CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 07254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36670/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di CATANIA n. 1946/2018 depositata il 18/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1946/2018 del 18 settembre 2018. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. Con citazione del 29 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la demolizione della sopraelevazione del tetto realizzata nell’immobile sito in contrada [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa attraverso la modifica delle falde della copertura, per violazione della distanza dal confine imposta dal PRG. Il Tribunale, con sentenza del 4 aprile 2016, ordinò la demolizione della sopraelevazione e condannò il convenuto al risarcimento del danno di € 1.500,00. La Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame avanzato da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato lo stesso ad arretrare la sopraelevazione sino alla distanza di metri 5 dal confine. La Corte d’appello ha affermato che la sopraelevazione realizzata, comportando un aumento di volumetria, doveva considerarsi come costruzione e andasse soggetta (non al PRG del 1974, in rapporto all’epoca della preesistente costruzione, ma) alla disciplina delle distanze vigente al momento della sua edificazione, e cioè al PRG del 2003, che per la zona B impone una distanza dal confine inedificato di metri 5 ed una distanza di metri 10 tra pareti finestrate ed antistanti. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 4 della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente critica la sentenza impugnata sostenendo che le modifiche alla falde del tetto, realizzate nell’anno 2007 alla distanza dal confine accertata dal c.t.u. in mt. 3,75, fossero legittime alla luce del regime vigente quando vennero eretti il piano terra ed il primo piano del fabbricato (1975; 1979) in conformità al P.R.G del 1974, il quale imponeva una distanza pari alla metà dell’altezza dell’edificio. La censura deduce altresì che l’innalzamento delle falde del tetto non aveva comportato alcun aumento della superficie e del volume. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 873 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Anche questa censura evidenzia che la sopraelevazione era conforme alla disciplina sui distacchi dal confine detta dal [OSCURATO:PERSONA] del 1964. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 875 c.c. e dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 14444, nonché dell’art. 111 comma 6 della Cost., evidenziando che le n.t.a. del PRG del 1974 non prevedevano alcun distacco assoluto dal confine. I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono del tutto infondati. Innanzitutto, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., la sentenza di appello ha confermato la decisione di primo grado in ordine alle ragioni, inerenti alle questioni di fatto, relative alla natura ed alla consistenza delle opere edilizie oggetto di lite. Il provvedimento impugnato ha peraltro deciso la questione di diritto attinente alla violazione delle distanze legali in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione. La sopraelevazione di un edificio preesistente, quale quella accertata in fatto dai giudici di merito (innalzamento delle falde del tetto, descritto nella CTU espletata in primo grado e richiamata dalla Corte d’appello a pagina 2 di sentenza, con aumento di superficie e di volumetria), deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali (nella specie, metri 5 dal confine inedificato, in forza del PRG del 2003) vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi giovare del diritto di prevenzione caratterizzante il sottostante fabbricato originario o del regime normativo applicabile quando questo fu eretto (nella specie, il piano terra ed il primo piano, elevati nel 1975 e nel 1979, in conformità al P.R.G del 1974) (Cass. Sez. 2, 29/05/2019, n. 14705 ; Cass. Sez. 3 , 15/06/2018, n. 15732; Cass. Sez. 2 , 05/03/2018, n. 5049 ; Cass. Sez. 2 , 11/05/2016, n. 9646; Cass. Sez. 2, 03/01/2011, n. 74). Il ricorso principale va perciò rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore delcontroricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in