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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10272/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

134. R.G. 31231-2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, sono manifestamente infondati avendo la Corte d'appello puntualmente motivato in ordine ai presupposti per il suo riconoscimento (cfr., pag. 7 della sentenza) non limitandosi ad evocare i precedenti penali ma spiegando le ragioni per le quali l'episodio ivi giudicato era espressione di una accentuata pericolosità sociale "essendosi il reo dimostrato insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne e dalle pene espiate ..." sicché "... la condol:ta qui contestata costituisce significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato ed indice di una particolare e persistente attitudine a violare le norme penali e di una spinta criminosa ancora sussistente" (cfr., ivi); rilevato che analoga sorte riguarda il terzo ed il quarto motivo che, in realtà, attengono ad un profilo su cui la Corte d'appello aveva rilevato l'assenza di censure difensive avendo tuttavia avuto cura di precisare che la pena era stata contenuta nel minimo edittale "... con aumenti del tutto modesti per i reati minori in continuazione" (cfr., ivi, ancora, pag. 7) essendo appena il caso di ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); si è affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edil:tale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo);

134. R.G. 31231 — 2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 134. R.G. 31231-2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, sono manifestamente infondati avendo la Corte d'appello puntualmente motivato in ordine ai presupposti per il suo riconoscimento (cfr., pag. 7 della sentenza) non limitandosi ad evocare i precedenti penali ma spiegando le ragioni per le quali l'episodio ivi giudicato era espressione di una accentuata pericolosità sociale "essendosi il reo dimostrato insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne e dalle pene espiate ..." sicché "... la condol:ta qui contestata costituisce significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato ed indice di una particolare e persistente attitudine a violare le norme penali e di una spinta criminosa ancora sussistente" (cfr., ivi); rilevato che analoga sorte riguarda il terzo ed il quarto motivo che, in realtà, attengono ad un profilo su cui la Corte d'appello aveva rilevato l'assenza di censure difensive avendo tuttavia avuto cura di precisare che la pena era stata contenuta nel minimo edittale "... con aumenti del tutto modesti per i reati minori in continuazione" (cfr., ivi, ancora, pag. 7) essendo appena il caso di ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); si è affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edil:tale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); 134. R.G. 31231 — 2023 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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