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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09016/2026

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ocura specialeallegata al ricorso– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 654/18/2024, depositata il 22.01.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniego di rimborso dell’IRBA (impostaregionale sulla benzina per autotrazione), indebitamente versata dallapredetta contribuente per l’anno 2020 (mesi da marzo a dicembre),Numero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026assumendo che la disciplina abrogativa non operasse per gli anniprecedenti;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Campaniaaccoglieva l’appello proposto dalla contribuente, osservando, perquanto qui ancora rileva, che:- la disposizione dell’art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020 (cheha abrogato l’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, istitutivo dell’IRBA,facendo salvi gli “effetti delle obbligazioni tributarie già insorte”)doveva essere disapplicata perché in contrasto con la direttiva UE n.118/2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (da ultimo,con l’ordinanza del 9 novembre 2021), in quanto l’IRBA era statadestinata anche dalla Regione Campania non ad uno scopo specifico,ma a mere finalità di bilancio e ciò valeva anche per le annualitàpregresse alla sua abrogazione;- la contribuente aveva dimostrato di avere versato l’imposta nondovuta e aveva diritto al suo rimborso;- la Regione Campania impugnava la sentenza della CGT-2 conricorso per cassazione, affidato a due motivi;- la società contribuente rimaneva intimata;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione delgiudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nelsenso della inammissibilità del ricorso originario per difetto dilegittimazione passiva delle Regione Campania, e il difensore dellaricorrente ha depositato tempestiva istanza per la decisione delricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026degli artt. 7 e 18, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 546 del 1992, 2697cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo gradoerrato nel ritenere che la contribuente avesse diritto al rimborsosenza la necessità di dimostrare di essere stato economicamenteinciso da un prelievo che si assume non dovuto, non essendosufficiente la mera deduzione di aver effettuato il versamento di dettaimposta, essendo necessaria la prova, a carico della contribuente, chela decurtazione economica sia rimasta a carico del soggetto chechiede il rimborso, nella specie non fornita;- con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 18, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 546 del 1992, 17 del d.lgs. n.398 del 1990 e 3 della l.r. n. 28 del 2003, per avere i giudici disecondo grado ritenuto erroneamente la sussistenzadell’incompatibilità della norma regionale istitutiva dell’IRBA con ladirettiva UE 2008/118;- in via preliminare deve essere esaminata d’ufficio la questione dellalegittimazione processuale della Regione nel presente giudizio inordine alla istanza di rimborso dell’imposta regionale sulla benzinaper autotrazione azionata nel giudizio di merito, dovendosi richiamareal riguardo il principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte,secondo il quale «La decisione della causa nel merito non comporta laformazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ovetale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica dellastatuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto cheuna questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto oveabbia formato oggetto di discussione in contraddittorio» (Cass., Sez.U. n. 7925 del 2019; Cass. n. 18001 del 2024);- anche recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, intervenutesul tema del giudicato implicito che si forma in caso di mancataNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026impugnazione della decisione che ha omesso di pronunciarsiespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, hannoescluso da tale regola i vizi processuali che inficiano requisiti“fondanti” la struttura e il funzionamento del processo – fra cui ildifetto di legitimatio ad causam - in quanto minano in radice lavalidità del rapporto giuridico-processuale, che, quindi, noncostituendosi regolarmente, non può concludersi con una validasentenza (Cass.

S.U. n. 24172 del 2025);- sul punto va rilevato che l’art. 1 della legge 14 giugno 1990, n. 158(recante «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delleregioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Statoe le Regioni») ha riconosciuto l’autonomia finanziaria delle regioni,prevedendo «l’applicazione di tributi propri e quote di tributi erarialiaccorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spesenecessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizidi rilevanza nazionale».

In attuazione della delega legislativa, l’art.17, comma 1, del d.lgs. n. 398 del 1990 ha stabilito che le «Regionihanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionalesulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzioneubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entratain vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 allitro».

Lo stesso art. 17 cit. ha stabilito, al comma 2, che «Le regioni,possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misuradiversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedentelire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data dientrata in vigore della legge che dispone la variazione».

L’art. 18dello stesso decreto legislativo ha previsto che «L'impostaeventualmente istituita è dovuta dal soggetto consumatore dellabenzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarlo allaregione sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro diNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n.271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474»e il successivo art. 19 ha disposto che «Le modalità di accertamento, itermini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, lesanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessisono disposti da ciascuna regione con propria legge, con l'osservanzadei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»;- la disciplina in esame è stata poi modificata dalla legge n. 549 del1995, il cui art. 3, al comma 14, ha abrogato, a decorrere dal 1°gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del citato d.lgs. n. 398 del 1990 e, alcomma 13, ha inciso sulla struttura dell’IRBA ponendone lacorresponsione a carico del concessionario dell’impianto didistribuzione (e non più del soggetto consumatore della benzina, conriscossione da parte del soggetto erogatore, tenuto a versarnel’importo alla Regione, come previsto dall’art. 18 dello stesso decretolegislativo n. 398 del 1990) nella misura determinata sulla base deiquantitativi erogati e contabilizzati nei registri di carico e scarico;- nel dettare le disposizioni sull’accertamento e sulla riscossione deltributo, in continuità con l’abrogato art. 19 del d.lgs. 2n. 398 del1990, lo stesso comma 13 ha altresì precisato che «le modalità ed itermini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni,da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per centodell’imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con proprialegge».

Sempre il comma 13 ha, poi, previsto che «Per la riscossionecoattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto nondisciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano ledisposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, compresequelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente.Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati alNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalleregistrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine disegnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente perl'accertamento.

Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanzadelle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità»;- a questo assetto normativo si è allineata la disciplina regionaleCampania, dapprima con l’art. 3 della legge regionale n. 28 del 2003,che ha stabilito che «L'imposta è dovuta alla Regione dalconcessionario dell'impianto di distribuzione di carburante sulla basedei quantitativi erogati in ogni mese» e, dopo, con l’art. 2, comma 2,della legge regionale Campania n. 8 del 2004, che ha modificato l’art.3 della legge regionale n. 28 del 2003, aggiungendo alla parola«concessionario» le seguenti «e dal titolare», per poi addivenire allaformulazione del medesimo art. 3, così come risultante dallemodifiche apportate dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15del 2005: «L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e daltitolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione delcarburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unicafornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui aldecreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma1, lettera d)»;- detta imposta, da ultimo, è stata soppressa tanto dal legislatorenazionale, che, con l’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020(Legge di bilancio 2021), ha disposto che «L'articolo 6, comma 1,lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 deldecreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13,della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a),e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni inmateria di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sonoNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026abrogati.

Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie giàinsorte.», quanto dalla stessa Regione Campania che, in attuazionedel disposto dell’art. 1, comma 629, della legge di bilancio 2021, conl’art. 54 della legge 29 giugno 2021, n. 5, nel disporre l’abrogazionedelle disposizioni normative che, per il passato, avevano regolato ilprelievo tributario in questione (art. 54, comma 2), ha espressamenteprevisto che «A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressal'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Sono fatti salvi glieffetti delle obbligazioni tributarie già insorte» (art. 54, comma 1);- come, dunque, reso esplicito dalla successione normativa sopraripercorsa, l’IRBA non può trovare più applicazione nella RegioneCampania a decorrere dal periodo d’imposta 2021;- per quanto rilevato, gli aspetti procedurali, dichiarativi, liquidativi, diaccertamento, di riscossione e sanzionatori dell’IRBA, ad integrazionee modifica di quanto inizialmente stabilito nel 1990, sono statimodificati e fissati dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995,che, per quel che rileva in questa sede, ha stabilito che gli ufficitecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazionedell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate,dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta e che per lariscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quantonon disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, siapplicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali,comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativocompetente»;- ne consegue che l’IRBA è un tributo regionale proprio derivato, inquanto, colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base allaquantità e non al valore, divenendo esigibile nel momento e nel luogoin cui avviene l’immissione al consumo del prodotto energetico;l’imposta è, dunque, dovuta al momento della fornitura della benzinaNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026al consumatore finale e il fornitore, in caso di pagamento indebito, èl'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborsoall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, dellalegge n. 428 del 1990;- già nell’impianto della legge di delega n. 158 del 1990 (art. 6),peraltro, la «facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituireun'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagliimpianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni» venivacorrelata all’obiettivo di «attribuire alle regioni a statuto ordinario unapiù ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui alsecondo comma dell'articolo 119 della Costituzione»;- anche la Corte Costituzionale, di recente, ha affermato che «L’IRBAè stata prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, in attuazionedella legge delega n. 158 del 1990, la quale, all’art. 6, comma 1,lettera c), al dichiarato fine di “attribuire alle regioni a statutoordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento delprecetto di cui al secondo comma dell’art. 119 della Costituzione”,aveva consentito a dette regioni di introdurre, con proprie leggi,un’imposta sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti didistribuzione ubicati nei rispettivi territori» e che «L’IRBA si configuracome un tributo regionale proprio derivato, avente struttura analogaa quella dell’accisa, in quanto, al pari di questa, colpisce la venditadella benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, ediviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l’immissioneal consumo del prodotto energetico» (Corte Costituzionale, 4 giugno2024, n. 100);- l’IRBA rientra, quindi, tra i cosiddetti «tributi propri derivati» delleRegioni, cioè quei tributi che, come precisa l’art. 7, comma 1, lett. b,n. 1, della legge n. 42 del 2009 - la legge delega sul federalismofiscale – sono «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito èNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026nel d.lgs. n. 68 del 2011, che all’art. 8 ha elencato i tributi delleregioni a statuto ordinario, distinguendo: al comma 1, i tributi propriautonomi «ceduti» - che possono, cioè, essere istituiti e interamentedisciplinati o anche soppressi con legge regionale, tra i quali non èprevisto il tributo in questione; al comma 2, la tassa automobilistica- che si configura come un tertium genus, vale a dire un tributoproprio derivato particolare, parzialmente «ceduto» alle regioni; alcomma 3 i «tributi propri derivati» e cioè gli altri tributi riconosciutialle Regioni a statuto ordinario dalla legislazione vigente alla data dientrata in vigore del decreto stesso;- come in numerose occasioni ha affermato la Corte costituzionale,questi tributi, che sono quindi individuati dalla norma in via residuale,conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (Corte cost., 26marzo 2010, n. 123; Corte cost., 14 luglio 2009, n. 216; Corte cost.,25 ottobre 2005, n. 397; Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37; Cortecost., 26 settembre 2003, n. 296);- orbene, in questo contesto normativo, con specifico riferimentoall’IRBA istituita dalla Regione Lazio con l’art. 3 della legge regionalen. 19 del 2011, e, dunque, ad una disciplina del tutto omogenea aquella (ora) in esame siccome rinveniente dal medesimo fondamentonormativo offerto dalla legislazione nazionale, e connotata damedesimi contenuti di regolazione, la Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea è specificamente intervenuta a seguito di rinvio pregiudiziale,in ordine al tributo qui dedotto, l’IRBA, con ordinanza del 9 novembre2021, nella causa C-255/20, pronunciandosi sulla domanda dipronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’art. 3,paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, che,dispone nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aiNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalitàspecifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscalicomunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valoreaggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo,esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme ledisposizioni relative alle esenzioni»;- ai sensi di detta disposizione, che sostanzialmente riproduce leprevigenti disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva92/12 (cfr.

CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punto 27;CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, punto 34), gli Stati membripossono, quindi, applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altreimposte indirette a condizione che dette imposte rispondano a finalitàspecifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unioneapplicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto per ladeterminazione della base imponibile, nonché per il calcolo,l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

Le due condizioni, che miranoad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolinoindebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quantodi Giustizia emerge che una finalità specifica ai sensi delladisposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente dibilancio (cfr.

CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, punti 19 e ss.;CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punti 27 e ss.; CGUE, 25luglio 2018, causa C-103/17, punti 34 e ss.);- con riferimento alla nozione di finalità specifica, la Corte di giustizia,nell’ordinanza richiamata, ha rilevato che l’IRBA «persegue solo unafinalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali» (punto38), per poi concludere che l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a unanormativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un’impostaNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che«non si può ritenere che tale imposta abbia una “finalità specifica” aisensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo acontribuire genericamente al bilancio degli enti locali»;- inoltre, conformemente a quanto stabilito da questa Corte, se èvero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di unapretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo e che,stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere «salva» neisuoi effetti obbligatori, tuttavia, l’accertata incompatibilitàdell’imposta con il diritto UE esclude che la clausola di salvezza possasopravvivere alla radicale espunzione del tributo, proprio per lepredette considerazioni di incompatibilità, dall’ordinamento nazionale.Sicché, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nellapronuncia menzionata, il giudice nazionale deve disapplicare la normainterna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residualeefficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioniinsorte prima della soppressione stessa.

Conclusione, questa, cheimpone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualitàprecedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicando la citata leggeregionale che ha, a sua volta, collocato un limite temporale di validitàed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato totalecontrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2,della direttiva 2008/118/CE (cfr. fra le tante Cass. n. 6687 del 2023;Cass. n. 6858 del 2023);- anche con riferimento alla nozione di finalità specifica in relazionealla legge regionale n. 28 del 2003, ferma restando l’ordinanza dellaCorte di Giustizia del 9 novembre 2021, pronunciata nella causa C-255/20, che ha stabilito la incompatibilità comunitaria dell’IRBA,ritenendo espressamente che non sussistesse la finalità specifica percome individuata dalla direttiva n. 118/2008/CE, deve rilevarsi cheNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026l’art. 1, comma 3, della legge regionale campana ha previsto unadestinazione del gettito prodotto dall’IRBA, unitamente al gettitoprodotto dalla tassa e dalla sopratassa automobilistica regionale (exart. 2 della stessa legge) ad un fondo «prioritariamente utilizzato peril rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali o perl’incremento del capitale della società di cui all’articolo 6, comma 1»Inoltre, l’art. 1, comma 3, citato, ha disposto che «Per ilfinanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno2005»;- alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi che,conformemente a quanto affermato dai giudici unionali, la leggeregionale n. 28 del 2003 non ha previsto una «finalità specifica» aisensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, dovendosiconsiderare che il finanziamento di un fondo del bilancio regionaleavente come scopi il rafforzamento patrimoniale delle Aziendesanitarie locali e l’incremento del capitale di una società destinata asviluppare programmi per la gestione del debito sanitario regionalerappresenti una finalità di bilancio, peraltro finanziata anche da altrefonti di gettito (quale la sopratassa automobilistica regionale) ecomunque individuata solo in relazione ai periodi 2004 e 2005 e nonanche per gli anni che vengono in rilievo nella presente causa.

Edinvero, la finalità specifica non è data dalla «finalità di bilancio»,perché qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo dibilancio, ed è anche necessario che un'imposta sia diretta, di per sé,a garantire la tutela della salute e dell'ambiente e ciò si verificaquando il gettito dell’imposta debba obbligatoriamente essereutilizzato al fine di ridurre i costi sociali e ambientali specificamenteconnessi al consumo del carburante su cui grava l'imposta, cosicchésussista un nesso diretto tra l'uso del gettito e la finalità dell'impostaNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026di cui trattasi; inoltre, deve essere esclusa la finalità specifica nelcaso in cui il gettito dell’imposta sia finalizzato alle spese sanitarie ingenerale e non a quelle specificamente connesse al consumo delcarburante (come nel caso di specie), perché spese generali chepossono essere finanziate dal gettito di imposte di qualsiasi natura.Ciò conformemente ai principi statuiti dai giudici unionali che, ai finidella configurabilità della «finalità specifica», hanno ritenutonecessario che la normativa nazionale preveda meccanismi diassegnazione predeterminata a fini ambientali del gettito dell'impostae, in mancanza di siffatta assegnazione predeterminata, chel’imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamenteriguardo alla materia imponibile o all'aliquota d'imposta, in modo taleda scoraggiare i contribuenti dall'utilizzare i prodotti i cui effetti sonomeno nocivi per l'ambiente;- anche in relazione alla legge regionale n. 28 del 2003, deve, quindi,rilevarsi che l’incasso della Regione Campania del tributo in oggetto èindebito, in quanto l’IRBA non soddisfaceva i requisiti previsti dallaDirettiva 2008/118/CE, poiché non era individuabile la finalitàspecifica dell’imposta in questione, la quale, in coerenza con lagiurisprudenza comunitaria, doveva essere rappresentata dalladestinazione del prelievo fiscale al finanziamento di attività volte allariduzione dell’impatto ambientale dei combustibili liquidi o ad unaqualche finalità di salute pubblica riconnessa al consumo dicarburante, mentre, nel caso concreto, la legislazione regionalecampana aveva sostanzialmente attribuito a detta impostaunicamente un fine di bilancio, il che non consentiva di stabilire unnesso diretto tra l’uso di quel gettito tributario e le finalità (ambientalie di salute pubblica) alle quali avrebbe dovuto essere destinato e che,dunque, l’imposta di cui si trattava non rispettava le condizionipreviste dall’ U.E. e non poteva ritenersi legittima (cfr., fra le tante,Numero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026con riferimento a diverse legge regionali, Cass. n. 23201 del 2023;Cass. nn. 17529 e 17436 del 2023);- in conclusione, nella vicenda in esame, alla base dell’istanza dirimborso si collocano senz’altro evidenti profili di incompatibilità delprelievo con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, diarmonizzazione del sistema delle accise, per l’assenza di una «finalitàspecifica» qualificante il prelievo, con la conseguente abrogazione deltributo da parte del legislatore italiano con la disposizione dell’art. 1,comma 628, della legge n. 178 del 2020, con decorrenza dall’1gennaio 2021;- il gettito, tuttavia, è stato procurato da una legge dello Stato chenon ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, al punto daelidere ogni margine di autonomia finanziaria periferica, e non è statonemmeno gestito dalle Regioni, che hanno svolto un ruolo di servizioall’interno di assetti stabiliti dal legislatore statale;- ed infatti, le procedure e gli atti necessari a fornire attuazione alprelievo (modelli, dichiarazioni di consumo, canali telematici ditrasmissione, ecc.) sono stati unilateralmente definiti dall’Agenziadelle dogane che è rimasta anche titolare delle funzioni diaccertamento e riscossione coattiva del tributo;- nessuna competenza è, dunque, residuata alle Regioni in ordine alladefinizione dello schema di attuazione del tributo regolato, da ultimo,dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995;- ancora, la destinazione finale del gettito a favore delle regioni noncostituisce un elemento sufficiente ad indurre i titolari delle azioni dirimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’ente territoriale el’Agenzia fiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passivanelle controversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso del tributo;ritenere diversamente significa anche superare limiti di carattereoperativo, prima ancora che giuridico, dal momento che agli EntiNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026territoriali è preclusa la verifica del presupposto del diritto al rimborsonon avendo avuto mai evidenza (salva l’eventuale prova processuale)degli effettivi versamenti eseguiti dai sostituti per ciascuncontribuente nelle annualità in questione.

In altri termini, le Regioni,a differenza dell’Erario, non hanno contezza dell’intervenutacorresponsione del tributo, disponendo di mere comunicazioni informa aggregata sui volumi dell’imposta che ciascun soggetto, tenutoal versamento del tributo, ha indirizzato all’Agenzia delle dogane eche non permettono di verificare se e quali somme siano stateversate da parte di chi abbia successivamente azionato il diritto dirimborso;- sul piano giuridico, l’affermazione della legittimazione passivadell’Agenzia delle dogane, in ragione della natura erariale di prelievinormati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti difinanziamento degli enti periferici, tiene specificamente conto del datonormativo (e, segnatamente, dell’art. 3, comma 13, della legge n.549 del 1995, secondo il quale gli uffici tecnici di finanza effettuanol'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base didichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dalMinistero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamentodell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui siriferiscono, e trasmettono alle Regioni i dati relativi alla quantità dibenzina erogata nei rispettivi territori; per la riscossione coattiva, gliinteressi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato daicommi da 12 a 14 del medesimo articolo, si applicano le disposizionivigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per laindividuazione dell'organo amministrativo competente; le Regioni,inoltre, devono segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organocompetente per l'accertamento) e della natura intrinsecamenteerariale dell’imposta, come rilevata anche dai giudici delle leggi.

LaNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026stessa è ulteriormente confermata dalla finalità specifica del prelievo,identificata nello scopo esclusivo di creare «finanza aggiuntiva» alleRegioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di merotrasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo laprevisione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, dellaCostituzione;- da ultimo, va valorizzata la circostanza dell’assoluta marginalità delruolo delle Regioni nell’attuazione del tributo, che induce aconfigurarne le funzioni - sempre nell'ambito della qualificazione,strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenzaE d'altro canto, come già detto, il riferimento del citato art. 3, comma13, della legge n. 549 del 1995 alla competenza dell'Agenzia delledogane e dei monopoli in ordine ai servizi del contenzioso non puòche evocarne, sul piano processuale, la legittimazione attiva epassiva;- mette conto rilevare che la situazione è assai prossima a quelladecisa da questa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-biscod. proc. civ., con riferimento al rimborso di versamentidell'addizionale provinciale per le accise sull'energia elettrica (istituitadall'art. 6 del decreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alleesigenze finanziarie degli Enti territoriali ed abrogata dall'art. 2,comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011, con decorrenza 1gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma10, del decreto legge n. 16 del 2012, con decorrenza 1 aprile 2012,per le Regioni a statuto speciale, a seguito di una procedura diinfrazione avviata dalla Commissione europea per violazione delladirettiva 2008/118/CE), che ha statuito il seguente principio di diritto:«Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli lalegittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonteNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, dicui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture dienergia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW»(Cass., 2 agosto 2024, n. 21883);- deve, dunque, riconoscersi la legittimazione passiva esclusivadell’Agenzia delle dogane nell’azione di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni,stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale alsolo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali(Cass. n. 3098 del 2025);- ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, pronunciandosul ricorso, va rigettato l’originario ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado proposto dalla società contribuente;- nulla va disposto per le spese di legittimità attesa la mancatacostituzione della parte intimata, mentre, quanto ai giudizi di merito,in considerazione dell’evoluzione normativa ed interpretativa di cui siè dato conto, sussistono i presupposti per l’integrale compensazionedelle spese tra le parti.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado; compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi dimerito.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura specialeallegata al ricorso– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Campania n. 654/18/2024, depositata il 22.01.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il diniego di rimborso dell’IRBA (impostaregionale sulla benzina per autotrazione), indebitamente versata dallapredetta contribuente per l’anno 2020 (mesi da marzo a dicembre),Numero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026assumendo che la disciplina abrogativa non operasse per gli anniprecedenti;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Campaniaaccoglieva l’appello proposto dalla contribuente, osservando, perquanto qui ancora rileva, che:- la disposizione dell’art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020 (cheha abrogato l’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, istitutivo dell’IRBA,facendo salvi gli “effetti delle obbligazioni tributarie già insorte”)doveva essere disapplicata perché in contrasto con la direttiva UE n.118/2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (da ultimo,con l’ordinanza del 9 novembre 2021), in quanto l’IRBA era statadestinata anche dalla Regione Campania non ad uno scopo specifico,ma a mere finalità di bilancio e ciò valeva anche per le annualitàpregresse alla sua abrogazione;- la contribuente aveva dimostrato di avere versato l’imposta nondovuta e aveva diritto al suo rimborso;- la Regione Campania impugnava la sentenza della CGT-2 conricorso per cassazione, affidato a due motivi;- la società contribuente rimaneva intimata;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione delgiudizio, ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nelsenso della inammissibilità del ricorso originario per difetto dilegittimazione passiva delle Regione Campania, e il difensore dellaricorrente ha depositato tempestiva istanza per la decisione delricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026degli artt. 7 e 18, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 546 del 1992, 2697cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo gradoerrato nel ritenere che la contribuente avesse diritto al rimborsosenza la necessità di dimostrare di essere stato economicamenteinciso da un prelievo che si assume non dovuto, non essendosufficiente la mera deduzione di aver effettuato il versamento di dettaimposta, essendo necessaria la prova, a carico della contribuente, chela decurtazione economica sia rimasta a carico del soggetto chechiede il rimborso, nella specie non fornita;- con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 18, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 546 del 1992, 17 del d.lgs. n.398 del 1990 e 3 della l.r. n. 28 del 2003, per avere i giudici disecondo grado ritenuto erroneamente la sussistenzadell’incompatibilità della norma regionale istitutiva dell’IRBA con ladirettiva UE 2008/118;- in via preliminare deve essere esaminata d’ufficio la questione dellalegittimazione processuale della Regione nel presente giudizio inordine alla istanza di rimborso dell’imposta regionale sulla benzinaper autotrazione azionata nel giudizio di merito, dovendosi richiamareal riguardo il principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte,secondo il quale «La decisione della causa nel merito non comporta laformazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ovetale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica dellastatuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto cheuna questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto oveabbia formato oggetto di discussione in contraddittorio» (Cass., Sez.U. n. 7925 del 2019; Cass. n. 18001 del 2024);- anche recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, intervenutesul tema del giudicato implicito che si forma in caso di mancataNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026impugnazione della decisione che ha omesso di pronunciarsiespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, hannoescluso da tale regola i vizi processuali che inficiano requisiti“fondanti” la struttura e il funzionamento del processo – fra cui ildifetto di legitimatio ad causam - in quanto minano in radice lavalidità del rapporto giuridico-processuale, che, quindi, noncostituendosi regolarmente, non può concludersi con una validasentenza (Cass. S.U. n. 24172 del 2025);- sul punto va rilevato che l’art. 1 della legge 14 giugno 1990, n. 158(recante «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delleregioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Statoe le Regioni») ha riconosciuto l’autonomia finanziaria delle regioni,prevedendo «l’applicazione di tributi propri e quote di tributi erarialiaccorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spesenecessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizidi rilevanza nazionale». In attuazione della delega legislativa, l’art.17, comma 1, del d.lgs. n. 398 del 1990 ha stabilito che le «Regionihanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un’imposta regionalesulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzioneubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entratain vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 allitro». Lo stesso art. 17 cit. ha stabilito, al comma 2, che «Le regioni,possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misuradiversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedentelire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data dientrata in vigore della legge che dispone la variazione». L’art. 18dello stesso decreto legislativo ha previsto che «L'impostaeventualmente istituita è dovuta dal soggetto consumatore dellabenzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarlo allaregione sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro diNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n.271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474»e il successivo art. 19 ha disposto che «Le modalità di accertamento, itermini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, lesanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessisono disposti da ciascuna regione con propria legge, con l'osservanzadei principi stabiliti dalle leggi dello Stato»;- la disciplina in esame è stata poi modificata dalla legge n. 549 del1995, il cui art. 3, al comma 14, ha abrogato, a decorrere dal 1°gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del citato d.lgs. n. 398 del 1990 e, alcomma 13, ha inciso sulla struttura dell’IRBA ponendone lacorresponsione a carico del concessionario dell’impianto didistribuzione (e non più del soggetto consumatore della benzina, conriscossione da parte del soggetto erogatore, tenuto a versarnel’importo alla Regione, come previsto dall’art. 18 dello stesso decretolegislativo n. 398 del 1990) nella misura determinata sulla base deiquantitativi erogati e contabilizzati nei registri di carico e scarico;- nel dettare le disposizioni sull’accertamento e sulla riscossione deltributo, in continuità con l’abrogato art. 19 del d.lgs. 2n. 398 del1990, lo stesso comma 13 ha altresì precisato che «le modalità ed itermini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni,da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per centodell’imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con proprialegge». Sempre il comma 13 ha, poi, previsto che «Per la riscossionecoattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto nondisciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano ledisposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, compresequelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente.Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati alNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalleregistrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine disegnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente perl'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanzadelle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità»;- a questo assetto normativo si è allineata la disciplina regionaleCampania, dapprima con l’art. 3 della legge regionale n. 28 del 2003,che ha stabilito che «L'imposta è dovuta alla Regione dalconcessionario dell'impianto di distribuzione di carburante sulla basedei quantitativi erogati in ogni mese» e, dopo, con l’art. 2, comma 2,della legge regionale Campania n. 8 del 2004, che ha modificato l’art.3 della legge regionale n. 28 del 2003, aggiungendo alla parola«concessionario» le seguenti «e dal titolare», per poi addivenire allaformulazione del medesimo art. 3, così come risultante dallemodifiche apportate dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15del 2005: «L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e daltitolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione delcarburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unicafornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui aldecreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma1, lettera d)»;- detta imposta, da ultimo, è stata soppressa tanto dal legislatorenazionale, che, con l’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020(Legge di bilancio 2021), ha disposto che «L'articolo 6, comma 1,lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 deldecreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13,della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a),e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni inmateria di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sonoNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie giàinsorte.», quanto dalla stessa Regione Campania che, in attuazionedel disposto dell’art. 1, comma 629, della legge di bilancio 2021, conl’art. 54 della legge 29 giugno 2021, n. 5, nel disporre l’abrogazionedelle disposizioni normative che, per il passato, avevano regolato ilprelievo tributario in questione (art. 54, comma 2), ha espressamenteprevisto che «A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressal'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi glieffetti delle obbligazioni tributarie già insorte» (art. 54, comma 1);- come, dunque, reso esplicito dalla successione normativa sopraripercorsa, l’IRBA non può trovare più applicazione nella RegioneCampania a decorrere dal periodo d’imposta 2021;- per quanto rilevato, gli aspetti procedurali, dichiarativi, liquidativi, diaccertamento, di riscossione e sanzionatori dell’IRBA, ad integrazionee modifica di quanto inizialmente stabilito nel 1990, sono statimodificati e fissati dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995,che, per quel che rileva in questa sede, ha stabilito che gli ufficitecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazionedell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate,dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta e che per lariscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quantonon disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, siapplicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali,comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativocompetente»;- ne consegue che l’IRBA è un tributo regionale proprio derivato, inquanto, colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base allaquantità e non al valore, divenendo esigibile nel momento e nel luogoin cui avviene l’immissione al consumo del prodotto energetico;l’imposta è, dunque, dovuta al momento della fornitura della benzinaNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026al consumatore finale e il fornitore, in caso di pagamento indebito, èl'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborsoall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, dellalegge n. 428 del 1990;- già nell’impianto della legge di delega n. 158 del 1990 (art. 6),peraltro, la «facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituireun'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagliimpianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni» venivacorrelata all’obiettivo di «attribuire alle regioni a statuto ordinario unapiù ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui alsecondo comma dell'articolo 119 della Costituzione»;- anche la Corte Costituzionale, di recente, ha affermato che «L’IRBAè stata prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, in attuazionedella legge delega n. 158 del 1990, la quale, all’art. 6, comma 1,lettera c), al dichiarato fine di “attribuire alle regioni a statutoordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento delprecetto di cui al secondo comma dell’art. 119 della Costituzione”,aveva consentito a dette regioni di introdurre, con proprie leggi,un’imposta sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti didistribuzione ubicati nei rispettivi territori» e che «L’IRBA si configuracome un tributo regionale proprio derivato, avente struttura analogaa quella dell’accisa, in quanto, al pari di questa, colpisce la venditadella benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, ediviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l’immissioneal consumo del prodotto energetico» (Corte Costituzionale, 4 giugno2024, n. 100);- l’IRBA rientra, quindi, tra i cosiddetti «tributi propri derivati» delleRegioni, cioè quei tributi che, come precisa l’art. 7, comma 1, lett. b,n. 1, della legge n. 42 del 2009 - la legge delega sul federalismofiscale – sono «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito èNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026nel d.lgs. n. 68 del 2011, che all’art. 8 ha elencato i tributi delleregioni a statuto ordinario, distinguendo: al comma 1, i tributi propriautonomi «ceduti» - che possono, cioè, essere istituiti e interamentedisciplinati o anche soppressi con legge regionale, tra i quali non èprevisto il tributo in questione; al comma 2, la tassa automobilistica- che si configura come un tertium genus, vale a dire un tributoproprio derivato particolare, parzialmente «ceduto» alle regioni; alcomma 3 i «tributi propri derivati» e cioè gli altri tributi riconosciutialle Regioni a statuto ordinario dalla legislazione vigente alla data dientrata in vigore del decreto stesso;- come in numerose occasioni ha affermato la Corte costituzionale,questi tributi, che sono quindi individuati dalla norma in via residuale,conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (Corte cost., 26marzo 2010, n. 123; Corte cost., 14 luglio 2009, n. 216; Corte cost.,25 ottobre 2005, n. 397; Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37; Cortecost., 26 settembre 2003, n. 296);- orbene, in questo contesto normativo, con specifico riferimentoall’IRBA istituita dalla Regione Lazio con l’art. 3 della legge regionalen. 19 del 2011, e, dunque, ad una disciplina del tutto omogenea aquella (ora) in esame siccome rinveniente dal medesimo fondamentonormativo offerto dalla legislazione nazionale, e connotata damedesimi contenuti di regolazione, la Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea è specificamente intervenuta a seguito di rinvio pregiudiziale,in ordine al tributo qui dedotto, l’IRBA, con ordinanza del 9 novembre2021, nella causa C-255/20, pronunciandosi sulla domanda dipronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’art. 3,paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, che,dispone nei seguenti termini: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare aiNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalitàspecifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscalicomunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valoreaggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo,esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme ledisposizioni relative alle esenzioni»;- ai sensi di detta disposizione, che sostanzialmente riproduce leprevigenti disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva92/12 (cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punto 27;CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, punto 34), gli Stati membripossono, quindi, applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altreimposte indirette a condizione che dette imposte rispondano a finalitàspecifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unioneapplicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto per ladeterminazione della base imponibile, nonché per il calcolo,l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Le due condizioni, che miranoad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolinoindebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quantodi Giustizia emerge che una finalità specifica ai sensi delladisposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente dibilancio (cfr. CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, punti 19 e ss.;CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punti 27 e ss.; CGUE, 25luglio 2018, causa C-103/17, punti 34 e ss.);- con riferimento alla nozione di finalità specifica, la Corte di giustizia,nell’ordinanza richiamata, ha rilevato che l’IRBA «persegue solo unafinalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali» (punto38), per poi concludere che l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a unanormativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un’impostaNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che«non si può ritenere che tale imposta abbia una “finalità specifica” aisensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo acontribuire genericamente al bilancio degli enti locali»;- inoltre, conformemente a quanto stabilito da questa Corte, se èvero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di unapretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo e che,stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere «salva» neisuoi effetti obbligatori, tuttavia, l’accertata incompatibilitàdell’imposta con il diritto UE esclude che la clausola di salvezza possasopravvivere alla radicale espunzione del tributo, proprio per lepredette considerazioni di incompatibilità, dall’ordinamento nazionale.Sicché, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nellapronuncia menzionata, il giudice nazionale deve disapplicare la normainterna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residualeefficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioniinsorte prima della soppressione stessa. Conclusione, questa, cheimpone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualitàprecedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicando la citata leggeregionale che ha, a sua volta, collocato un limite temporale di validitàed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato totalecontrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2,della direttiva 2008/118/CE (cfr. fra le tante Cass. n. 6687 del 2023;Cass. n. 6858 del 2023);- anche con riferimento alla nozione di finalità specifica in relazionealla legge regionale n. 28 del 2003, ferma restando l’ordinanza dellaCorte di Giustizia del 9 novembre 2021, pronunciata nella causa C-255/20, che ha stabilito la incompatibilità comunitaria dell’IRBA,ritenendo espressamente che non sussistesse la finalità specifica percome individuata dalla direttiva n. 118/2008/CE, deve rilevarsi cheNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026l’art. 1, comma 3, della legge regionale campana ha previsto unadestinazione del gettito prodotto dall’IRBA, unitamente al gettitoprodotto dalla tassa e dalla sopratassa automobilistica regionale (exart. 2 della stessa legge) ad un fondo «prioritariamente utilizzato peril rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali o perl’incremento del capitale della società di cui all’articolo 6, comma 1»Inoltre, l’art. 1, comma 3, citato, ha disposto che «Per ilfinanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno2005»;- alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi che,conformemente a quanto affermato dai giudici unionali, la leggeregionale n. 28 del 2003 non ha previsto una «finalità specifica» aisensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, dovendosiconsiderare che il finanziamento di un fondo del bilancio regionaleavente come scopi il rafforzamento patrimoniale delle Aziendesanitarie locali e l’incremento del capitale di una società destinata asviluppare programmi per la gestione del debito sanitario regionalerappresenti una finalità di bilancio, peraltro finanziata anche da altrefonti di gettito (quale la sopratassa automobilistica regionale) ecomunque individuata solo in relazione ai periodi 2004 e 2005 e nonanche per gli anni che vengono in rilievo nella presente causa. Edinvero, la finalità specifica non è data dalla «finalità di bilancio»,perché qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo dibilancio, ed è anche necessario che un'imposta sia diretta, di per sé,a garantire la tutela della salute e dell'ambiente e ciò si verificaquando il gettito dell’imposta debba obbligatoriamente essereutilizzato al fine di ridurre i costi sociali e ambientali specificamenteconnessi al consumo del carburante su cui grava l'imposta, cosicchésussista un nesso diretto tra l'uso del gettito e la finalità dell'impostaNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026di cui trattasi; inoltre, deve essere esclusa la finalità specifica nelcaso in cui il gettito dell’imposta sia finalizzato alle spese sanitarie ingenerale e non a quelle specificamente connesse al consumo delcarburante (come nel caso di specie), perché spese generali chepossono essere finanziate dal gettito di imposte di qualsiasi natura.Ciò conformemente ai principi statuiti dai giudici unionali che, ai finidella configurabilità della «finalità specifica», hanno ritenutonecessario che la normativa nazionale preveda meccanismi diassegnazione predeterminata a fini ambientali del gettito dell'impostae, in mancanza di siffatta assegnazione predeterminata, chel’imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamenteriguardo alla materia imponibile o all'aliquota d'imposta, in modo taleda scoraggiare i contribuenti dall'utilizzare i prodotti i cui effetti sonomeno nocivi per l'ambiente;- anche in relazione alla legge regionale n. 28 del 2003, deve, quindi,rilevarsi che l’incasso della Regione Campania del tributo in oggetto èindebito, in quanto l’IRBA non soddisfaceva i requisiti previsti dallaDirettiva 2008/118/CE, poiché non era individuabile la finalitàspecifica dell’imposta in questione, la quale, in coerenza con lagiurisprudenza comunitaria, doveva essere rappresentata dalladestinazione del prelievo fiscale al finanziamento di attività volte allariduzione dell’impatto ambientale dei combustibili liquidi o ad unaqualche finalità di salute pubblica riconnessa al consumo dicarburante, mentre, nel caso concreto, la legislazione regionalecampana aveva sostanzialmente attribuito a detta impostaunicamente un fine di bilancio, il che non consentiva di stabilire unnesso diretto tra l’uso di quel gettito tributario e le finalità (ambientalie di salute pubblica) alle quali avrebbe dovuto essere destinato e che,dunque, l’imposta di cui si trattava non rispettava le condizionipreviste dall’ U.E. e non poteva ritenersi legittima (cfr., fra le tante,Numero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026con riferimento a diverse legge regionali, Cass. n. 23201 del 2023;Cass. nn. 17529 e 17436 del 2023);- in conclusione, nella vicenda in esame, alla base dell’istanza dirimborso si collocano senz’altro evidenti profili di incompatibilità delprelievo con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, diarmonizzazione del sistema delle accise, per l’assenza di una «finalitàspecifica» qualificante il prelievo, con la conseguente abrogazione deltributo da parte del legislatore italiano con la disposizione dell’art. 1,comma 628, della legge n. 178 del 2020, con decorrenza dall’1gennaio 2021;- il gettito, tuttavia, è stato procurato da una legge dello Stato chenon ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, al punto daelidere ogni margine di autonomia finanziaria periferica, e non è statonemmeno gestito dalle Regioni, che hanno svolto un ruolo di servizioall’interno di assetti stabiliti dal legislatore statale;- ed infatti, le procedure e gli atti necessari a fornire attuazione alprelievo (modelli, dichiarazioni di consumo, canali telematici ditrasmissione, ecc.) sono stati unilateralmente definiti dall’Agenziadelle dogane che è rimasta anche titolare delle funzioni diaccertamento e riscossione coattiva del tributo;- nessuna competenza è, dunque, residuata alle Regioni in ordine alladefinizione dello schema di attuazione del tributo regolato, da ultimo,dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995;- ancora, la destinazione finale del gettito a favore delle regioni noncostituisce un elemento sufficiente ad indurre i titolari delle azioni dirimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’ente territoriale el’Agenzia fiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passivanelle controversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso del tributo;ritenere diversamente significa anche superare limiti di carattereoperativo, prima ancora che giuridico, dal momento che agli EntiNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026territoriali è preclusa la verifica del presupposto del diritto al rimborsonon avendo avuto mai evidenza (salva l’eventuale prova processuale)degli effettivi versamenti eseguiti dai sostituti per ciascuncontribuente nelle annualità in questione. In altri termini, le Regioni,a differenza dell’Erario, non hanno contezza dell’intervenutacorresponsione del tributo, disponendo di mere comunicazioni informa aggregata sui volumi dell’imposta che ciascun soggetto, tenutoal versamento del tributo, ha indirizzato all’Agenzia delle dogane eche non permettono di verificare se e quali somme siano stateversate da parte di chi abbia successivamente azionato il diritto dirimborso;- sul piano giuridico, l’affermazione della legittimazione passivadell’Agenzia delle dogane, in ragione della natura erariale di prelievinormati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti difinanziamento degli enti periferici, tiene specificamente conto del datonormativo (e, segnatamente, dell’art. 3, comma 13, della legge n.549 del 1995, secondo il quale gli uffici tecnici di finanza effettuanol'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base didichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dalMinistero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamentodell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui siriferiscono, e trasmettono alle Regioni i dati relativi alla quantità dibenzina erogata nei rispettivi territori; per la riscossione coattiva, gliinteressi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato daicommi da 12 a 14 del medesimo articolo, si applicano le disposizionivigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per laindividuazione dell'organo amministrativo competente; le Regioni,inoltre, devono segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organocompetente per l'accertamento) e della natura intrinsecamenteerariale dell’imposta, come rilevata anche dai giudici delle leggi. LaNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026stessa è ulteriormente confermata dalla finalità specifica del prelievo,identificata nello scopo esclusivo di creare «finanza aggiuntiva» alleRegioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di merotrasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo laprevisione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, dellaCostituzione;- da ultimo, va valorizzata la circostanza dell’assoluta marginalità delruolo delle Regioni nell’attuazione del tributo, che induce aconfigurarne le funzioni - sempre nell'ambito della qualificazione,strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenzaE d'altro canto, come già detto, il riferimento del citato art. 3, comma13, della legge n. 549 del 1995 alla competenza dell'Agenzia delledogane e dei monopoli in ordine ai servizi del contenzioso non puòche evocarne, sul piano processuale, la legittimazione attiva epassiva;- mette conto rilevare che la situazione è assai prossima a quelladecisa da questa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-biscod. proc. civ., con riferimento al rimborso di versamentidell'addizionale provinciale per le accise sull'energia elettrica (istituitadall'art. 6 del decreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alleesigenze finanziarie degli Enti territoriali ed abrogata dall'art. 2,comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011, con decorrenza 1gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma10, del decreto legge n. 16 del 2012, con decorrenza 1 aprile 2012,per le Regioni a statuto speciale, a seguito di una procedura diinfrazione avviata dalla Commissione europea per violazione delladirettiva 2008/118/CE), che ha statuito il seguente principio di diritto:«Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli lalegittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonteNumero registro generale 6512/2024Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 9016/2026Data pubblicazione 10/04/2026energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, dicui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture dienergia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW»(Cass., 2 agosto 2024, n. 21883);- deve, dunque, riconoscersi la legittimazione passiva esclusivadell’Agenzia delle dogane nell’azione di rimborso dell’impostaregionale sulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni,stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale alsolo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali(Cass. n. 3098 del 2025);- ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, pronunciandosul ricorso, va rigettato l’originario ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado proposto dalla società contribuente;- nulla va disposto per le spese di legittimità attesa la mancatacostituzione della parte intimata, mentre, quanto ai giudizi di merito,in considerazione dell’evoluzione normativa ed interpretativa di cui siè dato conto, sussistono i presupposti per l’integrale compensazionedelle spese tra le parti. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado; compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi dimerito.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris