di diversocontenuto (v. già Cass., Sez. L, Sentenza n. 5691 del14/03/2007). Con specifico riguardo alla mobilità, questa Corteha di recente ribadito che «le amministrazioni pubblicheNumero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità ein assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dallacontrattazione collettiva, l’equiparazione tra le aree funzionali ele posizioni economiche di inquadramento del personaleappartenente ai diversi comparti di contrattazione,confrontando i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro,sulla base, quindi, delle mansioni, delle responsabilità e dei titolidi accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionaliindicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali ecategorie» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 19912 del 17/07/2025),dando così continuità al principio per cui «l'ente di destinazionedeve procedere all'inquadramento del lavoratore sulla basedella posizione dal medesimo posseduta nell'ambito dellaprecedente fase del rapporto, individuando la posizione ad essamaggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legalee contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6272 del 04/03/2019, Sez. L,Sentenza n. 18416 del 27/08/2014).25. Ne consegue che, in simili casi, sul lavoratore gravasoltanto l’onere di dimostrare la qualifica rivestita presso l’entedi provenienza e allegare quella a suo dire corrispondentepresso l’ente di destinazione, spettando poi al giudice operarela comparazione, utilizzando, se del caso, i criteri fissati dallalegge, o direttamente o tramite rinvio ad atti amministrativigenerali successivi.26. La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi, tral’altro chiaramente declinati dall’ordinanza di rinvio.27. La sentenza impugnata ha infatti considerato laNumero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026ricostruzione del ricorrente, riguardante i diversi passaggi diqualifica come succedutisi nel tempo in base alla legislazioneregionale e ai decreti del Presidente della Regione, alla streguadi un infruttuoso tentativo di dimostrazione di una circostanzadi fatto, anziché come un supporto a una comparazione che ilgiudice del rinvio era comunque chiamato a compiereautonomamente sulla base della normativa chiaramenteindicata nell’ordinanza di cassazione con rinvio.28. In senso contrario non vale richiamare – come fa ilcontroricorrente – le pronunce di questa Corte che, in casisovrapponibili, hanno confermato le sentenze d’appello erigettato le domande dei lavoratori (Cass., Sez. L, Ordinanze nn.6398, 6399, 6401 del 08/03/2024).29. Tale esito è dipeso dal fatto che il giudice d’appello in queicasi – a differenza dell’odierno – aveva «proceduto allavalutazione della correttezza dell’inquadramento del ricorrenteproprio sulla scorta della disciplina vigente al momento delrealizzarsi delle condizioni per il passaggio, escludendo, invece,l’applicazione della L.R. n. 4/2007, in quanto disciplinasopravvenuta ... individuata correttamente la disciplinaapplicabile, la Corte territoriale ha proceduto alla valutazionenello specifico di quello che doveva essere il correttoinquadramento del ricorrente, peraltro ricorrendo ai criteridesumibili dalle previsioni vigenti, operando, pertanto, unavalutazione che non risulta censurabile – e comunque non èstata adeguatamente censurata – nella presente sede» (v.,pagg. 9-10 dell’ordinanza n. 6401 del 2024).30. Come può osservarsi, si era dunque proceduto a unaNumero registro generale 14819/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 10115/2026Data pubblicazione 18/04/2026comparazione in diritto, che i ricorrenti per cassazione nonavevano censurato adeguatamente, mentre nel caso all’esametale comparazione è mancata del tutto, sulla base dell’erroneopresupposto che spettasse al lavoratore operarla, anche31. Il ricorso va in conclusione accolto in relazione al secondomotivo, rigettato il primo motivo e assorbiti gli altri motivi; lasentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversacomposizione, che procederà anche a regolare le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo,rigettato il primo motivo e assorbiti gli altri motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appellodi Palermo in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi