CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 45393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge relativi alla denuncia del vizio di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Trattasi, infatti, di motivo non deducibile atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti sulla misura della pena, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep 2019, Alessandria, Rv. 275234), nel caso non ravvisabile. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere relatore Il