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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03722/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ARENA [OSCURATO:PERSONA], n. a Cava dé Tirreni il 28/8/1986; avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha integralmente confermato la decisione assunta dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno 2017, che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato (il concorrente era stato giudicato separatamente) per il concorso nei delitti di estorsione tentata (due distinte fattispecie in ragione delle diverse persone offese attinte dalla domanda estorsiva), violenza privata, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità di agevolazione camorristica, ed evasione (del concorrente), applicando la sanzione calcolata in anni due e mesi 10 di reclusione (due dei quali di complessivo aumento per continuazione con tutti i reati satellite, omogenei e non) ed euro 200 di multa.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente indicate, nei limiti dettati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con cui si era evidenziata la illegittimità della ritenuta autonomia (anche sanzionatoria) del reato di violenza privata, consistita nell'imporre agli operai presenti in cantiere di interrompere il getto del calcestruzzo, rispetto al conato estorsivo contestato per la domanda rivolta al titolare dell'impresa di costruzioni che stava realizzando le opere appaltate presso la comnnittenza privata;

2. difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) della sentenza impugnata che ha rigettato il motivo di gravame con il quale si censurava l'affermazione di responsabilità anche per il secondo tentativo di estorsione, monco di una condotta attiva autonoma rispetto al primo conato; né il secondo fatto poteva ritenersi dimostrato dalla testimonianza indiretta del titolare dell'impresa che riferì di circostanze apprese da suoi dipendenti, senza che costoro fossero sentiti a conferma della testimonianza relata, tanto in violazione di quanto disposto ai commi 5 e 7 dell'art. 195 del codice di rito;

3. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte rigettato il motivo di gravame con il quale si censurava l'estensione al concorrente della aggravante contestata (art. 416 bis.1. cod. pen.) per il metodo tenuto e le finalità di agevolazione mafiosa perseguite dal concorrente, senza che il ricorrente avesse contezza della altrui volontà di perseguire tali finalità;

4. violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 e 603 cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito rigettato, con motivazione apparente e comunque illogica il motivo di gravame con il quale erano stati rappresentati i presupposti di fatto per l'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate (certamente riconoscibili in ragione dell'età, della condotta, della condizione di incensuratezza, della piena confessione ed anzi della collaborazione intrapresa con l'autorità inquirente) e della partecipazione al fatto con minima efficacia causale, atteso il ruolo fungibile ricoperto e la funzione ancillare svolta. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono infondati; la motivazione della sentenza impugnata non manifesta quelle incompletezze, quella apparenza e quelle manchevolezze indicate con gli argomenti di impugnazione prospettati alla giurisdizione di legittimità.

1. La Corte territoriale ha argomentato la decisione di ritenere autonoma (ancorché unificata sotto il vincolo della continuazione alla più grave estorsione tentata) la fattispecie di violenza privata (ordine di interruzione del lavoro rivolto alle maestranze in cantiere) rispetto al conato estorsivo diretto verso l'imprenditore Mariniello, valorizzando la diversa data di commissione dei distinti fatti e le differenti persone offese attinte (titolare dell'impresa e operai del cantiere); ha pertanto stimato distinte le fattispecie, pur concatenate nella progressione criminosa con la quale si è manifestato l'intento illecito.

Nell'analizzare il motivo di ricorso occorre dunque verificare - attraverso il contenuto dell'imputazione e considerando gli esiti probatori dell'istruttoria dibattimentale, come riportati nelle sentenze di merito - se nei fatti contestati e accertati ricorrano distinte ipotesi di reato.

Le forme di manifestazione del delitto di estorsione, nell'ipotesi in cui le condotte di violenza o minaccia non si esauriscono in un unico contesto, non mutano per il solo dato naturalistico della reiterazione delle azioni intimidatorie.

I criteri che devono guidare l'interprete, nell'apprezzare l'unicità o la pluralità dei fatti di reato, trovano origine logica nella struttura della fattispecie (secondo l'autorevole definizione dottrinaria che affermava: «decisivo circa la questione dell'unità o pluralità di reato è il fatto in quanto qualificato dalla norma»), dovendo farsi riferimento agli elementi che definiscono le caratteristiche dell'azione e dell'evento, dal punto di vista giuridico; inoltre, potrà assumere rilevanza l'apprezzamento di fatto dell'elemento temporale, quando risultino elementi obiettivi coincidenti con determinazioni volitive autonome e separate; come pure la differente morfologia assunta dalla condotta veicolata verso questa o quella persona offesa.

Se, dunque, le plurime minacce e violenze sono finalizzate a realizzare la medesima pretesa estorsiva (magari rafforzandola in re), con il correlativo danno per il patrimonio della stessa persona offesa, senza che siano rilevabili evidenti fratture crono-morfologiche tra le condotte (per effetto, ad esempio, di fattori che abbiano interrotto l'esecuzione del reato o di determinazioni dell'agente che abbia volontariamente desistito dall'azione), la realizzazione parziale dell'illecito profitto, cui facciano seguito nuove intimidazioni rivolte a conseguire per intero la pretesa, rappresentano un'unica azione delittuosa.

La ricostruzione così operata trova significativo riscontro nell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che ravvisa un unico delitto di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, «allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni o desistenze» (Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543; Sez. 2, n. 27314 del 5/6/2003, Abate, Rv. 225174; Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994, dep. 1995, Periodo, Rv. 200554); al contrario, ricorrono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione, «quando le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità» (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, Rv. 277513; Sez. 2, n. 53267, del 22/9/2017, Rv. 271314; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729, relative a fattispecie in cui le diverse richieste avevano ad oggetto distinte pretese), così come per l'ipotesi in cui le condotte minacciose siano dirette nei confronti di diverse persone offese (Sez. 2, n. 23396 del 12/1/2017, Guarnieri, Rv. 270310).

La Corte territoriale, che tale differente morfologia, nella distanza cronologica tra le offese, ha valorizzato, al fine di stimare autonome e concorrenti le diverse fattispecie, ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di concorso di reati.

Questa Corte ha infatti già alcuni lustri or sono (Sez. 2, n. 32358 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 240637) ritenuto che il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia proferita, perfino se contemporanea a quella estorsiva, tende a costringere la parte lesa ad un'ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 cod. pen..

A fortiori nel caso in esame, ove differenti sono le persone offese delle distinte e cronologicamente distanti condotte.

Non è dubbio che, nella complessiva progressione criminosa, le diverse condotte fossero affasciate dalla medesimezza del disegno locupetrativo, ma neppure è discutibile che in un tale percorso di progressione l'agente ha commesso diverse violazioni di differenti norme incriminatrici, poste a tutela di interessi diversi e con differente obiettività giuridica.

Il che, per rimanere nell'alveo delle condotte estorsive, è quanto accade ad es. quando la intimidazione estorsiva assuma le forme del danneggiamento, delle lesioni personali o dell'incendio.

Le distinte persone offese hanno dunque subito differenti forme di limitazione della libertà di determinazione nell'esercizio dell'impresa, che vanno inquadrate nel reato di cui all'art. 610 c.p. e che non possono ritenersi assorbite dal complessivo intento estorsivo, in questo tuttavia amalgamandosi nella continuazione, che altro non è se non forma di espressione della progressione criminosa.

2. Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la violazione di quanto disposto in tema di testimonianza de relato dai commi 5 e 7 dell'art. 195 cod. proc. pen., non stato previamente sottoposto al controllo di merito della Corte territoriale con i motivi di gravame.

Il che ne rende manifesta la inammissibilità per la violazione della catena devolutiva presidiata al comma 3 dell'art. 606, cod. proc. pen..

Del resto, il ricorrente neppure allega la prova di aver chiesto al momento della deposizione la citazione della fonte di conoscenza delle dichiarazioni relate.

Anche in questo caso, comunque, la Corte territoriale ha argomentato la decisione di ritenere autonoma e dimostrata la ricorrenza del secondo conato estorsivo contestato (p.o.

Mariniello) sulla base delle evidenze testimoniali utilizzabili raccolte (compresa la confessione dell'imputato di tutti i fatti contestati) e della distinta impresa edile destinataria della domanda non iure e contra ius.

Il motivo è dunque in parte inammissibile e in parte infondato.

3. Quanto al divisato concorso nella dimensione circostanziale "mafiosa" dei fatti contestati, la Corte di merito, la cui motiva7ione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la prova della responsabilità concorsuale dell'odierno ricorrente è data dalle dichiarazioni inequivoche degli estorti (oltre che dalla piena ammissione dei fatti contestati).

Sono state descritte puntualmente le modalità minatorie delle condotte, in distinte occasioni, ad opera di persona accompagnata e spalleggiata dal ricorrente.

Palese e quanto mai evocativo è stato infatti il riferimento alla necessità della imposizione "tributaria" cadenzata secondo un protocollo universalmente inteso nella sua radice mafiosa, così richiamando l'ineluttabilità del "regalo" verso "l'altro Stato", quello rappresentato dal potere mafioso.

La Corte ha infatti opportunamente valorizzato, oltre che le finalità di agevolazione, certamente il "metodo".

Tanto che le vittime hanno infatti chiaramente percepito l'inequivoca intimidazione (realizzata con modalità ultimative), comprendendo perfettamente il pericolo di confrontarsi con una agguerrita organizzazione territoriale, piutl:osto che con due comuni bulli di periferia (Sez. 2, n. 39424, del 9/9/2019, Rv. 277222).

3.1. Tale aggravante di "metodo", che manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez.

U. n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, in motivazione; Sez. 6, n. 29816, del 29/3/2017, Rv. 270602; Sez. 3, n. 36364, del 20/5/2015; Sez. 2, n. 3428, del 20/12/2012, Rv. 254776), in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propaga quindi i suoi effetti a tutti i correi, che tale metodo abbiano avuto modo di apprezzare, conoscere o ignorare per colpa o per errore determinato da colpa, secondo il meccanismo di propagazione disciplinato dall'art. 59, secondo comma, cod. pen..

Il motivo di ricorso che ripropone l'inconsistenza del concorso nel tentativo di delitto aggravato, ove l'aggravante abbia natura soggettiva (come quella della finalità di agevolazione mafiosa), laddove nel merito è rimasta dimostrata la consistenza probatoria del "metodo", è pertanto infondato.

4. Quanto alla denunciata violazione di legge in ordine alla richiesta attenuazione in ragione delle invocate circostanze innominate e di quelle che valorizzano la partecipazione di minima efficacia causale, la Corte di merito ha argomentato il duplice rigetto facendo leva sulla dimensione solo strategica della tardiva confessione (epistolare), secondo un canone di giudizio logico ed aderente alle emergenze processuali e quindi non censurabile nella sede di legittimità.

4.1. Con riguardo alla invocata minima partecipazione concorsuale, la Corte ha altresì evidenziato che l'attore principale delle domande estorsive, in quanto detenuto presso il domicilio e privo della abilitazione alla conduzione veicolare, non avrebbe potuto affacciarsi al crimine senza il necessario e concreto ausilio del ricorrente, la cui partecipazione, sotto il profilo eziologico è apparsa del tutto ineliminabile o sostituibile.

Non ricorrono pertanto le denunziate violazioni di legge, né i vizi di motivazione segnalati.

5. Segue alla inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ARENA [OSCURATO:PERSONA], n. a Cava dé Tirreni il 28/8/1986; avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha integralmente confermato la decisione assunta dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno 2017, che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato (il concorrente era stato giudicato separatamente) per il concorso nei delitti di estorsione tentata (due distinte fattispecie in ragione delle diverse persone offese attinte dalla domanda estorsiva), violenza privata, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità di agevolazione camorristica, ed evasione (del concorrente), applicando la sanzione calcolata in anni due e mesi 10 di reclusione (due dei quali di complessivo aumento per continuazione con tutti i reati satellite, omogenei e non) ed euro 200 di multa. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente indicate, nei limiti dettati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame con cui si era evidenziata la illegittimità della ritenuta autonomia (anche sanzionatoria) del reato di violenza privata, consistita nell'imporre agli operai presenti in cantiere di interrompere il getto del calcestruzzo, rispetto al conato estorsivo contestato per la domanda rivolta al titolare dell'impresa di costruzioni che stava realizzando le opere appaltate presso la comnnittenza privata; 2. difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) della sentenza impugnata che ha rigettato il motivo di gravame con il quale si censurava l'affermazione di responsabilità anche per il secondo tentativo di estorsione, monco di una condotta attiva autonoma rispetto al primo conato; né il secondo fatto poteva ritenersi dimostrato dalla testimonianza indiretta del titolare dell'impresa che riferì di circostanze apprese da suoi dipendenti, senza che costoro fossero sentiti a conferma della testimonianza relata, tanto in violazione di quanto disposto ai commi 5 e 7 dell'art. 195 del codice di rito; 3. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere la Corte rigettato il motivo di gravame con il quale si censurava l'estensione al concorrente della aggravante contestata (art. 416 bis.1. cod. pen.) per il metodo tenuto e le finalità di agevolazione mafiosa perseguite dal concorrente, senza che il ricorrente avesse contezza della altrui volontà di perseguire tali finalità; 4. violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 e 603 cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito rigettato, con motivazione apparente e comunque illogica il motivo di gravame con il quale erano stati rappresentati i presupposti di fatto per l'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate (certamente riconoscibili in ragione dell'età, della condotta, della condizione di incensuratezza, della piena confessione ed anzi della collaborazione intrapresa con l'autorità inquirente) e della partecipazione al fatto con minima efficacia causale, atteso il ruolo fungibile ricoperto e la funzione ancillare svolta. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono infondati; la motivazione della sentenza impugnata non manifesta quelle incompletezze, quella apparenza e quelle manchevolezze indicate con gli argomenti di impugnazione prospettati alla giurisdizione di legittimità. 1. La Corte territoriale ha argomentato la decisione di ritenere autonoma (ancorché unificata sotto il vincolo della continuazione alla più grave estorsione tentata) la fattispecie di violenza privata (ordine di interruzione del lavoro rivolto alle maestranze in cantiere) rispetto al conato estorsivo diretto verso l'imprenditore Mariniello, valorizzando la diversa data di commissione dei distinti fatti e le differenti persone offese attinte (titolare dell'impresa e operai del cantiere); ha pertanto stimato distinte le fattispecie, pur concatenate nella progressione criminosa con la quale si è manifestato l'intento illecito. Nell'analizzare il motivo di ricorso occorre dunque verificare - attraverso il contenuto dell'imputazione e considerando gli esiti probatori dell'istruttoria dibattimentale, come riportati nelle sentenze di merito - se nei fatti contestati e accertati ricorrano distinte ipotesi di reato. Le forme di manifestazione del delitto di estorsione, nell'ipotesi in cui le condotte di violenza o minaccia non si esauriscono in un unico contesto, non mutano per il solo dato naturalistico della reiterazione delle azioni intimidatorie. I criteri che devono guidare l'interprete, nell'apprezzare l'unicità o la pluralità dei fatti di reato, trovano origine logica nella struttura della fattispecie (secondo l'autorevole definizione dottrinaria che affermava: «decisivo circa la questione dell'unità o pluralità di reato è il fatto in quanto qualificato dalla norma»), dovendo farsi riferimento agli elementi che definiscono le caratteristiche dell'azione e dell'evento, dal punto di vista giuridico; inoltre, potrà assumere rilevanza l'apprezzamento di fatto dell'elemento temporale, quando risultino elementi obiettivi coincidenti con determinazioni volitive autonome e separate; come pure la differente morfologia assunta dalla condotta veicolata verso questa o quella persona offesa. Se, dunque, le plurime minacce e violenze sono finalizzate a realizzare la medesima pretesa estorsiva (magari rafforzandola in re), con il correlativo danno per il patrimonio della stessa persona offesa, senza che siano rilevabili evidenti fratture crono-morfologiche tra le condotte (per effetto, ad esempio, di fattori che abbiano interrotto l'esecuzione del reato o di determinazioni dell'agente che abbia volontariamente desistito dall'azione), la realizzazione parziale dell'illecito profitto, cui facciano seguito nuove intimidazioni rivolte a conseguire per intero la pretesa, rappresentano un'unica azione delittuosa. La ricostruzione così operata trova significativo riscontro nell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che ravvisa un unico delitto di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, «allorché gli stessi siano sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni o desistenze» (Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543; Sez. 2, n. 27314 del 5/6/2003, Abate, Rv. 225174; Sez. 6, n. 2070 del 10/11/1994, dep. 1995, Periodo, Rv. 200554); al contrario, ricorrono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione, «quando le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità» (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, Rv. 277513; Sez. 2, n. 53267, del 22/9/2017, Rv. 271314; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729, relative a fattispecie in cui le diverse richieste avevano ad oggetto distinte pretese), così come per l'ipotesi in cui le condotte minacciose siano dirette nei confronti di diverse persone offese (Sez. 2, n. 23396 del 12/1/2017, Guarnieri, Rv. 270310). La Corte territoriale, che tale differente morfologia, nella distanza cronologica tra le offese, ha valorizzato, al fine di stimare autonome e concorrenti le diverse fattispecie, ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di concorso di reati. Questa Corte ha infatti già alcuni lustri or sono (Sez. 2, n. 32358 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 240637) ritenuto che il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia proferita, perfino se contemporanea a quella estorsiva, tende a costringere la parte lesa ad un'ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 cod. pen.. A fortiori nel caso in esame, ove differenti sono le persone offese delle distinte e cronologicamente distanti condotte. Non è dubbio che, nella complessiva progressione criminosa, le diverse condotte fossero affasciate dalla medesimezza del disegno locupetrativo, ma neppure è discutibile che in un tale percorso di progressione l'agente ha commesso diverse violazioni di differenti norme incriminatrici, poste a tutela di interessi diversi e con differente obiettività giuridica. Il che, per rimanere nell'alveo delle condotte estorsive, è quanto accade ad es. quando la intimidazione estorsiva assuma le forme del danneggiamento, delle lesioni personali o dell'incendio. Le distinte persone offese hanno dunque subito differenti forme di limitazione della libertà di determinazione nell'esercizio dell'impresa, che vanno inquadrate nel reato di cui all'art. 610 c.p. e che non possono ritenersi assorbite dal complessivo intento estorsivo, in questo tuttavia amalgamandosi nella continuazione, che altro non è se non forma di espressione della progressione criminosa. 2. Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la violazione di quanto disposto in tema di testimonianza de relato dai commi 5 e 7 dell'art. 195 cod. proc. pen., non stato previamente sottoposto al controllo di merito della Corte territoriale con i motivi di gravame. Il che ne rende manifesta la inammissibilità per la violazione della catena devolutiva presidiata al comma 3 dell'art. 606, cod. proc. pen.. Del resto, il ricorrente neppure allega la prova di aver chiesto al momento della deposizione la citazione della fonte di conoscenza delle dichiarazioni relate. Anche in questo caso, comunque, la Corte territoriale ha argomentato la decisione di ritenere autonoma e dimostrata la ricorrenza del secondo conato estorsivo contestato (p.o. Mariniello) sulla base delle evidenze testimoniali utilizzabili raccolte (compresa la confessione dell'imputato di tutti i fatti contestati) e della distinta impresa edile destinataria della domanda non iure e contra ius. Il motivo è dunque in parte inammissibile e in parte infondato. 3. Quanto al divisato concorso nella dimensione circostanziale "mafiosa" dei fatti contestati, la Corte di merito, la cui motiva7ione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la prova della responsabilità concorsuale dell'odierno ricorrente è data dalle dichiarazioni inequivoche degli estorti (oltre che dalla piena ammissione dei fatti contestati). Sono state descritte puntualmente le modalità minatorie delle condotte, in distinte occasioni, ad opera di persona accompagnata e spalleggiata dal ricorrente. Palese e quanto mai evocativo è stato infatti il riferimento alla necessità della imposizione "tributaria" cadenzata secondo un protocollo universalmente inteso nella sua radice mafiosa, così richiamando l'ineluttabilità del "regalo" verso "l'altro Stato", quello rappresentato dal potere mafioso. La Corte ha infatti opportunamente valorizzato, oltre che le finalità di agevolazione, certamente il "metodo". Tanto che le vittime hanno infatti chiaramente percepito l'inequivoca intimidazione (realizzata con modalità ultimative), comprendendo perfettamente il pericolo di confrontarsi con una agguerrita organizzazione territoriale, piutl:osto che con due comuni bulli di periferia (Sez. 2, n. 39424, del 9/9/2019, Rv. 277222). 3.1. Tale aggravante di "metodo", che manifesta ontologicamente natura oggettiva (Sez. U. n. 8545, del 19/12/2019, dep. 2020, in motivazione; Sez. 6, n. 29816, del 29/3/2017, Rv. 270602; Sez. 3, n. 36364, del 20/5/2015; Sez. 2, n. 3428, del 20/12/2012, Rv. 254776), in quanto obiettivamente aggrava l'efficacia intimidatoria dell'azione a "beneficio" di tutti i partecipi, propaga quindi i suoi effetti a tutti i correi, che tale metodo abbiano avuto modo di apprezzare, conoscere o ignorare per colpa o per errore determinato da colpa, secondo il meccanismo di propagazione disciplinato dall'art. 59, secondo comma, cod. pen.. Il motivo di ricorso che ripropone l'inconsistenza del concorso nel tentativo di delitto aggravato, ove l'aggravante abbia natura soggettiva (come quella della finalità di agevolazione mafiosa), laddove nel merito è rimasta dimostrata la consistenza probatoria del "metodo", è pertanto infondato. 4. Quanto alla denunciata violazione di legge in ordine alla richiesta attenuazione in ragione delle invocate circostanze innominate e di quelle che valorizzano la partecipazione di minima efficacia causale, la Corte di merito ha argomentato il duplice rigetto facendo leva sulla dimensione solo strategica della tardiva confessione (epistolare), secondo un canone di giudizio logico ed aderente alle emergenze processuali e quindi non censurabile nella sede di legittimità. 4.1. Con riguardo alla invocata minima partecipazione concorsuale, la Corte ha altresì evidenziato che l'attore principale delle domande estorsive, in quanto detenuto presso il domicilio e privo della abilitazione alla conduzione veicolare, non avrebbe potuto affacciarsi al crimine senza il necessario e concreto ausilio del ricorrente, la cui partecipazione, sotto il profilo eziologico è apparsa del tutto ineliminabile o sostituibile. Non ricorrono pertanto le denunziate violazioni di legge, né i vizi di motivazione segnalati. 5. Segue alla inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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