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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 01105/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28869/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale, -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 5187/2022 depositata il 10/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, denunciando violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., per la cassazione della ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 14 d.lgs.150/2011, con il numero 10293 del 2022, in controversia promossa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere i compensi pretesi per la difesa del ricorrente in un contenzioso civile.

In particolare il ricorrente deduce che l’ordinanza sia nulla in quanto sottoscritta solo dal giudice relatore, [OSCURATO:PERSONA], e non anche dal Presidente del Collegio, [OSCURATO:PERSONA];

2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di adesione al ricorso;

3. il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; considerato che: 1.il ricorso è fondato.

Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art.14del d.lgs. n.150 del 2011 a mente del quale, nella formulazione applicabile ratione temporis, dette controversie sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori.

L’art. 134 prevede che l’ordinanza, se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

L’ordinanza ha contenuto decisorio ed è impugnabile con ricorso per cassazione per espressa previsione di legge (Cassazione civile sez.

II, 14/12/2023, n.35026; Cass. 15980/2024).

Si tratta del provvedimento conclusivo di un rito speciale a cognizione piena, che, sebbene rivesta la forma dell'ordinanza, è idoneo al giudicato sostanziale.

Nel caso di specie, l’ordinanza è nulla perché sottoscritta dal solo giudice relatore e non dal presidente.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e, convertendosi il vizio di nullità in motivo di impugnazione, deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero ad una nuova pronuncia dell’ordinanza (Cass. 8817/2017).

Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28869/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale, -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 5187/2022 depositata il 10/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, denunciando violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., per la cassazione della ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 14 d.lgs.150/2011, con il numero 10293 del 2022, in controversia promossa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere i compensi pretesi per la difesa del ricorrente in un contenzioso civile. In particolare il ricorrente deduce che l’ordinanza sia nulla in quanto sottoscritta solo dal giudice relatore, [OSCURATO:PERSONA], e non anche dal Presidente del Collegio, [OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di adesione al ricorso; 3. il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; considerato che: 1.il ricorso è fondato. Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art.14del d.lgs. n.150 del 2011 a mente del quale, nella formulazione applicabile ratione temporis, dette controversie sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori. L’art. 134 prevede che l’ordinanza, se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. L’ordinanza ha contenuto decisorio ed è impugnabile con ricorso per cassazione per espressa previsione di legge (Cassazione civile sez. II, 14/12/2023, n.35026; Cass. 15980/2024). Si tratta del provvedimento conclusivo di un rito speciale a cognizione piena, che, sebbene rivesta la forma dell'ordinanza, è idoneo al giudicato sostanziale. Nel caso di specie, l’ordinanza è nulla perché sottoscritta dal solo giudice relatore e non dal presidente. L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e, convertendosi il vizio di nullità in motivo di impugnazione, deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero ad una nuova pronuncia dell’ordinanza (Cass. 8817/2017). Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ro
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