CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca del 24 maggio 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza di legge per mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, che il reato contestato è stato commesso in data 26 ottobre 2019, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (30 settembre 2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 26 ottobre 2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiar P.Q.M