CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertà vigilata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia del 12 maggio 2020, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, disponendone l'allontanamento dallo Stato a pena espiata, riduceva la pena detentiva inflitta e revocava la misura dell'espulsione, applicando al predetto la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 89 cod. pen. La Corte di appello, pur riducendo la pena, ha disatteso il motivo relativo alle attenuanti generiche, con argomentazione errata, in quanto ha finito per equiparare il tema della capacità mentale dell'imputato (per il quale vi era stata la riduzione ex art. 89 cod. pen.) con le precarie condizioni di vita del medesimo, che ben potevano essere valutate ai fini delle invocate attenuanti generiche. 2.2. Violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen, La Corte di appello, in assenza di impugnazione del P.M., ha applicato d'ufficio la misura di sicurezza della libertà vigilata, così riformando in peius la sentenza appellata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato argomentate conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo denuncia il solo vizio della violazione della legge penale. Alcun errore di diritto è tuttavia riscontrabile nella decisione della Corte di appello di non riconoscere le attenuanti generiche. La Corte di appello ha infatti valutato irrilevanti gli elementi indicati dalla difesa ("non si ravvisano ulteriori elementi da valorizzare"), rispetto a quelli già considerati ai fini della diminuente legata alle condizioni mentali. Così esprimendo un apprezzamento sulla loro significatività, sul quale nessuna critica sulla logicità della motivazione il ricorrente ha avanzato. 3. Neppure è fondato il secondo motivo. - 2 Il principio di diritto evocato dal ricorrente e richiamato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, secondo cui incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale (Sez. 6, n. 15892 del 08/01/2014, Rv. 261530; Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 262991), si riferisce all'ipotesi in cui nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado. Diverso è il caso in esame, in cui la Corte di appello, nel ridurre la pena inflitta in una misura inferiore ai due anni, ha soltanto "sostituito" la misura di sicurezza applicata in primo grado con quella della libertà vigilata, avendo accertato la pericolosità sociale dell'imputato. In tal caso, in presenza dell'impugnazione del solo imputato, la Corte di appello non poteva applicare una misura di sicurezza più grave di quella individuata in primo grado, come prescrive l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. E la misura di sicurezza della libertà vigilata non costituisce - né la parte ricorrente lo ha dedotto - una misura più grave rispetto all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in tema di spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2