Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04539/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta documentale semplice, ha dichiarato estinto quest'ultimo reato per intervenuta prescrizione, indi rideterminato la pena principale e quella accessoria fallimentare, confermando nel resto. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione.

Lamenta, in particolare, che la Corte di Appello in risposta al motivo di appello, che sollecitava di valutare la riconducibilità del pagamento della somma complessiva di euro 19.104,60, intervenuto in favore del ricorrente e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale compenso delle prestazioni svolte nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., all'ipotesi della bancarotta preferenziale in luogo della distrattiva, si sia limitata a considerare la circostanza della mancanza di una delibera assembleare che lo autorizzasse in tal senso; laddove avrebbe dovuto considerare che si trattava di somma congrua rispetto alla durata dell'incarico e al pregio dell'opera svolta, come emersi ne! corso del giudizio e attestato dallo stesso giudice di primo grado che ha evidenziato come il ricorrente in poco più di un anno avesse ridotto il dissesto di oltre 100.000 euro; esatta entità del compenso che la stessa Corte di appello avrebbe potuto calcolare ai sensi dell'art. 30 del Decreto del Ministero della Giustizia 169 del 2010 secondo cui il compenso del liquidatore è parametrato sull'apporto dell'attivo realizzato e sull'importo delle passività esistenti durante la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso deve essere rigettato deducendo vizi nel loro complesso infondati, e rasenta l'inammissibilità nella parte in cui, attraverso i motivi dedotti, mira piuttosto ad una rivalutazione del compendio probatorio, nell'ottica di focalizzare l'attenzione di questa Corte su circostanze di fatto, che notoriamente sono fuori dal portato valutativo del giudizio di legittimità.

In particolare, l'infondatezza del vizio di motivazione emerge se si considera che la corte di appello ha adeguatamente posto in evidenza come, da un lato, l'esborso della complessiva somma di euro 19,104,60 risulta elargita in favore del ricorrente e della società [OSCURATO:PERSONA] %rl, proprio a ridosso del fallimento (risultando una parte del pagamento intervenuta addirittura dopo l'udienza prefallimentare) e, dall'altro, come esso non fosse sostenuto da alcuna delibera assembleare.

Indi, ha correttamente osservato la corte territoriale che non si potesse accedere alla tesi difensiva della bancarotta preferenziale, anche perché l'imputato non aveva fornito alcun elemento utile a stabilire non solo la congruità della somme percepite ma anche a dimostrare l'effettiva consistenza dell'attività svolta in favore della società; e, quanto alla somma corrisposta alla società di consulenza, era emerso che l'attività contabile commercialistica della fallita risultava già affidata ad altro studio professionale.

Sulla base di tali elementi la corte territoriale ha, condivisibilmente, concluso che la condotta posta in essere da Gherlone inteari gli estremi della bancarotta patrimoniale per distrazione - e non quella preferenziale - citando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui commette il reato di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, il socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (cfr. ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464 - 01; nonché Sez.

F, Sentenza n. 27132 del 13/08/2020 Rv. 279633 - 02 in relazione a fattispecie in cui l'amministratore aveva prelevato somme ingenti e sproporzionate rispetto allo stato patrimoniale della società, pur avendo piena consapevolezza dello stato di dissesto della società).

Tali principi sono ovviamente applicabili anche al caso in cui a liquidare e prelevare le somme a titolo di presunti compensi in proprio favore sia il liquidatore e non l'amministratore; laddove il mero riferimento, nei caso in esame, alla riduzione del dissesto per circa euro 100.000 costituisce un parametro di per sé non sufficiente ad offrire un valido criterio di determinazione dell'attività svolta e del relativo compenso, essendo esso rimasto sganciato rispetto a tutte le altre componenti valutative che necessitano ai fini di una compiuta valutazione; per altro verso, lo stesso criterio di cui all'art. 30 del Decreto del Ministero della Giustizia 169 del 2010, indicato dal ricorrente, che parametra il compenso del liquidatore all'apporto dell'attivo -ealizza.lo e all'importo delle passività esistenti durante la liquidazione, è rimasto anch'esso, sfornito di indicazioni specifiche a cui potere agganciare la invocata determinazione.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva ii rigetto dei ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.„ la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta documentale semplice, ha dichiarato estinto quest'ultimo reato per intervenuta prescrizione, indi rideterminato la pena principale e quella accessoria fallimentare, confermando nel resto. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che la Corte di Appello in risposta al motivo di appello, che sollecitava di valutare la riconducibilità del pagamento della somma complessiva di euro 19.104,60, intervenuto in favore del ricorrente e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale compenso delle prestazioni svolte nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., all'ipotesi della bancarotta preferenziale in luogo della distrattiva, si sia limitata a considerare la circostanza della mancanza di una delibera assembleare che lo autorizzasse in tal senso; laddove avrebbe dovuto considerare che si trattava di somma congrua rispetto alla durata dell'incarico e al pregio dell'opera svolta, come emersi ne! corso del giudizio e attestato dallo stesso giudice di primo grado che ha evidenziato come il ricorrente in poco più di un anno avesse ridotto il dissesto di oltre 100.000 euro; esatta entità del compenso che la stessa Corte di appello avrebbe potuto calcolare ai sensi dell'art. 30 del Decreto del Ministero della Giustizia 169 del 2010 secondo cui il compenso del liquidatore è parametrato sull'apporto dell'attivo realizzato e sull'importo delle passività esistenti durante la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso deve essere rigettato deducendo vizi nel loro complesso infondati, e rasenta l'inammissibilità nella parte in cui, attraverso i motivi dedotti, mira piuttosto ad una rivalutazione del compendio probatorio, nell'ottica di focalizzare l'attenzione di questa Corte su circostanze di fatto, che notoriamente sono fuori dal portato valutativo del giudizio di legittimità. In particolare, l'infondatezza del vizio di motivazione emerge se si considera che la corte di appello ha adeguatamente posto in evidenza come, da un lato, l'esborso della complessiva somma di euro 19,104,60 risulta elargita in favore del ricorrente e della società [OSCURATO:PERSONA] %rl, proprio a ridosso del fallimento (risultando una parte del pagamento intervenuta addirittura dopo l'udienza prefallimentare) e, dall'altro, come esso non fosse sostenuto da alcuna delibera assembleare. Indi, ha correttamente osservato la corte territoriale che non si potesse accedere alla tesi difensiva della bancarotta preferenziale, anche perché l'imputato non aveva fornito alcun elemento utile a stabilire non solo la congruità della somme percepite ma anche a dimostrare l'effettiva consistenza dell'attività svolta in favore della società; e, quanto alla somma corrisposta alla società di consulenza, era emerso che l'attività contabile commercialistica della fallita risultava già affidata ad altro studio professionale. Sulla base di tali elementi la corte territoriale ha, condivisibilmente, concluso che la condotta posta in essere da Gherlone inteari gli estremi della bancarotta patrimoniale per distrazione - e non quella preferenziale - citando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui commette il reato di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, il socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (cfr. ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464 - 01; nonché Sez. F, Sentenza n. 27132 del 13/08/2020 Rv. 279633 - 02 in relazione a fattispecie in cui l'amministratore aveva prelevato somme ingenti e sproporzionate rispetto allo stato patrimoniale della società, pur avendo piena consapevolezza dello stato di dissesto della società). Tali principi sono ovviamente applicabili anche al caso in cui a liquidare e prelevare le somme a titolo di presunti compensi in proprio favore sia il liquidatore e non l'amministratore; laddove il mero riferimento, nei caso in esame, alla riduzione del dissesto per circa euro 100.000 costituisce un parametro di per sé non sufficiente ad offrire un valido criterio di determinazione dell'attività svolta e del relativo compenso, essendo esso rimasto sganciato rispetto a tutte le altre componenti valutative che necessitano ai fini di una compiuta valutazione; per altro verso, lo stesso criterio di cui all'art. 30 del Decreto del Ministero della Giustizia 169 del 2010, indicato dal ricorrente, che parametra il compenso del liquidatore all'apporto dell'attivo -ealizza.lo e all'importo delle passività esistenti durante la liquidazione, è rimasto anch'esso, sfornito di indicazioni specifiche a cui potere agganciare la invocata determinazione. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva ii rigetto dei ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.„ la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Rigetta il ricorso e condanna ii ricorrent
Sentenza Cassazione n. 04539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris