CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12482/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA].– intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio – sez. n. 18 – n. 5275/2022,depositata il 21 novembre 2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9492/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 12482/2026Data pubblicazione 04/05/20261. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] notificava, in data 15dicembre 2017, alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avviso diaccertamento n. TKQ038B02205/2017, con il quale, sulla basedella documentazione bancaria acquisita e di quella prodottadalla parte in contraddittorio, accertava il reddito della societàper l’anno d’imposta 2011, con conseguente rideterminazionedelle imposte IRES, IVA ed IRAP e relativi sanzioni ed interessi.2. Avverso tale avviso di accertamento la [OSCURATO:PERSONA].r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 902/2018,depositata il 18 dicembre 2018, accoglieva parzialmente ilricorso, ritenendo giustificate operazioni bancarie per un totaledi € 2.451,00, confermando nel resto il provvedimentoimpositivo.3. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio – sez. n. 18, con sentenzan. 5275/2022, pronunciata il 26 ottobre 2022, e depositata insegreteria il 21 novembre 2022, dichiarava cessata la materiadel contendere, stante la sopravvenuta cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, e ritenendo non piùsussistente l’interesse all’annullamento dell’atto.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 20 aprile 2024).[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.5. Con decreto del 13 ottobre 2025 è stata quindi fissata perla discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanzaR.G. N. 9492/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9492/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 12482/2026Data pubblicazione 04/05/2026in camera di consiglio del 9 gennaio 2026, ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.G.T. 2 avevaerroneamente ritenuto cessata la materia del contendere persopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, per esserequesta cancellata dal registro delle imprese, in quanto, ai finitributari, l’estinzione della società aveva effetto trascorsicinque anni dalla cancellazione dal suddetto registro delleimprese, periodo che, nel caso di specie, non era trascorso.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsaapplicazione degli artt. 100 c.p.c. e 46 del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva l’Ufficio che, data la sopravvivenza, a fini tributari,della società, la Corte regionale avrebbe dovuto affermare ilpieno interesse dell’Amministrazioni finanziaria ad ottenereuna pronuncia di accertamento della fondatezza della pretesaerariale.2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,in quanto strettamente connessi, e sono fondati.La Corte territoriale ha ritenuto che, stante la sopravvenutacancellazione della società contribuente dal registro delleR.G. N. 9492/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9492/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 12482/2026Data pubblicazione 04/05/2026imprese, le parti non avessero più interesse alla pronunciasulla fondatezza della pretesa impositiva.E’ noto, tuttavia, che, in base all’art. 28, comma 4, d.lgs. n.175/2014, «l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c.del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dallacancellazione dal Registro delle imprese».La norma in questione garantisce all’Amministrazionefinanziaria un intervallo temporale più lungo rispetto a quelloprevisto dalla normativa civile, entro il quale poter tutelare lapropria pretesa nei confronti delle società medio temporeestinte a seguito della cancellazione dal registro delleimprese, ascrivendo in capo ad esse una sorta di estensione,per l’appunto temporale, della legittimazione passiva, benchéristretta alla sola ricezione degli atti impositivi e riscossivi.Ne consegue, pertanto, che il giudizio di appello avrebbedovuto regolarmente concludersi con una pronuncia di merito,persistendo, peraltro, da un lato la legittimazionedell’appellante ad impugnare la sentenza di primo grado e,dall’altro, l’interesse dell’Amministrazione finanziaria adottenere una pronuncia sulla fondatezza della pretesaimpositiva.3. Il ricorso merita pertanto accoglimento; la sentenzaimpugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria diR.G. N. 9492/2024 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9492/2024Numero sezionale 119/2026Numero di raccolta generale 12482/2026Data pubblicazione 04/05/2026secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 9492/2024 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]