CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 50600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad ACRI [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZA(dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità, salvo che venga dedotta l'abnormità dello stesso (cfr. Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723), circostanza, questa, non ricorrente nel caso di specie in cui la ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza di rigetto del reclamo, si limita ad insistere sull'omessa valutazione dell'istanza di rinvio; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023