CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 13776/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 53 e 58 I. 689/81, 20-bis e 133 cod. pen. Considerato che le doglianze articolate nel ricorso risultano palesemente destituite di fondamento, avendo la Corte d'appello fornito una congrua adeguata motivazione a sostegno dei rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, ponendo in evidenza la spiccata capacità criminale del ricorrente, soggetto aduso a delinquere e che ha commesso numerosi gravi reati, che rendono evidente l'inidoneità delle pene sostitutive richieste a consentirne ia rieducazione e a formulare una prognosi positiva sul suo futuro comportamento (cfr. Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725 - 01:"La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con !a conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del!e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il