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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 44638/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: • BEVILACQUA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Pietro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di Appello di Potenza.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale Ettore PEDICINI ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2021, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Potenza, in data 19 luglio 2018, condannava BEVILACQUA [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai reati di cui alle lettere A) e B) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] Pietro alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui alla lettera B) della rubrica.

2. BEVILACQUA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Pietro, a mezzo del proprio difensore, propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto ed il travisamento della prova.Secondo la prospettazione difensiva il BEVILACQUA si è limitato a pretendere la restituzione della somma di 1.000,00 euro che gli imputati avevano lecitamente prestato al ROMANIELLO, comportamento conseguente alla manifestata volontà da parte della persona offesa di ritardare sine die tale restituzione.

Tale condotta, seppur colorita da espressioni forti ed intimidatorie, era, pertanto, idonea a perfezionare esclusivamente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto fondata su una pretesa creditoria esercitabile in sede civile.

Appare palese l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale che ha ritenuto la sussistenza del dolo del reato di estorsione in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il quale, incaricato dell'esazione del credito, si è limitato a ricevere una busta contenente il denaro, senza porre in essere alcuna violenza o minaccia nei confronti del ROMANIELLO.

Il travisamento del fatto da parte dei giudici di merito si accompagna all'omessa considerazione della ricostruzione fornita dalla difesa in merito alla valutazione delle prove acquisite.

2. Con il secondo motivo ex art. 606, lett. b) c), ed e), cod. proc. pen., i ricorrenti lamentano la violazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 21 D. L.vo 274/2008 nella parte in cui prevede come requisito essenziale del ricorso l'allegazione della nomina del difensore della persona offesa nonché la mancanza di motivazione in ordine all'eccezione difensiva relativa alla mancata declaratoria di nullità del ricorso immediato proposto dalla persona offesa Raffaele PARISINI.

3. Con il terzo motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., i ricorrenti lamentano la carenza e manifesta illogicità della motivazione inerente la determinazione del trattamento sanzionatorio.

A giudizio della difesa il trattamento sanzionatorio risulta essere eccessivo se parametrato al fatto storico contestato, l'incongruità della pena doveva esser limitata mediante il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

Parimenti eccessivo risulta l'aumento di pena a titolo di continuazione con il secondo reato di estorsione contestato al solo BEVILACQUA, aumento che doveva esser contenuto nei minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione.

Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art.606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che, come nel caso di specie, si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo, non si confronta con la motivazione impugnata ed è manifestamente infondato.

I ricorrenti insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostengono esser state preternnesse, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di primo e secondo grado.

2.1. Va, preliminarmente, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, quando le due decisioni di merito, come nel caso di specie, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casannonica, non mass.).

2.2. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti entrambe le sentenze sono correttamente motivate stante l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo delle decisioni con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen. 2.3.

Le sentenze di primo e secondo grado hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che la persona offesa è pienamente attendibile a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello.

La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni del ROMANIELLO (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).

Entrambe le sentenze hanno evidenziato, con motivazione congrua e priva di vizi logici, che le somme pretese dal BEVILACQUA, minacciando reiteratamente il ROMANIELLO e costringendolo alla consegna in tre successive occasioni della somma di 2.500,00 euro, fossero in alcun modo tutelabili in sede civilistica; non è stato dedotto alcun elemento da cui desumere che il BEVILACQUA vantasse la titolarità di un diritto alla dazione di tali somme né che gli imputati agissero nell'interesse e per conto dell'effettivo creditore della persona offesa (MAGLIONE Giuseppe), aldilà delle mere affermazioni labiali degli imputati, dichiarazioni del tutto incompatibili con quanto narrato in modo attendibile e coerente dalla persona offesa (cfr. pagine da 12 a 14 della sentenza di primo grado e pagine 8 e 9 della sentenza di appello).

2.4. Alla mancanza di alcuna allegazione idonea a dimostrare l'esistenza di un diritto di credito da parte dei ricorrenti, va aggiunto che l'assenza di elementi da cui dedurre la falsità di quanto affermato dalla persona offesa in ordine alle modalità della condotta estorsiva posta in essere in suo danno e la mancanza di alcun interesse economico desumibile dal fatto che il ROMANIELLO non si è costituito parte civile nel presente giudizio, costituiscono ulteriori elementi logici di riscontro all'affermazione dei giudici di merito secondo cui gli imputati non hanno agito per conseguire un'utilità che spettava loro ma per ottenere un profitto ingiusto nella consapevolezza di non averne diritto.

La sentenza impugnata ha, in conclusione, correttamente dato seguito al principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. - 01) con conseguente inesistenza della lamentata violazione di legge.

La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalle risultanze processuali.

2.5. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle condotte concorsuali poste in essere dallo [OSCURATO:PERSONA] i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta del correo che si limiti a riscuotere la somma pretesa, permettendo che la minaccia già avanzata dal complice venga portata a compimento (vedi Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Rv. 271005).

E poiché nel caso in esame i giudici del riesame hanno ritenuto non ravvisabile alcuno scopo di solidarietà umana nella condotta posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], deve escludersi la fondatezza della doglianza inerente l'assenza del dolo di cui all'art. 629 cod. pen. reclamata dal suo difensore (vedi Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01).

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed erroneo.

La difesa, infatti, eccepisce la nullità del ricorso immediato proposto ex art. 21 D.L.vo 274/2008 dalla persona offesa Raffaele PARISINI; orbene l'esame degli atti dimostra inequivocabilmente che tale atto non presente nel fascicolo processuale in quanto riferito ad un giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace nei confronti di una persona offesa diversa da quella coinvolta nella vicenda contestata agli odierni imputati nel presente procedimento.

4. Il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo delle identiche doglianze aspecifiche addotte in appello, è assolutamente generico e manifestamente infondato in quanto non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.Nel caso in esame i ricorrenti si sono limitati alla mera declinazione di affermazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna degli imputati.

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

4.1. La Corte territoriale, in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello (motivo privo di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena) ha correttamente fatto riferimento a quandò affermato, con motivazione adeguata e priva di vizi di logicità, dal giudice di prime cure.

La pena contenuta, peraltro, nei minimi edittali, è stata considerata equa e congrua, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante.

4.2. Deve, in proposito, esser ricordato che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentino connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena (vedi tra le tante Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01).

Ne consegue che colui che sollecita un giudizio di bilanciamento più favorevole ha l'onere di indicare il dato positivo, oggettivo o soggettivo, da ritenersi prevalente rispetto ad altri elementi ovvero che il giudice del merito abbia trascurato nonostante la sua decisività.

Nel caso di specie i ricorrenti hanno omesso di specificare in forza di quali elementi i giudici di merito avrebbero dovuto pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche con conseguente manifesta genericità della doglianza.

4.3. La doglianza con il quale si deduce la determinazione della pena a titolo di continuazione in misura superiore al minimo, è manifestamente infondata in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, anche in considerazione dell'assai modesto peso dell'aumento (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).5.

La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: • BEVILACQUA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Pietro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di Appello di Potenza. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale Ettore PEDICINI ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 12 febbraio 2021, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Potenza, in data 19 luglio 2018, condannava BEVILACQUA [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai reati di cui alle lettere A) e B) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] Pietro alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui alla lettera B) della rubrica. 2. BEVILACQUA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Pietro, a mezzo del proprio difensore, propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto ed il travisamento della prova.Secondo la prospettazione difensiva il BEVILACQUA si è limitato a pretendere la restituzione della somma di 1.000,00 euro che gli imputati avevano lecitamente prestato al ROMANIELLO, comportamento conseguente alla manifestata volontà da parte della persona offesa di ritardare sine die tale restituzione. Tale condotta, seppur colorita da espressioni forti ed intimidatorie, era, pertanto, idonea a perfezionare esclusivamente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto fondata su una pretesa creditoria esercitabile in sede civile. Appare palese l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale che ha ritenuto la sussistenza del dolo del reato di estorsione in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] il quale, incaricato dell'esazione del credito, si è limitato a ricevere una busta contenente il denaro, senza porre in essere alcuna violenza o minaccia nei confronti del ROMANIELLO. Il travisamento del fatto da parte dei giudici di merito si accompagna all'omessa considerazione della ricostruzione fornita dalla difesa in merito alla valutazione delle prove acquisite. 2. Con il secondo motivo ex art. 606, lett. b) c), ed e), cod. proc. pen., i ricorrenti lamentano la violazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 21 D. L.vo 274/2008 nella parte in cui prevede come requisito essenziale del ricorso l'allegazione della nomina del difensore della persona offesa nonché la mancanza di motivazione in ordine all'eccezione difensiva relativa alla mancata declaratoria di nullità del ricorso immediato proposto dalla persona offesa Raffaele PARISINI. 3. Con il terzo motivo ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., i ricorrenti lamentano la carenza e manifesta illogicità della motivazione inerente la determinazione del trattamento sanzionatorio. A giudizio della difesa il trattamento sanzionatorio risulta essere eccessivo se parametrato al fatto storico contestato, l'incongruità della pena doveva esser limitata mediante il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Parimenti eccessivo risulta l'aumento di pena a titolo di continuazione con il secondo reato di estorsione contestato al solo BEVILACQUA, aumento che doveva esser contenuto nei minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art.606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che, come nel caso di specie, si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo, non si confronta con la motivazione impugnata ed è manifestamente infondato. I ricorrenti insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostengono esser state preternnesse, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di primo e secondo grado. 2.1. Va, preliminarmente, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, quando le due decisioni di merito, come nel caso di specie, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casannonica, non mass.). 2.2. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti entrambe le sentenze sono correttamente motivate stante l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo delle decisioni con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen. 2.3. Le sentenze di primo e secondo grado hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che la persona offesa è pienamente attendibile a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni del ROMANIELLO (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Entrambe le sentenze hanno evidenziato, con motivazione congrua e priva di vizi logici, che le somme pretese dal BEVILACQUA, minacciando reiteratamente il ROMANIELLO e costringendolo alla consegna in tre successive occasioni della somma di 2.500,00 euro, fossero in alcun modo tutelabili in sede civilistica; non è stato dedotto alcun elemento da cui desumere che il BEVILACQUA vantasse la titolarità di un diritto alla dazione di tali somme né che gli imputati agissero nell'interesse e per conto dell'effettivo creditore della persona offesa (MAGLIONE Giuseppe), aldilà delle mere affermazioni labiali degli imputati, dichiarazioni del tutto incompatibili con quanto narrato in modo attendibile e coerente dalla persona offesa (cfr. pagine da 12 a 14 della sentenza di primo grado e pagine 8 e 9 della sentenza di appello). 2.4. Alla mancanza di alcuna allegazione idonea a dimostrare l'esistenza di un diritto di credito da parte dei ricorrenti, va aggiunto che l'assenza di elementi da cui dedurre la falsità di quanto affermato dalla persona offesa in ordine alle modalità della condotta estorsiva posta in essere in suo danno e la mancanza di alcun interesse economico desumibile dal fatto che il ROMANIELLO non si è costituito parte civile nel presente giudizio, costituiscono ulteriori elementi logici di riscontro all'affermazione dei giudici di merito secondo cui gli imputati non hanno agito per conseguire un'utilità che spettava loro ma per ottenere un profitto ingiusto nella consapevolezza di non averne diritto. La sentenza impugnata ha, in conclusione, correttamente dato seguito al principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. - 01) con conseguente inesistenza della lamentata violazione di legge. La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalle risultanze processuali. 2.5. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle condotte concorsuali poste in essere dallo [OSCURATO:PERSONA] i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta del correo che si limiti a riscuotere la somma pretesa, permettendo che la minaccia già avanzata dal complice venga portata a compimento (vedi Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Rv. 271005). E poiché nel caso in esame i giudici del riesame hanno ritenuto non ravvisabile alcuno scopo di solidarietà umana nella condotta posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], deve escludersi la fondatezza della doglianza inerente l'assenza del dolo di cui all'art. 629 cod. pen. reclamata dal suo difensore (vedi Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed erroneo. La difesa, infatti, eccepisce la nullità del ricorso immediato proposto ex art. 21 D.L.vo 274/2008 dalla persona offesa Raffaele PARISINI; orbene l'esame degli atti dimostra inequivocabilmente che tale atto non presente nel fascicolo processuale in quanto riferito ad un giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace nei confronti di una persona offesa diversa da quella coinvolta nella vicenda contestata agli odierni imputati nel presente procedimento. 4. Il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere reiterativo delle identiche doglianze aspecifiche addotte in appello, è assolutamente generico e manifestamente infondato in quanto non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.Nel caso in esame i ricorrenti si sono limitati alla mera declinazione di affermazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna degli imputati. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. 4.1. La Corte territoriale, in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello (motivo privo di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena) ha correttamente fatto riferimento a quandò affermato, con motivazione adeguata e priva di vizi di logicità, dal giudice di prime cure. La pena contenuta, peraltro, nei minimi edittali, è stata considerata equa e congrua, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante. 4.2. Deve, in proposito, esser ricordato che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentino connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena (vedi tra le tante Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01). Ne consegue che colui che sollecita un giudizio di bilanciamento più favorevole ha l'onere di indicare il dato positivo, oggettivo o soggettivo, da ritenersi prevalente rispetto ad altri elementi ovvero che il giudice del merito abbia trascurato nonostante la sua decisività. Nel caso di specie i ricorrenti hanno omesso di specificare in forza di quali elementi i giudici di merito avrebbero dovuto pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche con conseguente manifesta genericità della doglianza. 4.3. La doglianza con il quale si deduce la determinazione della pena a titolo di continuazione in misura superiore al minimo, è manifestamente infondata in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, anche in considerazione dell'assai modesto peso dell'aumento (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).5. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara ina
Sentenza Cassazione n. 44638/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris