CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: F08X
Titolo CCNL: CCNL aziende edili, industriali e affini
Titolo accordo: CCNL aziende edili, industriali e affini
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO
Sottosettori: aziende edili
Parti datoriali: ANCORS
Parti sindacali: CIU
Decorrenza: 2026-04-07
Scadenza: 2029-12-31
Stipula: 2026-03-31
Stato: Acquisito
Identificativo: 21029
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=242523
--- Testo contratto ---
CCNL AZIENDE EDILI, INDUSTRIE E AFFINI
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CCNL
EDILI, INDUSTRIE E AFFINI
ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL EDILI, INDUSTRIE E AFFINI CODICE CNEL F08X
Sottoscritto dalle parti sindacali dei lavoratori e datoriali:
In vigore dal 07.04.2026 al 31.12.2029
Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
CCNL AZIENDE EDILI, INDUSTRIE E AFFINI
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ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL EDILI, INDUSTRIE E AFFINI CODICE CNEL F08X
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
AZIENDE EDILI, INDUSTRIALI E AFFINI
In vigore dal 07/04/2026 al 31/12/2029
L’anno 2026 il giorno 31 del mese di marzo, in Roma presso la sede della Confederazione
Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, alla Via Antonio Gramsci n. 34
Tra
Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro in sigla
A.N.CO.R.S. con sede legale in Battipaglia (Sa) alla Via SS. 18 KM 76.500 snc , - Cod. Fisc.
95124960634 rappresentata dal Presidente Nazionale Luigi Ferrara,
e
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla CIU con sede in
Roma (Rm) alla Via Antonio Gramsci n. 34, C.F. 97357550587, rappresentata dal Presidente
Nazionale Gabriella Ancora
Si procede al rinnovo del CCNL Edili, Industrie e Affini - Codice CNEL F08X
Roma, 31 marzo 2026
Firma GABRIELLA ANCORA per la Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
Firma LUIGI FERRARA per l’Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro
CCNL AZIENDE EDILI, INDUSTRIE E AFFINI
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Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro tra le aziende del settore edile, industri e e affini ed il relativo personale
dipendente. Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento
più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un
bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL che
intende definire e dare avvio ad una nuova contrattazione di qualità, elevando la dimensione della bilateralità
implementando nuove forme di collaborazione attiva, per elaborare nuove forme più evolute di
rappresentanza degli interessi dei lavoratori e delle imprese. Che con questo sistema di relazioni sindacali,
vuole concorrere a valorizzare il lavoratore nella sua integralità, a partire dal fondamentale diritto al continuo
incremento delle conoscenze, abilità e competenze che comporterà ad una maggiore diffusione della cultura
della prevenzione e della sicurezza durante le attività lavorative. Promuovere iniziative dedicate a prevenire
l'esclusione sociale delle fasce più deboli, con particolare attenzione ai bisogni delle lavoratrici madri e alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, accompagnando l'innovazione tecnologica e organizzativa delle
imprese e di contempo realizzando progetti di formazione continua dei lavoratori e di formazione integrata e
avanzata. Creare un sistema di placement per sostenere i processi di collaborazione intergenerazionale e
l’inclusione dei giovani nei nuovi lavori, mediante il pieno utilizzo dell’istituto dell’apprendistato.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete
ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di
tipo partecipativo ed intendono perseguire condizioni di competitività per le aziende in modo da consentire il
rafforzamento del sistema produttivo, dell’innovazione e dell’occupazione, l’emersione del lavoro nero, la
diffusione di una maggiore cultura della prevenzione, il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e
nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori.
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale che qui di seguito
si riporta.
CCNL AZIENDE EDILI, INDUSTRIE E AFFINI
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INDICE
PREMESSA
CAMPO DI APPLICAZIONE
DECORRENZA E DURATA
DISTRIBUZIONE, EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 Livelli di contrattazione nazionale e aziendale
Art. 2 Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
Art. 3 Contrattazione di II Livello
Art. 4 Procedure e diritti di informazione e consultazione
Art. 5 Diritti e Prerogative Sindacali
Art. 6 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
Art. 7 Composizione delle controversie individuali e collettive
Art. 8 Fondo Formazione Continua professionale
Art. 9 Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa - Trattamenti Integrativi - Welfare Aziendale
Art. 10 Appalti
Art. 11 Patronati
TITOLO II
I CONTRATTI DI LAVORO
Art. 12 Lavoro a tempo indeterminato - Rapporto di lavoro comune
Art. 13 Lavoro a tempo parziale o Part-time
Art. 14 Lavoro a Tempo Determinato
Art. 15 Lavoro somministrato
Art. 16 Lavoro intermittente
Art. 17 Collaborazioni
Art. 18 Apprendistato
Art. 19 Tirocinio (Stage)
Art. 20 Contratto PAL (Politiche Attive Lavoro)
Art. 21 Assunzione
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22 Periodo di Prova
Art. 23 Orario di lavoro – Flessibilità/Elasticità
Art. 24 Orario ordinario di lavoro multiperiodale
Art. 25 Banca Ore
Art. 26 Disciplina delle mansioni e mutamento
Art. 27 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 28 Personale non soggetto a limitazione d'orario
Art. 29 Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale
Art. 30 Riposo settimanale - Festività
Art. 31 Permessi retribuiti – Permessi straordinari retribuiti
Art. 32 Permessi studio
Art. 33 Congedo di maternità/paternità
Art. 34 Congedo Parentale
Art. 35 Congedo Matrimoniale
Art. 36 Ferie
Art. 37 Congedo per malattia figli
Art. 38 Congedi
Art. 39 Congedi per formazione
Art. 40 Tossicodipendenza ed etilismo
Art. 41 Ritiro della patente di guida
Art. 42 Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
Art. 43 Trasferimento
CCNL AZIENDE EDILI, INDUSTRIE E AFFINI
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Art. 44 Trasferta
Art. 45 Trasferte
Art. 46 Distacco
Art. 47 Reperibilità
Art. 48 Malattia e Infortunio non sul lavoro
Art. 49 Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 50 Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 51 Malattia e Infortunio sul lavoro
Art. 52 Divise, camici
Art. 53 Assistenza legale
Art. 54 Divieto di concorrenza
Art. 55 Risarcimento danni
Art. 56 Codice disciplinare
Art. 57 Preavviso
Art. 58 Preavviso attivo
TITOLO IV
LE RETRIBUZIONI
Art. 59 Retribuzioni
Art. 60 Assorbimenti
Art. 61 Mensilità Supplementari
Art. 62 Corresponsione della retribuzione – Reclami sulla busta paga
Art. 63 Trattamento di fine rapporto
TITOLO V
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE
Art. 64 Salute e Sicurezza sul lavoro
Art. 65 Sistemi di videosorveglianza aziendale
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – PAGHE NAZIONALI – SCATTI DI ANZIANITA’ – ALTRE INDENNITA’
Art. 66 Classificazione del Personale
Art. 67 Paga Base Nazionale Conglobata
Art. 68 Scatti di anzianità
Art. 69 Altre Indennità
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CAMPO DI APPPLICAZIONE
attività minerarie
aziende artigiane
aziende edili
cooperative
costruzione di strade ed autostrade
escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti
Industrie di produzione di cemento, calce, gesso e malte
Industrie di produzione di laterizi e manufatti in cemento
Industrie di produzione nei settori legno, sughero, mobile ed arredamento e boschivi e forestali
Decorrenza e Durata
1) Il presente contratto collettivo ha decorrenza dal 0 7/04/2026 con scadenza al 31/12/202 9 sia per la parte
economica che normativa;
2) La disdetta potrà essere data dalle Parti contraenti, anche separatamente per la parte normativa e per quella
economica, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;
3) La procedura di rinnovo del contratto è avviata sei mesi prima della scadenza. Per consentire il corretto
svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente
contratto collettivo di lavoro, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di rottura;
4) Le parti concordano nel rivalutare gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata, di anno in
anno, in base alla variazione media annuale (Gennaio/Dicembre) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo; il
valore minimo della variazione della retribuzione del Paga Base Nazionale Conglobata non potrà essere inferiore al
1%; le parti si impegnano a svolgere incontri periodici per valutare il rapporto tra retribuzioni e potere d’acquisto e,
eventualmente, a variare e/o modificare l’indicatore di riferimento.
Distribuzione, Efficacia ed Interpretazione del Contratto
1) Il presente CCNL è stato redatto dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È
vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.
2) Le norme del presente C.C.N.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di
lavoro che versano regolarmente il contributo all’Ente Bilaterale E.B.N.U. (Ente Bilaterale Nazionale di Unione) di
cui al presente CCNL, nonché a tutti i rapporti di lavoro a cui viene applicato.
3) In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di
legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS, agli Enti previdenziali e
assistenziali interessati
4) Le Parti convengono che la Contrattazione Collettiva è un complesso apparato negoziale che comporta la
condivisione di strategie ed obiettivi, non solo di natura retributiva; pertanto, le Parti affidano a C IU
l’interpretazione delle norme nel CCNL riportate.
5) I datori di lavoro sono tenuti a rendere consultabile gratuitamente ad ogni dipendente copia del presente CCNL ,
anche con modalità telematica e, comunque, ad affiggerlo nell'apposita bacheca.
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TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Livelli di contrattazione Nazionale e Aziendale
1) Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel modo seguente:
▪ Contrattazione di I Livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
▪ Contrattazione di II Livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione;
2) Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere superiori a due e
che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e sostitutiva.
Art. 2 - Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
1) La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi
comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Costituiscono oggetto della stessa:
a) validità ed ambito di applicazione del contratto
b) relazioni sindacali
c) diritti sindacali
d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro
e) norme comportamentali e disciplinari
f) classificazione del personale
g) trattamento economico
h) modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro
i) permessi, aspettative e congedi
j) sicurezza sul lavoro
k) formazione professionale
l) definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di II Livello,
Art. 3 - Contrattazione di II Livello
1) Alla Contrattazione di II Livello in via esemplificativa e non esaustiva demandato di provvedere alle materie sotto
riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e perforanti:
a) trattamenti retributivi integrativi;
b) eventuali premi di produzione per i lavoratori;
c) determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle OO.SS. alla fase di
contrattazione individuale; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
d) articolazione dell'orario normale di lavoro eventualmente modulato in modo differente nel corso dell'anno;
e) turnazione dei lavoratori;
f) deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di apprendistato, ai sensi del
presente Contratto;
g) assegnazione della Sede di Lavoro;
h) determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o assistenziali (a
titolo esemplificativa buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);
i) determinazione delle modalità e del trattamento economico per la trasferta di cui al presente contratto; tale
importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
j) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
k) determinazione dell'indennità di utilizzo di un mezzo di locomozione proprio ai fini di servizio;
l) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere
professionale, non previsti dal presente C.C.N.L.;
m) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni
esistenti territorialmente;
n) accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla
verifica dei percorsi formativi;
o) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
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p) pari opportunità;
q) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali anche a
livello settoriale e territoriale;
r) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal
presente C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio;
s) regolamento per la concessione al personale di anticipazioni sul TFR;
t) Tirocini formativi e Stage formativi.
2) La contrattazione di Il Livello, ha la durata del contratto nazionale e decade dalla data del suo rinnovo anche ai fini
dell’adeguamento normativo rispetto al CCNL.
3) La contrattazione di II Livello è di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ove presenti,
costituite dalle Parti Firmatarie del presente CCNL, ed agiscono su delega delle Rappresentanze Sindacali Territoriali
(RST) o di quelle Nazionali;
4) Le Parti Nazionali firmatarie il CCNL hanno il diritto di accedere alla contrattazione sottoscritta dalle RSA/RST
nonché chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell’accordo aziendale/territoriale con i criteri
generali del CCNL.
Art. 4 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
1) Le parti ritengono che l’informazione e consultazione attraverso la comunicazione condivisione delle
informazioni ha lo scopo di valorizzare le attività migliorando la competitività delle aziende, difendendo
l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Informazione Nazionale
2) Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale all’Ente Bilaterale E.B.N.U.
(Ente Bilaterale Nazionale di Unione), che definisce le priorità d’azione ed approva programmi di
lavoro.
3) L’Ente Bilaterale E.B.N.U. acquisisce in via diretta i dati attraverso L’Osservatorio Nazionale, analizza le
informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;
4) Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell ’Ente
Bilaterale E.B.N.U. i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.
5) L’Ente Bilaterale E.B.N.U. si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e straordinariamente
ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano motivata richiesta
Informazione Territoriale/Aziendale
6) A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e
valutazione dei maggiori indicatori economico -sociali dell’azienda e le informazioni correlate alla
contrattazione aziendale per obiettivi:
a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
c) le necessità formative;
d) l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai
finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le
condizioni di lavoro;
i) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di
riqualificazione professionale , all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a
contenuto anche formativo;
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j) il superamento delle barriere architettoniche;
k) allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori
svantaggiati;
7) Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente
contratto.
8) I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e
consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che
siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel
legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza
del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si
applicano i provvedimenti disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
9) Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli
difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
10) Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla
Commissione di Garanzia e Conciliazione istituita presso l’ Organismo Paritetico , che si riunirà ed
esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
Art. 5 - Diritti e Prerogative Sindacali
Rappresentanze Sindacali
1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno
parte:
▪ di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente
contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
▪ di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il
presente CCNL;
2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti
Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione
deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare
modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso la
individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico -
produttive dell’azienda.
4) I Dirigenti Sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare
tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei
competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti
Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere originati
da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità
del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui
contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro
non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
8) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali -RSA hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti nel numero di 10 (dieci) ore mensili. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti
disposizioni:
a) fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
b) fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
c) fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
9) Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
10) Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro,
nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria attività al
di fuori dai locali aziendali è necessaria l’istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a disposizione dal
datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione delle proprie
informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il regolamento sull’utilizzo della
Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II Livello.
11) Le RSA, ai sensi dell’Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta elettronica,
comunicazioni sindacali a mezzo e -mail ai lavoratori dell’Impresa durante il loro orario di lavoro e al loro indirizzo
aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
12) Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a
Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale monte ore
così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita né la fruizione di eventuali residui in
anni successivi a quello di competenza.
13) Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo,
quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi
comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
14) Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole
aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti
dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle
rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali,
comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
15) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle OO.SS. stipulanti il CCNL ed avanzata con un preavviso di
almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate
dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla
partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione
dello stesso organo.
16) All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non
retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
17) Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’Art. 19 dello Statuto
dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della
Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla
“RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
18) Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano compatibili
con la funzione svolta.
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Assemblea
19) Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in
assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o
congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale
interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla
direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità
telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a disposizione,
anche dal datore di lavoro.
20) A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all’anno
normalmente retribuite.
21) Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo
conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate
la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al
pubblico.
22) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono prendere parte
dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno superare,
singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Referendum
23) Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
24) I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
25) Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Trattenute sindacali
26) I datori di lavoro provvedono alla trattenuta sindacale, a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nei
confronti dei lavoratori che ne effettuano richiesta scritta.
27) La suddetta quota è trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del
lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo
associativo.
28) Per la pratica realizzazione e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e
dei datori di lavoro viene stabilito un contributo di assi stenza contrattuale obbligatorio per l'applicazione del
presente CCNL:
▪ Per A.N.CO.R.S. un contributo di € 100,00 ad Azienda, valevole quale iscrizione annuale ed assistenza
contrattuale, che riscuoterà attraverso bonifico bancario e/o l’indicazione dei dat ori di lavoro del codice che
verrà successivamente indicato nell’UNIEMENS
▪ Per C IU, un contributo di 10,00€ a Lavoratore, che riscuoterà attraverso che riscuoterà attraverso bonifico
bancario e/o l’indicazione dei prestatori di lavoro del codice che verrà s uccessivamente indicato
nell’UNIEMENS.
Art. 6 - Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori
1) Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla E.B.N. U. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività
individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale,
sostegno al reddito e politiche del lavoro, sia attive che passive, interpretazione delle norme contrattuali e quanto
demandato dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
2) L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con
apposito Statuto e Regolamento.
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3) L’Ente può aderire ad ulteriori organismi atti al coordinamento delle attività di Politiche del Lavoro.
4) L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni,
elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla
realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di
formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e
programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti,
finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e
provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n.936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali e ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in
materia apprendistato e dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle
rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative
concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in
materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della
normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p) può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e \o territoriali volti a favorire l’apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del
fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
5) L’Ente E.B.N.U. svolge inoltre, attraverso la Commissioni di Mercato del Lavoro, composta dai rappresentanti delle
OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e
contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part -time, lavoro ripartito e lavoro
intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità
dalla contrattazione collettiva.
6) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
7) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di
problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti
derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
8) L’Ente E.B.N.U. potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità
dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in
materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle
materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
9) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in
modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad
Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
10) Gli organi di gestione dell’Ente saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori e
dei datori di lavoro.
11) La costituzione degli Enti Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nazionale
che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
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Organismo Paritetico Nazionale
12) Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale di Unione per l e aziende edili, industriali e
affini, nella sua qualità di Organismo Paritetico Nazionale, costituisce lo strumento necessario al fine del
rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal
D.lgs. 81/08 e dal Decreto Ministeriale del 11 ottobre 2022, n. 171.
13) L’Organismo Paritetico Nazionale di Unione per le aziende edili, industriali e affini, è costituito e
strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza
nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie;
14) L’Organismo Paritetico Nazionale di Unione per le aziende edili, industriali e affini, attua ogni utile
iniziativa e in particolare:
▪ supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
▪ svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di
lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione
con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su
richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di
supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della
quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
▪ essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
▪ svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività,
nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;
▪ svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
15) L’Organismo Paritetico Nazionale di Unione per le aziende edili, industriali e affini, istituirà specifica
commissione paritetica, tecnicamente competente per:
a) Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del
nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.lgs. 81/2008.
b) Dare comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema
dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
c) Esercitare le attività previste dagli organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dal Decreto
Ministeriale del 11 ottobre 2022, n. 171 e svolgere ogni altra funzione ed affidata dalla legge
italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’Organismo Paritetico Nazionale di
Unione per la Formazione
Osservatorio Nazionale
16) L’Osservatorio Nazionale è lo strumento nel quale confluiscono i dati forniti dai datori di lavoro, associazioni
datoriali, associazioni dei datori di lavoro, lavoratori occupati e non, in materia di occupazione, mercato del lavoro,
formazione e qualificazione professionale, ricollocazione.
17) A tal fine l’Osservatorio:
a) riceve le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli
Enti Territoriali;
b) riceve, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi
in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di
norma a cadenza annuale;
c) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e
la registrazione;
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Enti Bilaterali e Organismi Paritetici Territoriali
18) L’Ente Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in
materia di occupazione, mercato del lavoro, ricollocazione e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti,
anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione
predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato
del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con L’Ente Nazionale e l’Organismo Paritetico;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le
finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di
più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia;
h) l’Ente Territoriale svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa
legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo
determinato, part-time e lavoro intermittente;
i) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione
presenti su tutto il territorio, sostituite a tale scopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di
ridotta presenza a livello locale;
j) l’Ente Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più
opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di
contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati
valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Finanziamento Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
19) Il contributo mensile da destinare in favore dell’Ente Bilaterale E.B.N.U. e dell’Organismo Paritetico Nazionale
di Unione per le aziende edili, industriali e affini, è stabilito nella misura di € 8,50 (otto/50) suddivisi in € 7,00
(sette/00) mensili a carico dell’azienda e € 1,50(uno/50) a carico del dipendente per 12 mensilità.
20) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavora tore un E.D.R.
d’importo mensile pari ad € 30,00 (trenta/00) lordi.
21) L’ E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del computo di
qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
22) Le quote vanno versate o con bonifico bancario o mediante F24 con codice che verrà successivamente comunicato
le quote riscosse dall’Ente Bilaterale E.B.N.U. e dall’Organismo Paritetico e quelle attualmente accantonate,
dedotto quanto di competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali e agli organismi paritetici
Territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL a seguito di apposito
regolamento approvato dall’Ente Bilaterale Nazionale di Unione e dall ’Organismo Paritetico Nazionale di
Unione per la Formazione
23) L’Ente Nazionale e dell’Organismo Nazionale potranno sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto
precedente qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli
Enti Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
24) Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale e dell’Organismo all’occorrenza.
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Commissioni Paritetiche
25) Le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione, anche Regionale, con
sede presso l’Ente Bilaterale, composta pariteticamente da 1 o più componenti per ogni Organizzazione stipulante
il presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della
contrattazione di II livello, ivi compresi i cd. "contratti di prossimità" di cui all’art. 8 della legge n. 148/2011 e
s.m.i.;
b) tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in sede di
conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale;
c) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico “premio di produzione” in caso di controversia fra
le Parti nella contrattazione di II livello;
d) verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l’effettiva applicazione nelle aziende, tenute a
fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e s.m.i„ in
ordine all’attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
e) esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su
segnalazione di una delle Parti stipulanti;
f) esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate
dalle parti contrattuali;
g) verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini del P.F.I. come previsto dal
presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL. Al fine di
agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali verrà costituita
un’apposita Commissione Nazionale di coordinamento.
Art.7 - Composizione delle controversie individuali e collettive
1) Le Parti stipulanti, al fine di contenere ogni possibile controversia, individuale o collettiva relativa all’applicazione
del presente CCNL, decidono congiuntamente che, per i propri iscritti e/o aderenti, anche a seguito dl innovazione
introdotte dalle Leggi vigenti, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
2) La parte, sia essa lavoratore che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia è tenuta a
richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione di cui al
presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla
parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di
conciliazione.
3) L’incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione
alla parte contrapposta.
Art. 8 - Fondo Formazione Continua professionale
1) Nel quadro delle più generali intese tra le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, preso atto della istituzione dei
Fondi Paritetici Interprofessionali con la legge n. 388/2000 e s.m.i., finalizzati alla formazione continua dei
lavoratori, le Parti convengono che, laddove non si determinassero le condizioni per l'operatività di uno specifico
fondo interprofessionale di categoria con apposite convenzioni e successivi protocolli d’intesa, le imprese
privilegeranno l'adesione al FONDO CONOSCENZA o altro fondo che si costituirà a seguito del presente CCNL.
2) Evidenziando che le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all' arricchimento ed
all’aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti alle mansioni svelte, tenuta conto, altresì della continua
evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le Associazioni
realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
▪ un efficace inserimento di tutti i lavoratori anche neoassunti;
▪ corsi per i lavoratori assunti con contratti a causa mista e per i loro tutor;
▪ un proficuo aggiornamento dei lavoratori per quanto concerne la sicurezza ed i nuovi metodi di lavoro;
▪ un pronto inserimento dei lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell’avvicendamento.
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Art.9 - Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa
Trattamenti Integrativi - Welfare Aziendale
Previdenza Complementare
1) È intenzione delle Parti individuare di comune accordo un Fondo di Previdenza Complementare a cui aderire e
nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno aderire. Il contributo a carico
dell’azienda non potrà superare l'1% degli elementi retributivi fini del calcolo del TFR con la decorrenza
prevista dalla legge.
Assistenza Sanitaria Integrativa
2) Le parti hanno di comune accordo preso la decisione di stipulare apposite convenzioni al fine di garantire a
tutti i lavoratori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
3) A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL sono iscritti alla Mutua integrativa tutti i lavoratori assunti
a tempo indeterminato o a tempo determinato , sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i
collaboratori.
4) Per il finanziamento della Mutua integrativa è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun
lavoratore in forza di €11,50 (undici/50) a carico dell’azienda ed €1,00 (uno/00) a carico del lavoratore. I
contributi sono per 12 (dodici) mensilità.
5) Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento è dovuta
alla Mutua integrativa una quota di iscrizione annuale a carico del datore di lavoro, come prevista dai rispettivi
piani e consultabili sul portale istituzionale dell’Ente Bilaterale E.B.N.U.
6) I contributi di cui ai commi 4) e 5), unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale E.B.N.U.
devono essere versati in unica soluzione mediante bonifico bancario o F24 con codice che verrà
successivamente comunicato.
7) Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati
parte integrante del trattamento economico; i contributi di cui ai commi 4) e 5) sono sostitutivi di un
equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il
presente ccnl.
8) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavor atore un elemento
distinto della retribuzione pari ad €40,00 (quaranta/00) lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste
dal CCNL. Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie
previste se v i fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi dovuti, nonché
dell’eventuale maggior danno subito e la responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative
prestazioni.
Trattamenti Integrativi
9) Sono definiti “Trattamenti Integrativi” le prestazioni erogate dai Fondi costituiti presso L’Ente E.B.N.U. in materia
di assistenza sanitaria integrativa e di sostegno al reddito
Welfare Aziendale
10) Le Parti hanno di comune accordo preso la decisione di stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni
specializzati (provider) nell’offerta di soluzioni per la erogazione del welfare aziendale;
11) L’utilizzo della piattaforma, a prezzo convenzionato, è utilizzabile dalle Imprese aderenti ad E.B.N.U. da almeno 4
(quattro) mesi ed in costanza di versamenti all’Ente Bilaterale; i relativi servizi sono consultabili sul portale
istituzionale dell’Ente Bilaterale E.B.N.U.
Art. 10 - Appalti
1) Le parti concordano di delineare, in materia di cambio appalto, una disciplina vincolante per tutte le Imprese
fornitrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le Imprese committenti a prescindere dalla loro personalità
giuridica;
2) La presente disciplina non si applica per gli appalti inferiori ai 3 mesi né in riferimento agli appalti con meno di 6
(sei) lavoratori impiegati
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3) Sono esclusi dalle previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati dal 1° al 2° Livello e quelli con anzianità inferiore
a 3 mesi.
4) Nei casi di cambio appalto, ossia di subentro di un’Impresa ad un’altra nell’esecuzione di un’opera o un servizio in
base ad un contratto d’appalto, l’impresa cessante è tenuta a dare comunicazione preventiva alle RSA ove esistenti
e ai rappresentanti delle OO.SS. territorialmente competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL , ove
possibile non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data di cessazione del contratto di appalto e
consegna al subentrante i documenti in materia di lavoro e, in particolare:
▪ Nome e Cognome
▪ Codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno
▪ Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
▪ Anzianità nell’appalto
▪ Ultimi tre cedolini paga
▪ situazione individuale delle malattie e degli infortuni sul lavoro
▪ prospetti delle ferie, dei permessi, e delle retribuzioni differite e del trattamento di fine rapporto
▪ Riconoscimento di eventuali assegni “ad personam” e/o superminimi percepiti dai lavoratori derivanti dal
cambio di contratto di lavoro e/o appalto
▪ Situazione delle iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali
contratti di apprendistato professionalizzante
▪ Elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999
▪ Elenco delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente alla sorveglianza
sanitaria e al medico competente
▪ Prospetto dei lavoratori iscritti ai fondi di previdenza complementare e al fondo di assistenza sanitaria
integrativa;
5) l'Impresa subentrante deve incontrare le RSA ove esistenti e ai rappresentanti delle OO.SS. territorialmente
competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL , al fine di stabilire il mantenimento del livello
occupazionale dei lavoratori subordinati impiegati nell’appalto;
6) Nei casi di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si
impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico risultanti da documentazione probante che lo
determini almeno 8 mesi prima della cessazione;
7) Nei casi di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa
subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - è convocata presso l'Associazione territoriale cui
conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della
situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico -organizzative dell'appalto con il mantenimento dei
livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo
ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a
strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità;
8) Inoltre, nelle procedure di cambio di appalto, l'Impresa subentrante è tenuta a garantire l'assunzione dei soci -
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trasferiti dall'Impresa cessante. Nell'ipotesi
in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comportino la conservazione del
rapporto di lavoro, lo stesso continua con l'imprenditore cessante e il lavoratore è assunto dal subentrante nel
momento in cui venga meno la causa sospensiva;
9) I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con
passaggio diretto e immediato;
10) il rapporto di lavoro con i lavoratori assunti a tempo determinato prosegue con l’imprenditore subentrante, fino
alla data di scadenza del contratto individuale di lavoro, purché stipulato almeno 8 (otto) mesi prima della data di
cessazione del contratto di appalto;
11) Il mantenimento del livello occupazionale e il passaggio di tutti i lavoratori, non è obbligatorio nel caso in cui il
contratto di appalto sia stato rescisso dall’appaltante a causa di manifesta inadeguatezza dell’appaltatore a
svolgere le attività oggetto del contratto;
12) Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata dal
dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
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Art. 11 - Patronati
1) Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività all’interno delle Imprese.
2) Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue:
▪ Gli Istituti di Patronato possono svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante gli operatori incaricati dalla
Direzione, sentite preventivamente le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL; i nominativi devono essere
portati preventivamente a conoscenza delle Imprese per il tramite delle Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL.
▪ Gli operatori dei Patronati, muniti di documento di riconoscimento, hanno l’obbligo di concordare con le
Imprese le modalità di svolgimento della loro attività, senza che rechi pregiudizio alla normale attività
aziendale.
▪ Nei casi di particolare e comprovata urgenza gli operatori di Patronato possono, durante l’orario di lavoro,
conferire con i lavoratori che hanno conferito loro regolare mandato di assistenza e rappresentanza dandone
tempestiva comunicazione alla Direzione dell’Impresa che provvedere a rilasciare ai lavoratori interessati il
permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario sempreché non ostino motivi di carattere
tecnico-organizzativo
TITOLO II
I CONTRATTI DI LAVORO
Art. 12 - Lavoro a tempo indeterminato - Rapporto di lavoro comune
1) La forma comune di rapporto di lavoro, ove diversamente non pattuito, è il contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato
Art. 13 - Lavoro a tempo parziale o Part-time
1) Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore
rispetto quello ordinario previsto dal presente CCNL.
Esso può essere oggetto di accordo con le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL a livello aziendale al
fine di prevedere un minimo garantito di ore lavorative, che non può essere comunque inferiore alle 5
ore settimanali
Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività
nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno e, allo stesso tempo, fornisce una risposta valida
alle esigenze individuali dei lavoratori, come nei casi previsti di trasformazione contratto in part -time
dalla normativa vigente. Tale contratto può essere esteso anche ai dipendenti assunti a tempo
determinato o con contratto di inserimento o di apprendistato.
Le parti concordano che la riduzione dell’orario di lavoro può essere di tipo:
▪ orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all’orario normale
giornaliero;
▪ verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del mese
o dell’anno;
▪ misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti;
2) L’assunzione a tempo parziale deve essere stipulata in forma scritta e deve contenere, oltre a quanto
previsto dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ La precisa determinazione degli orari ridotti e della collocazione giornaliera, settimanale, mensile e
annuale;
▪ Il trattamento economico e normativo, determinato riproporzionando l’entità della prestazione da
svolgere con quella ordinaria mensile;
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▪ L’accettazione di eventuali Clausole Elastiche e Flessibili, con l’indicazione delle ragioni di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che ne autorizzi l’applicazione o di variazione
temporanea della collocazione dell’orario di lavoro;
3) L’orario di lavoro può essere modificato in aumento della durata della prestazione, rispetto a quella
contrattualmente stabilita, entro il limite massimo del 35% della prestazione lavorativa annua
concordata, nei rapporti di part time verticale o misto (Clausola Elastica);
4) La collocazione temporale della prestazione stessa può essere modificata, rispetto a quella
contrattualmente stabilita; le ore di lavoro ordinarie, verranno retribuite, per le sole ore in cui la
variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola
maggiorazione del 2% da calcolare
sulla quota di retribuzione, in tutte e tre le tipologie di contratto part-time (Clausola Flessibile);
5) L’utilizzo delle Clausole Elastiche e Flessibili deve risultare da accordo sottoscritto dal lavoratore, dove
devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che
autorizzino l’applicazione e con un termine di preavviso di almeno 72 ore;
6) L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di
rinunciare al patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale,
almeno nei seguenti casi:
▪ esigenze di tutela della salute certificate dal SSN;
▪ comprovata instaurazione di ogni altra attività lavorativa;
▪ motivi di studio e/o formazione;
▪ esigenze di natura familiare ai sensi delle leggi n. 53/2000 e 104/1992 e s.m.i.;
▪ esigenze personali debitamente comprovate
7) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal
presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori
assenti,
esigenze produttive/organizzative, è consentita la prestazione di lavoro supplementare, risultante da
accordo sottoscritto dal lavoratore, fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro con la
compensazione, salvo condizioni di miglior favore, della maggiorazione forfettaria del 15%.
8) La costante variazione dell’orario di lavoro, protrattasi per almeno 6 (sei) mesi , comporta la
stabilizzazione dell’orario variato in quello originariamente concordato, con la cessazione delle
maggiorazioni per le ore variate.
9) È prevista la variazione del la modalità e percentuali d'utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche di
lavoro in sede di contrattazione di II livello.
10) Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il
numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario
concordato, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale
uguale o superiore a 5 (cinque).
Art. 14 - Lavoro a Tempo Determinato
1) Sebbene la forma comune del rapporto di lavoro sia quella a tempo indeterminato, è consentito
stipulare il contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso
l’indicazione di un termine;
2) L’assunzione a tempo determinato deve essere stipulata in forma scritta “ad substantiam”, fatta
eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni; una copia del contratto deve
essere consegnata al lavoratore prima o contestualmente all’inizio della prestazione lavorativa;
3) Il contratto di assunzione può prevedere il periodo di prova e deve contenere, oltre a quanto previsto
dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ durata prevista del rapporto di lavoro con termine “a tempo” o “a condizione” nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa vigente;
▪ l’esercizio del diritto di precedenza sui nuovi contratti stipulati dall’azienda;
▪ se è prevista l’erogazione mensile del rateo delle mensilità supplementari maturate;
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▪ in caso di proroga o rinnovo, la specificazione delle condizioni se previste dalla normativa vigente;
4) La normativa vigente prevede la possibilità di stipulare ulteriori rapporti di lavoro in regime di “deroga
assistita” presso le sedi stabilite dalla stessa.
5) Il numero complessivo di contratti tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può
eccedere il limite del 40% in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, o che sono in forza al momento
dell'assunzione nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, con un arrotondamento del decimale
all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.;
6) Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi anche gli apprendisti, i
lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale in
percentuale riproporzionata
7) Per gli Enti che occupano fino a 4 dipendenti è sempre possibile stipulare fino a 2 (due) contratti a
tempo determinato
8) La contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
9) Alla scadenza del termine prefissato il rapporta di lavoro si conclude automaticamente senza necessità
di preavviso.
10) Ai sensi della normativa vigente, non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a termine
conclusi:
▪ nella fase di totale avvio di nuove attività operativamente autonome che la presente contrattazione
collettiva identifica nei primi 36 (trentasei) mesi;
▪ per imprese start-up innovative definite dalla normativa vigente;
▪ per ragioni di carattere sostitutivo (malattia, maternità, infortunio, ferie, anche a scorrimento);
▪ per le attività stagionali previste dalla normativa vigente ed anche per le altre ipotesi che la presente
contrattazione collettiva identifica nell’articolo “Attività Stagionali”;
▪ per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
▪ per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni.
11) Il ricorso al lavoro a tempo determinato è vietato:
▪ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
▪ salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia proceduto, entro i
sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
▪ presso Enti nei quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il
Contratto di lavoro intermittente;
▪ da parte degli Enti che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
▪ da parte degli Enti che, al momento della stipulazione del contratto di lavoro intermittente, non abbiano
trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento e apprendistato
professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti;
12) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 15 - Lavoro somministrato
1) La somministrazione di lavoro ha l’obiettivo di soddisfare esigenze momentanee dell’Ente (Utilizzatore)
che può richiedere la prestazione di lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte
nell’apposito Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro;
2) Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto
è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la
prestazione lavorativa.
3) Per la disciplina del tempo determinato valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente per i
contratti a termine ad eccezione dei diritti di precedenza, dello “ stop&go” previsto in caso di rinnovo e
della percentuale massima di lavoratori a termine.
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4) Ai lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore sono riconosciute le retribuzioni previste dal presente
CCNL, qualora più favorevoli, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto
di lavoro
5) I”Trattamenti Integrativi” previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per i contratti che
prevedono attività senza soluzione di continuità presso l’utilizzatore superiore a 6(sei) mesi; in tale
circostanza è dovuta la contribuzione, prevista per la generalità dei lavoratori, da versare per
l’acquisizione del diritto ai “Trattamenti Integrativi”;
6) I Lavoratori dipendenti in somministrazione presso l’Utilizzatore che applicano il presente CCNL, non
potranno superare, in ciascuna unità produttiva, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al
1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore; nel
caso d’inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
7) La contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
8) I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso
quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire
posti di lavoro a tempo indeterminato; tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso
generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui
controllo detti lavoratori prestano la loro opera;
9) Ai sensi della normativa vigente, è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di:
▪ lavoratori in mobilità;
▪ disoccupati che godono da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali;
▪ lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati
10) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 16 - Lavoro intermittente
1) È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per lo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente prestazioni, e può essere stipulato
anche a tempo determinato; con tale contratto il lavoratore si pone a disposizione dell’impresa che ne
può utilizzare la prestazione lavorativa in determinati casi e condizioni;
2) Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e deve
contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
▪ luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di chiamata
che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
▪ indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere I' esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
▪ trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità
di disponibilità determinata nel presente articolo, i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione
stessa;
▪ eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
3) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
▪ nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il
compimento del 25esimo anno), oppure, di età superiore a 55 anni;
▪ per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in
periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno individuate dalla contrattazione di II
Livello.
4) La contrattazione di II Livello può determinare, in via esemplificativa e non esaustiva, come discontinue ed
intermittenti, le seguenti attività:
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▪ Merchandiser, Promoter
▪ Attività di carico e scarico merci in magazzino
▪ Attività di portierato
▪ Attività di controllo flussi di ingresso ed uscita
▪ Commessi, fattorini, camerieri
▪ Traduttori simultanei in occasione di trattative commerciali
▪ Attività di project work
5) Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo Ente per un periodo
complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari ; nel caso in cui sia superato questo
periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
6) Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione,
l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% del minimo salariale e del relativo rateo di
tredicesima mensilità previsti dal presente CCNL.
7) ln caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare l’impresa preventivamente specificando
durata dell'impedimento con modalità previste dalla legge e dal presente CCNL documentandone la motivazione;
nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all’indennità di disponibilità stessa;
8) Il reiterato e ingiustificato rifiuto di rispondere “alla chiamata” costituisce motivo di recesso per giustificato motivo
soggettivo
9) I ”Trattamenti Integrativi” previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per i contratti di
lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 (sei) mesi e con
riconoscimento dell’Indennità di disponibilità; in tale circostanza è dovuta la contribuzione, prevista per
la generalità dei lavoratori, da versare all’ E.B.N.U. per l’acquisizione del diritto ai “Trattamenti
Integrativi”;
10) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
▪ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
▪ salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia proceduto, entro i
sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
▪ presso Imprese nei quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il
Contratto di lavoro intermittente;
▪ da parte delle Imprese che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
▪ da parte degli Imprese che, al momento della stipulazione del contratto di lavoro intermittente, non abbiano
trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento e apprendistato
professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti;
Art. 17 - Collaborazioni
1) Nel rispetto della normativa vigente, le Parti considerano lavoro subordinato le collaborazioni di tipo
parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di
lavoro anche mediante piattaforme, comprese quelle digitali;
2) La presunzione di subordinazione non opera nei casi previsti dalla contrattazione di II Livello, anche per
venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento sempreché
non si riscontrino requisiti ostativi
3) Le parti interessante, al fine di attestare l’assenza dei requisiti di “prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente anche con
riferimento ai tempi e luoghi di lavoro”, possono presentare istanza anche all’Organismo Paritetico dove
il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro
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Art. 19 - Apprendistato
Qualificazione del rapporto contrattuale
1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fermo restando
che, al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo
2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
2) Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall'art.43 c.8
D.Lgs.n.81/2015 e come disciplinato successivamente, potrà essere articolato in più periodi attraverso
più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio
entro 48 (quarantotto) mesi consecutivi dalla data di prima assunzione
Tipologie di apprendistato
3) Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
4) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il
contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità
occupazionali giovanili.
Apprendistato professionalizzante
5) Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante
può essere stipulato a partire dal 17o anno di età.
6) La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle parti
del contratto sulla base delle qualificazioni professionali previste dal sistema di inquadramento del
personale di cui al presente CCNL (ex art.44, c.1, D.Lgs.n.81/2015).
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
7) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica
superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali
di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di
quelli di cui all'art.41 e ss D.Lgs.n.81/2015).
8) Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno
compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3
anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/201S).
9) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una
retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. La retribuzione per le ore svolte presso il datore
di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a
quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
▪ 1° anno: 50%;
▪ 2° anno: 50%;
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▪ 3° anno: 65%;
10) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del
D.Lgs.n.226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la
qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di
apprendistato non può eccedere i 60 mesi.
11) Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione, oltre a quanto previsto
dall’articolo “Assunzione”:
▪ della prestazione oggetto del contratto;
▪ del periodo di prova;
▪ del livello di inquadramento;
▪ la qualifica che potrà essere acquisita;
▪ la durata del periodo di apprendistato;
▪ il piano formativo individuale.
12) L’assunzione dell’apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
13) Si conviene un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore inquadrato nella stessa
qualifica di “approdo” dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto
senza preavviso.
Durata
14) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti
modalità:
Inquadramento Durata
Livello 2 36 mesi
Livello 3 36 mesi
Livello 4 36 mesi
Livello 5 24 mesi
Livello 6 24 mesi
Livello 7 24 mesi
15) In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed in relazione alla regolamentazione dei profili dell'apprendistato
operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
Orario di lavoro
16) Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applicala disciplina prevista dal D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i.
pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
17) È possibile utilizzare il contratto di apprendistato per le assunzioni a carattere stagionale.
Retribuzione:
18) Il trattamento è determinato con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello nel
rispetto delle seguenti proporzioni:
▪ I primi 12 mesi al 60% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 13° mese al 24 mese al 70% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 25° mese al 90% della retribuzione base del livello di inquadramento.
19) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad
personam.
Proporzione numerica
20) Le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda
non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
21) Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o qualora
ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
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22) È esclusa la possibilità di assumere apprendisti con un contratto di somministrazione a termine; è possibile
somministrare a tempo indeterminato uno o più lavoratori in apprendistato
Obblighi del datore di lavoro
23) il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al
fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze
fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
d) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la
frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore
settimanali per non più di otto mesi l'anno;
f) per gli apprendisti minori, informare periodicamente e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la
famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
g) avviare a visita medica di idoneità prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
24) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti
alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida
l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al
sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso,
rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Obblighi dell’apprendista
25) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale
e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali
regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
26) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo
di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Trattamento normativo
27) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal
presente CCNL per la generalità dei lavoratori, salve specifiche disposizioni
Formazione
28) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante per l'acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna
all’azienda non inferiore ad ore medie annue: 80 per i livelli II e III; 60 per i livelli IV e V.
29) Il periodo di apprendistato, effettuato in precedenza presso altri datori di lavoro, sarà computato presso la nuova ai
fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse
mansioni e allo stesso profilo professionale e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore
ad un anno. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni
successivi.
30) L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a
distanza.
31) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro.
32) Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi
elaborati dall’Ente Bilaterale, se disponibili, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati
dall'INAPP.
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33) È prevista la presenza di un tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Il tutor
aziendale deve essere una persona, interna o esterna alla struttura ma specificamente delegata dalla Direzione e
indicata nel piano formativo, che sia in possesso di idonea qualificazione professionale e di competenze adeguate al
percorso professionalizzante, nonché disponibile ad un approccio maieutico non soltanto dal lato tecnico -
professionale, ma anche da quello umano -relazionale. Il referente aziendale interno, se diverso dal datore di
lavoro, è colui che ricopre la funzione aziendale individuata nel piano formativo e, se Lavoratore dipendente, dovrà
possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla
fine del periodo di apprendistato.
34) L’offerta formativa di tipo professionalizzante sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili,
dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e
trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
35) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni
normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a) comportamenti relazionali;
b) comunicazione;
c) organizzazione del lavoro;
d) disciplina del rapporto di lavoro;
e) misure a tutela della sicurezza sul lavoro.
36) I contenuti e le competenze tecnico -professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere
definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti, materiali e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di
lavoro);
e) conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale con riferimento specifico
al settore di interesse;
f) conoscere il processo e le relative innovazioni inerenti al contesto aziendale;
37) L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
Apprendistato stagionale
38) Per apprendistato in cicli stagionali si intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata
al ciclo delle stagioni lavorative.
39) Data la caratteristica delle imprese comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per le qualifiche
individuate in premessa come riferite ad attività stagionali si prevede la possibilità di assumere apprendisti con
contratti di lavoro a termine.
40) In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale dovrà essere proporzionata rispetto alla
effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l’apprendista.
41) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi
dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le
brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra. L’apprendista che ha già svolto un periodo di
apprendistato presso un’azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza nell’assunzione presso la
stessa impresa per la stagione successiva. Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per giusta
causa.
42) La durata complessiva del rapporto di apprendistato, data dalla somma dei periodi di formazione svolti, è fissata in
3 anni/stagioni e comunque con un massimo di 24 mesi.
43) Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato sia ai fini della durata che ai fini del
completamento del periodo formativo purché si riferisca alle stesse mansioni e allo stesso profilo professionale e
non sia intercorso, tra un periodo e l’altro, un intervallo superiore ad un anno.
44) L’assunzione con contratto di apprendistato stagionale è prevista per le mansioni individuate come stagionali e
ricomprese nel IV e V livello;
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45) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore di
formazione interna e/o esterna all’azienda non inferiore a 60 ore per IV e V livello (da riproporzionare sulla base
della minor durata rispetto ad un anno)
46) Il trattamento economico è determinato applicando alla retribuzione del livello di approdo le seguenti percentuali:
▪ 1° anno/stagione 70%
▪ 2° anno 80%
▪ 3° anno 90%
Finanziamento della formazione dell'apprendistato
47) La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale
prescelto dalle OO.SS. stipulanti.
Rinvio alla legge
48) Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti
fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, anche per quanto concerne
la percentuale di conferma prevista dall’art.42, comma 8, del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.
Art. 19 - Tirocinio (Stage)
1) Le Parti concordano che il tirocinio o stage è una misura formativa di politica attiva che permette ai tirocinanti di
vivere temporaneamente esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una
professione o di un mestiere;
2) Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo
come un rapporto di lavoro subordinato e non ha origine in un contratto stipulato tra tirocinante e Impresa, ma in
una convenzione contenente gli aspetti fondamentali del tirocinio, che viene sottoscritta da un ente promotore
accreditato, che opera in veste di intermediario, e da un datore di lavoro ospitante alla quali dovrà essere allegato
un progetto formativo e di orientamento sottoscritto anche dal tirocinante.
3) La regolamentazione del tirocinio formativo e di orientamento è demandata alla contrattazione di II° Livello.
4) Fermo restando che nell’Ente non si possono fare due tirocini con il medesimo tirocinante, salvo che il secondo non
sia per un inserimento in livello superiore al primo e non vi sia tra i due inizi un intervallo di almeno 24 mesi, si
rinvia alla normativa nazionale e regionale per quanto non previsto nel presente articolo.
Art. 20 - Contratto PAL (Politica Attiva Lavoro)
1) Le Parti concordano che la finalità della presente tipologia contrattuale sia quella di favorire l’inserimento ed il
reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età
anagrafica. I datori di lavoro hanno la possibilità di stipulare contratti di lavoro con la tipica finalità di politica attiva
attraverso la disciplina speciale del Contratto PAL che rappresenta un’assunzione con formazione.
2) Il contratto di assunzione PAL è da intendersi a tempo indeterminato, anche part -time, e prevede
l’erogazione di una specifica formazione professionale per almeno 80 ore nel primo biennio di lavoro
3) Le parti, durante il periodo di prova, sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e senza
obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
4) Per l’assunzione con Contratto PAL è prevista la forma scritta ed è possibile per tutte le mansioni contrattuali dei
livelli di assunzione che vanno dal V al II unitamente alla sottoscrizione del piano formativo individuale che deve
essere consegnato al lavoratore all’atto dell’assunzione;
5) Il datore di lavoro può assumere personale con il Contratto PAL nel caso in cu risulti correttamente aderente
all’Ente Bilaterale E.B.N.A. alla data dell’assunzione ed in costanza di versamenti almeno per la durata del
periodo di riduzione del trattamento economico corrisposto al lavoratore assunto con tale tipologia di contratto.
6) Per il monitoraggio, controllo e verifica delle finalità formative dell’assunzione, entro 30 (trenta) giorni dalla stessa,
il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere il piano formativo a mezzo PEC all’Ente Bilaterale (XXXXXX) e di
autocertificare di non aver proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi per riduzione del personale
riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni per le quali s ono effettuate le assunzioni con il Contratto PAL e
che il lavoratore neoassunto non ha precedentemente prestato attività lavorativa presso la stessa.
7) Il piano formativo è da ritenersi approvato nei casi di mancata risposta dell’Ente Bilaterale (XXXXXX) entro 7 (sette)
giorni lavorativi.
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8) Al termine del periodo formativo, Il datore di lavoro è tenuto a produrre all’Ente Bilaterale (XXXXXX) una
dichiarazione attestante la regolare erogazione della formazione e certificazioni professionali o attestati rilasciati al
lavoratore;
9) Non è possibile l’assunzione di personale con Contratto PAL nei casi in cui la formazione può ritenersi ultronea
perché il lavoratore è in possesso di un’attestazione formale dell’acquisizione delle competenze necessarie
all’espletamento delle mansioni da svolgere.
10) Ad esclusione dei casi previsti dal precedente comma, il lavoratore assunto con Contratto PAL ha diritto al
trattamento economico, determinato con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari
livello, nel rispetto delle seguenti proporzioni:
▪ I primi 12 mesi al 75% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 13° mese al 24° mese al 85% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 25° mese alla retribuzione base del livello di inquadramento.
11) L’assunzione con il Contratto PAL non è sovrapponibile con altri istituti che prevedono una riduzione temporanea
della retribuzione;
Art. 21 - Assunzione
Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di Lavoro
1) L’assunzione deve essere effettuata secondo le norme di Legge vigenti e deve risultare da atto scritto, contenente
le seguenti indicazioni:
a) la tipologia del contratto di assunzione;
b) termine di decadenza dell’impegno di assunzione e la data di inizio del rapporto di lavoro
c) la durata dell’eventuale periodo di prova;
d) la località ed il luogo di lavoro (per i Trasfertisti si indicherà la sede di costituzione del rapporto di lavoro)
e) il termine del rapporto di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato;
f) la categoria professionale della classificazione cui viene assegnato, qualifica e mansione del dipendente;
g) eventuali condizioni di ingresso, nei casi di Contratto PAL
h) il trattamento economico iniziale e trattamenti economici successivi, se previsti dal CCNL
i) indicazione del CCNL applicato (inserire il titolo del CCNL e le Parti Stipulanti ) e dove è possibile consultarne i
contenuti, anche in formato elettronico
j) indicazione dell’Ente Bilaterale contrattuale dove reperire i trattamenti integrativi previsti dal CCNL
k) l’orario di lavoro da effettuare e, in caso di lavoro a turni, la distribuzione dell’orario giornaliero di lavoro, la
sua collocazione prevalente e la collocazione del/dei giorno/i di riposo e festività od il rinvio alle modalità di
comunicazione delle turnistiche
l) l’accettazione di clausole elastiche
m) l’applicabilità di eventuali Accordi Aziendali di Secondo Livello;
n) le altre eventuali condizioni concordate
2) La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale
del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge. Copia del presente CCNL deve essere resa
consultabile gratuitamente contemporaneamente alla consegna della lettera di assunzione.
Documenti e visite (preassuntive o idoneità alla mansione)
3) Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) documento di identità e codice fiscale, regolare permesso di soggiorno in caso di lavoratori stranieri,
b) documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
c) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
d) accettazione della lettera di assunzione;
e) altri documenti e certificati che la parte datoriale richiederà per le proprie esigenze se dovuti.
4) Il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi
mutamenti. Per l’assunzione dei lavoratori di età pari o superiore a 50 (cinquanta) anni di età, disoccupati da oltre
12 mesi, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 4, commi 8 -11, della Legge 92/2012 e s.m.i.; Circolare INPS n.
111/2013 e Circolare Ministero del Lavoro N. 34/2013
5) L’assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’Impresa anche al fine di prevenire conseguenze dannose
all’integrità psicofisica del lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro o dell’utenza, all’accertamento dell’idoneità fisica
dello stesso alle specifiche mansioni e ruoli ricoperti nell’ambito dell’Impresa.
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6) L’Impresa può decidere autonomamente che la documentazione richiesta, possa essere sostituita, ai sensi della
normativa vigente da un ‘autocertificazione rilasciata dal lavoratore ai sensi della ai sensi del DPR 445/2000. È
facoltà, qualora non sia posto obbligo dalla Legge, dell’Impresa richiedere al lavoratore la presentazione del
certificato penale, con data non anteriore a tre mesi.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22 - Periodo di Prova
1) Il contratto individuale può prevedere anche l'espletamento di un periodo di prova.
2) Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, in assenza del quale l’assunzione si intende a tempo indeterminato
fin dall’inizio del rapporto
3) La durata del periodo di prova non potrà superare:
Livelli Periodo di prova in giorni di Calendario
Quadro (180) giorni
Livello I (100) giorni
Livello Il (80) giorni
Livello III (60) giorni
Livello IV (4) giorni
Livello V (30) giorni
Livello VI (30) giorni
Livello VII (30) giorni
4) Le parti durante il periodo di prova sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e senza
obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
5) Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al minimo contrattuale stabilito
per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
6) Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la rescissione del contratto di da almeno una delle parti,
l’assunzione del lavoratore si intende perfezionata ed il periodo di prova è cumulato all’anzianità di servizio.
7) Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore; le Parti concordano di considerare
neutro detto periodo di sospensione potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima
complessiva prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
8) Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore dipendente assunto nuovamente per le medesime mansioni
qualora egli abbia prestato la propria attività per un periodo complessivo di almeno 10 mesi nell’arco di 2 anni
antecedenti la data di nuova assunzione.
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Art. 23 Orario di lavoro – Flessibilità/Elasticità
1) La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 ovvero 6 giornate lavorative
consecutive, in base alle esigenze aziendali, e ad esso è commisurata la retribuzione.
2) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo
straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'oraria
contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'Impresa o di parti di essa,
la stessa può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino
al limite delle 48 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario settimanale
nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la
flessibilità.
3) Perciò, in un periodo di dodici mesi può essere realizzata la media dell’orario contrattuale mensile, senza dare
luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni.
4) I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario contrattuale mensile sia nei periodi di
superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione deve
essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità
dell’orario contrattuale;
5) Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, ove non sono stati disposti recuperi, anche parziali, viene corrisposta
la maggiorazione prevista per le ore di straordinario per il monte ore maturate e non compensate.
6) La modalità disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati
7) L’utilizzo dell’Istituto della flessibilità può essere utilizzato dall’Impresa solo a seguito di comunicazione fatta ai
lavoratori, con un preavviso superiore ad una settimana, contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della
flessibilità:
▪ Inizio
▪ Termine
▪ Orario richiesto ai lavoratori
8) L’Impresa può consentire l’elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo a tutti i lavoratori od a gruppi di essi,
come possibilità di anticipare o posticipare l’ingresso rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato e di riduzione
della pausa pranzo, fino a 30 minuti; in entrambe le possibilità il recupero e relazionato alla stessa giornata
lavorativa; quanto previsto nel presente comma è da considerarsi cedevole rispetto alla contrattazione di II Livello.
Art. 24 - Orario ordinario di lavoro multiperiodale
1) Le parti ritengono idonea l’adozione da parte delle Associazioni di un’articolazione multiperiodale dell’orario di
lavoro contrattuale
2) L’orario in regime ordinario può essere realizzato come media plurisettimanale in un periodo non superiore ai
dodici mesi dove i lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile contrattuale sia nei periodi di
superamento che di riduzione dell’orario contrattuale.
3) Le modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al presente articolo sono concordate mediante appositi
accordi, a livello aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, da ritenersi vincolanti per tutti i lavoratori
interessati.
Art. 25 - Banca Ore
1) Le Parti concordano di istituire la Banca Ore. Nella contrattazione di II Livello od individuale il lavoratore può optare
per l’accantonamento delle ore di lavoro straordinario prestate fino al 100% delle ore straordinarie prestate, in
alternativa alla loro remunerazione, per fruire di riposi supplementari.
2) Le ore inserite in Banca ore vengono tradotte in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti in base allo
straordinario prestato
3) Il recupero delle ore, così tradotte, può essere fruito dal lavoratore per il suo intero ammontare e sulla base delle
proprie esigenze, compatibilmente con quelle tecnico -produttive dell’impresa dando un preavviso di almeno 5
giorni in forma scritta.
4) I riposi di cui al presente articolo sono in genere goduti in gruppi formati da 4 o 8 ore.
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5) Tale recupero deve essere realizzato, entro un periodo di 18 mesi dall'inizio di accumulo delle ore, prioritariamente
nei periodi di minore attività lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessa, tenendo conto in particolare dei
diversi flussi produttivi delle singole zone.
6) Trascorso il periodo di 18 mesi, ed in ogni caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve
liquidare l’importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo
va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
7) Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore accumulate.
8) Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e definiranno specifiche modalità attuative e
regolamentazioni.
Art. 26 - Disciplina delle mansioni e mutamento
1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello
e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato
adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
3) Il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti
nella medesima categoria legale, nei casi di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla sua
posizione lavorativa. In tali casi, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, ed il
lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento,
fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente
prestazione lavorativa.
4) La stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e
della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, o all’acquisizione di
una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita, può svolgersi nelle sedi di cui all’art. 2113
c.c., quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, o da un avvocato, o da un
consulente del lavoro.
5) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori a quello precedentemente espletato il lavoratore ha diritto al
trattamento economico e normativo corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo
diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in
servizio assente per qualunque ragione, trascorso un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi o di 6 (sei) mesi frazionati
nell’arco temporale di 12 mesi.
6) Le parti convengono che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, per iscritto, l’assegnazione a
mansioni superiori in sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Tale
comunicazione non può intervenire nei casi di mansioni superiori in svolgimento “de facto”.
7) Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra, diversa da quelle indicate all’atto
dell’assunzione, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Art. 27 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
1) Per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, anche definiti dalla
contrattazione di II Livello, la durata normale dell’orario di lavoro, specificata nel contratto di assunzione, può
essere superiore alle 40 ore ma non superiore alle 45 ore.
2) I lavoratori menzionati sono soggetti, comunque, alla disciplina legale sulla durata massima settimanale dell’orario
di lavoro, salvo eventuali deroghe previste dalla Contrattazione di II livello, in funzione di rilevanti esigenze di
servizio, conciliate con la salvaguardia dei diritti alla salute e gli interessi dei Lavoratori.
3) Le ore lavorate eccedenti l’orario di lavoro normale pattuito, sono retribuite quali lavoro straordinario con una
maggiorazione del 25%
4) Agli effetti del presente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria e la relativa maggiorazione, si
divide la retribuzione mensile per 195.
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Art. 28 - Personale non soggetto a limitazione d'orario
1) Le Parti si danno atto che, nel richiamarsi alla normativa vigente, le disposizioni relative alla limitazione dell'orario
di lavoro non si applicano ai lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni per le
caratteristiche dell'attività esercitata, non misurabile o non determinabile
2) A tale effetto è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa o di un
ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi
3) I lavoratori che svolgono la propria attività, con le caratteristiche evidenziate, non hanno una specifica
retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario e determinano autonomamente il proprio
orario di lavoro, rispondendo del risultato in via diretta o indiretta. Salvo diverso accordo di II Livello o individuale,
tali lavoratori hanno diritto ad una indennità speciale nella misura di almeno il 20% della paga base nazionale.
Art. 29 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, domenicale
1) È considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l’orario annuale disciplinato dal presente
contratto (Orario di lavoro). Il lavoro straordinario decorre nel caso di superamento della media oraria calcolata “a
consuntivo”, nel caso in cui si utilizzino gli istituti della flessibilità e multi-periodicità.
2) Il datore di lavoro può richiedere prestazioni lavorative straordinarie con un limite massimo annuale di 200 ore per
ciascun lavoratore
3) Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
▪ casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri
lavoratori;
▪ casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare
luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
▪ c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché' allestimento
di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai
sensi della normativa vigente, e in tempo utile alle RSA/RST
4) Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario se non è autorizzato dal datore di lavoro.
5) È considerato lavoro festivo la prestazione lavorativa eseguita nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo
o nelle festività.
6) È considerato lavoro notturno la prestazione lavorativa eseguita dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
7) È considerato lavoro supplementare la prestazione lavorativa svolta oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti
ed entro i limiti dell’orario normale di lavoro; al lavoratore può essere richiesto di incrementare il suo orario di
lavoro per un massimo del 50%.
8) Il lavoratore può rifiutarsi di prestare lavoro supplementare soltanto in base a comprovate esigenze lavorative, di
salute, familiari o di formazione professionale.
9) Per il lavoro straordinario, notturno, supplementare e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni
percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
Lavoro supplementare 15%
Lavoro straordinario 20%
Lavoro notturno/festivo 25%
Lavoro straordinario notturno e festivo 35%
10) Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi
che la maggiore assorbe la minore.
11) In caso di lavoro domenicale con riposo compensativo stabilito, la prestazione avrà diritto ad una
maggiorazione oraria del 15%.
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Art. 30 - Riposo settimanale - Festività
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro
giorno della settimana. Per esigenze religiose, il lavoratore – solo se le esigenze organizzative lo
permettono – può beneficiare del riposo settimanale in un giorno diverso concordato fra la parti Sono
fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2) Il lavoratore che, nei casi consentiti dalla legge, svolge la prestazione lavorative nella giornata di riposo
settimanale ha diritto alla percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto ed al
prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
3) Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:
1) Capodanno 1° gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo lunedì di Pasqua;
4) Anniversario della Liberazione 25 aprile;
5) Festa del Lavoro 1° maggio;
6) Festa della Repubblica 2 giugno;
7) Assunzione di M.V. 15 agosto;
8) Ognissanti 1° novembre;
9) Immacolata Concezione 8 dicembre;
10) S. Natale 25 dicembre;
11) S. Stefano 26 dicembre;
12) Il giorno del S. Patrono del luogo di lavoro
4) Le parti stabiliscono lo spostamento della festività del S. Patrono od il suo pagamento in caso di coincidenza con
altra festività. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti a
livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.
5) Il lavoratore che non svolge la prestazione lavorativa durante le festività menzionate ha diritto alle normali
retribuzioni senza alcuna riduzione
6) Il lavoratore assente durante le festività per malattia, infortunio, riposo settimanale ha diritto all’erogazione di una
giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione
7) Il lavoratore in congedo di maternità/paternità obbligatoria coincidente con le festività ha diritto ad una indennità
integrativa di quella a carico dell’INPS posta a carico del datore di lavoro.
Art. 31 - Permessi retribuiti – Permessi straordinari retribuiti
1) Il lavoratore ha diritto ad un totale di permessi individuali retribuiti all'anno (R.O.L.) pari a 24(ventiquattro) ore. Per
i lavoratori ad orario ridotto, le stesse sono riproporzionate su base percentuale rispetto alla durata normale
dell'orario.
2) Il lavoratore ha diritto ad ulteriori 32(trentadue) ore di permessi individuali retribuiti, in sostituzione delle 4
(quattro) festività soppresse. Per i lavoratori ad orario ridotto, le stesse sono riproporzionate su base percentuale
rispetto alla durata normale dell'orario.
3) I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non
implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. La richiesta di utilizzo dei suddetti
permessi deve essere richiesta al responsabile Aziendale almeno 48 ore prima del suo utilizzo (salvo i casi di
documentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza) e contemperamento delle diverse esigenze di servizio; in casi
speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di
assenza con altrettante ore di lavoro a seconda delle necessità.
4) I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati, ove non sia possibile fruirne
entro il 30 giugno dell’anno successivo.
5) Per i rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto ad un dodicesimo dei
permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
6) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore, senza diritto alla retribuzione,
superiori a 15 giorni di calendario.
7) I permessi, nei casi di monetizzazione, sono pagati con la normale retribuzione attualizzata.
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8) In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica, coloro che adempiano
funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in
occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla normativa
vigente; tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
9) Le parti convengono che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di 3(tre) giorni ad
evento, in caso di decesso o di documentata grave infermità di:
▪ coniuge, anche se legalmente separato o unito civile;
▪ persona entro il secondo grado di parentela (padre, madre, figlio/a, nonno/a, nipote, fratello, sorella) anche
non convivente;
▪ convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica)
10) Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli concessi, ai
sensi della normativa vigente, per lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave.
11) il lavoratore è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento ed i giorni di utilizzo del permesso ; i permessi
possono essere utilizzati anche in modo frazionato entro sette giorni dal decesso o dall'insorgenza della grave
infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
12) il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, in
alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso.
13) Per la grave infermità, il lavoratore è tenuto a presentare idonea documentazione rilasciata da un medico
specialista del SSN o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta, entro
5(cinque) giorni dalla ripresa del servizio ed il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica
dell’effettiva gravità della patologia.
14) Per il decesso, il lavoratore è tenuto a presentare la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva.
15) Le parti convengono che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di 2(due) giorni ad
evento nel caso di decesso del suocero/a ed a 1(uno) giorno di permesso per Matrimonio di un figlio e nei casi di
Nascita o Adozione di un figlio
16) Il datore di lavoro ed il lavoratore devono concordare un congedo straordinario retribuito nel limite massimo di
5(cinque) giorni di calendario, in caso di grave calamità naturale nella zona di residenza del lavoratore o dei suoi
familiari, strettamente rapportato alle reali esigenze reclamate dall'evento calamitoso.
17) In mancanza della documentazione specificata, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore
permessi
18) Al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo sono riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria
alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
19) In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi
retribuiti o dalle ferie annuali.
Art. 32 - Permessi studio (retribuiti)
1) I lavoratori hanno diritto di richiedere permessi retribuiti per la frequenza di corsi di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ed anche per la frequenza di corsi di formazione professionale.
2) Il lavoratore può richiedere permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore in un triennio, elevata a 250 ore se
il titolo di studio da conseguire è riferito alla scuola dell’obbligo, diminuita a 120 se si tratta di corsi di studio
correlati all'attività dell'azienda, rispettando altresì il monte ore globale previsto per tutti i dipendenti dell'unità
produttiva.
3) Il monte ore sarà determinato all'inizio di ogni triennio, moltiplicando le 150 ore per un valore corrispondente al
decimo del numero complessivo dei dipendenti occupati nella unità produttiva in quel momento.
4) La percentuale di lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i
corsi di studio non dovrà eccedere il tre per cento della forza occupata.
5) I permessi possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi e non per lo studio necessario alla
preparazione degli esami
6) Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni comprovanti l’effettiva frequenza dei corsi
7) I lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e
non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
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8) I lavoratori hanno diritto di fruire di due giorni di permesso retribuito, oltre a quello dell’esame, nei due giorni
lavorativi precedenti.
9) I due giorni del precedente comma non sono retribuiti nel caso in cui l'esame universitario sia stato sostenuto per
più di due volte nello stesso anno accademico.
Art. 33 - Congedo di maternità/paternità (Retribuito)
1) Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e s.m.i., il lavoratore ha diritto di astenersi dall’attività
lavorativa per fruire del congedo di maternità/paternità e di ricevere il pagamento dell’indennità INPS spettante.
2) In ogni caso, Il lavoratore, durante i periodi di congedo di cui al precedente comma, ha diritto alla corresponsione
complessiva dell’80% della normale retribuzione spettante da contratto alla data di inizio astensione, comprensiva
dell’eventuale indennità a carico del datore di lavoro.
3) Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione attestante l’inoltro della richiesta di congedo
all’INPS nei tempi concordati con il datore di lavoro.
4) Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla ripresa dell’attività
lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento della mansione
contrattualmente prevista.
Art. 34 - Congedo Parentale (Retribuito)
1) Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e s.m.i., il lavoratore ha diritto di astenersi
facoltativamente dall’attività lavorativa per fruire del congedo parentale e di ricevere il pagamento dell’indennità
INPS spettante.
2) Le Parti convengono che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha inizio il congedo parentale. Il presente comma è cedevole rispetto alla contrattazione di II Livello.
3) Il lavoratore che vuole usufruire del congedo parentale è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro
con la precisazione della durata minima ed il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
4) Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione attestante l’inoltro della richiesta di congedo
all’INPS nei tempi concordati con il datore di lavoro.
5) Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla ripresa dell’attività
lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento della mansione
contrattualmente prevista.
Art. 35 - Congedo Matrimoniale (Retribuito)
1) Il lavoratore non in prova ha diritto ad un congedo della durata di 15 giorni in caso di matrimonio o di unione civile,
da fruire in via continuativa.
2) Il congedo matrimoniale è previsto anche per i lavoratori a tempo determinato nei limiti della durata del rapporto
di lavoro.
3) Il periodo di congedo matrimoniale è integralmente retribuito con la normale retribuzione.
4) Il periodo di congedo non può essere computato né nel periodo di ferie annuali né nel periodo di preavviso.
5) Il congedo matrimoniale è previsto anche per coloro che si sposano per la seconda volta purché venga effettuato
con la cerimonia civile e non è previsto per chi contrae il solo matrimonio religioso.
6) Il Lavoratore è tenuto a formalizzare la richiesta di congedo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per
il matrimonio ed a completare la consegna della documentazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi la data del
matrimonio.
7) Se per motivi organizzativi o legati all'attività aziendale non sia possibile fruirne nei giorni immediatamente
successivi alla cerimonia, tale periodo deve essere concesso entro i 30 giorni successivi al matrimonio.
Art. 36 - Ferie
1) Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 (quattro) settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è ragguagliata a
5 (cinque) ovvero 6 (sei) giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia
rispettivamente su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni.
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2) Dal periodo di ferie sono esclusi i giorni di riposo settimanale previsti per legge e le festività di cui al presente
contratto, che cadono nel periodo stesso. Di conseguenza il periodo di ferie sarà ampliato di tanti giorni quante
sono le giornate appena precisate in esso incluse.
3) Le ferie possono essere interrotte dal lavoratore, in caso di sopraggiunta malattia, fornendo tempestiva
comunicazione e idonea certificazione al datore di lavoro
4) Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire
un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro o in caso di chiusura per ferie aziendali.
5) Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione e, comunque devono essere fruite entro i
18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione
6) Nel caso in cui il datore di lavoro richiami il lavoratore dalle ferie per cause relative al servizio, al lavoratore è
riconosciuto il diritto a completarle successivamente, nei termini concordati, oltre ad ottenere il rimborso delle
spese sostenute per il rientro in sede e per l’eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva le ferie.
7) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie previsto
dal presente CCNL, quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato e le eventuali frazioni di mese uguali o superiori
ai 15 giorni per l'anno di competenza. L’indennità sostituiva delle ferie viene calcolata dividendo la normale
retribuzione per 26(ventisei).
8) Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.
9) Per le lavoratrici o i lavoratori che esercitano la patria potestà su minori e che non hanno all’interno del nucleo
familiare convivente l’altro genitore, le Imprese riconoscono un titolo di preferenza per la concessione del periodo
feriale
Art. 37 - Congedo per malattia figli (Non retribuito)
1) Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e s.m.i., i genitori, alternativamente, hanno la
possibilità di usufruire di un periodo di assenza dal lavoro per malattia dei propri figli, non retribuito.
2) Il datore di lavoro non può sottrarsi al riconoscimento del congedo ed il lavoratore è tenuto a documentare la
malattia attraverso certificato sottoscritto dal medico curante o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
3) Il presente congedo non può essere fruito per accompagnare il proprio figlio a visite mediche non legate ad un
peggioramento dello stato di salute.
Art. 38 - Congedi (non retribuiti)
1) Il lavoratore può richiedere un congedo, non retribuito, non superiore a due anni, continuativo o frazionato,
nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari.
2) I gravi motivi devono riguardare:
▪ coniuge, anche se legalmente separato o unito civile;
▪ persona entro il terzo grado di parentela o affinità, anche non convivente;
▪ convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica)
3) Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi ed almeno la durata minima del periodo di
congedo richiesto.
4) La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi devono presentare idonea documentazione del medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Non è sufficiente la
presentazione della semplice attestazione di accompagnamento alla visita rilasciata al dipendente. La certificazione
relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 (cinque) giorni dalla ripresa
dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice.
5) Le Parti concordano che possono essere richiesti ulteriori congedi, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,
precisando i motivi della richiesta e relativa documentazione.
6) L’azienda è tenuta ad effettuare una valutazione della richiesta di congedo, entro 10 (dieci) giorni dalla
presentazione, e a comunicarne l’esito al dipendente.
7) Per comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del dipendente e con
motivazione scritta, l’azienda può non accogliere la richiesta, concedere un periodo parziale del congedo o
proporre il rinvio ad un periodo successivo e determinato
8) Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
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9) L’esercizio di tale diritto è consentito contemporaneamente ai lavoratori nel limite dell’uno per cento della forza
occupata e, comunque, garantendo lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi aziendali.
Possono assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva
10) Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta
percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
11) L’azienda può negare il congedo nei rapporti a tempo determinato per incompatibilità tra la durata del rapporto ed
il periodo del congedo richiesto o nei casi in cui il lavoratore stia sostituendo un altro dipendente in congedo.
12) Se non è stata fissata una data precisa al momento della concessione del congedo, il lavoratore può rientrare in
servizio previa richiesta al datore di lavoro.
13) Il dipendente conserva il posto di lavoro durante il congedo e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa,
anche non retribuita, diversa da quella integrativa della formazione. Il lavoratore, durante il congedo, non ha diritto
alla retribuzione ed Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
Art. 39 - Congedi per formazione (non retribuiti)
1) Il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al
completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal
datore di lavoro.
2) Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri
congedi.
3) Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, previa comunicazione scritta al
datore di lavoro, comporta l’interruzione del congedo medesimo.
Art. 40 - Tossicodipendenza ed etilismo
1) Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o lo stato di
etilismo, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre
strutture terapeutico -riabilitative e socioassistenziali abilitate, ha per una sola volta diritto, ad un periodo di
aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del trattamento riabilitativo.
2) Nei casi di tossicodipendenza il periodo di aspettativa non potrà essere superiore a tre anni e nei casi di etilismo
non potrà essere superiore a quattro mesi
3) Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro unitamente alla documentazione attestante
lo stato di tossicodipendenza od etilismo e programmi di riabilitazione
4) Il lavoratore, con cadenza mensile, deve presentare al datore di lavoro la certificazione rilasciata dalla struttura
riabilitativa circa la prosecuzione effettiva del programma.
5) Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal
completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria
interruzione anticipata del programma terapeutico.
6) Il lavoratore a tempo indeterminato, familiare di tossicodipendente od alcolista può richiedere un periodo di
aspettativa, anche frazionabile, non superiore a sei mesi, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive
dell’azienda.
7) In tutti i casi di aspettativa menzionati non si ha diritto a retribuzione né a decorrenza di anzianità di servizio per
alcun istituto di legge e di contratto.
Art. 41 - Ritiro della patente di guida
1) Il lavoratore cui è stata ritirata la patente, per motivi con non comportano il licenziamento e comunque diversi da
tossicodipendenza e alcolismo, se impossibilitato a svolgere la propria mansione, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di sei mesi senza retribuzione né a decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di
legge o contrattuale.
2) In alternativa, il lavoratore può essere destinato ad altri incarichi, anche con retribuzione equivalente al livello ed
alla mansione assegnata; il lavoratore può rifiutare tale assegnazione senza che ciò comporti motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro.
3) Il datore di lavoro, entro 30 giorni dal riacquisto della patente, è tenuto a ricollocare il lavoratore nel ruolo e nella
mansione ricoperti precedentemente al ritiro della patente; il rifiuto da parte del lavoratore alla ricollocazione di
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cui al presente comma, opposto senza giustificato motivo, può essere causa di risoluzione del rapporto di lavoro
con diritto al preavviso
Art. 42 - Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
1) Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e può svolgersi anche con
contratto part -time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori occasionali od
autonomi.
2) Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro prevalentemente a
distanza, resa possibile dall' utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in
cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della presenza fisica continuativa all’interno dei
locali aziendali
3) Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con un’organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte
all’esterno senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e
settimanale come da legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4) La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro o lavoro agile ha carattere volontario e pertanto non può
essere pretesa dal lavoratore o dall’azienda, salvo la sua espressa previsione all’atto dell’assunzione; il rifiuto da
parte del lavoratore a svolgere la propria prestazione con le modalità di cui al presente articolo non costituisce
motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
5) L’accordo fra le parti deve risultare da atto scritto e comunicato con le modalità previste dalla normativa vigente.
6) Nell’atto scritto, di cui deve essere consegnata copia al lavoratore, devono essere indicati i dati delle parti, la
tipologia di lavoro (tempo determinato o indeterminato), la sua durata, oltre a quanto compatibilmente previsto
dall’articolo “Assunzione”
7) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ad ogni parte è consentito dare disdetta e chiedere il ritorno allo
svolgimento stabile della prestazione nei locali aziendali con un preavviso di almeno 60 giorni (novanta se il
lavoratore è disabile)
8) Nel caso di accordo per il tempo determinato, ad ogni parte è consentito dare disdetta, prima della scadenza del
termine, in presenza di un giustificato motivo
9) L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali,
con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il
lavoratore.
10) Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali
aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
11) Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte
quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri
dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori
dall’azienda stessa.
12) Il telelavoratore ed il lavoratore agile hanno gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore impiegato
presso i locali aziendali, di pari livello e mansione, ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo
dell’azienda
13) Il telelavoratore ed il lavoratore agile hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di
lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle tecniche di questa specifica forma
di organizzazione di lavoro
14) Il datore di lavoro deve concedere le stesse opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera
previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili
15) Il datore di lavoro, salvo diversi accordi, si fa carico della postazione del telelavoratore o del lavoratore agile
relativamente ai collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione, l’installazione, la manutenzione e
le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della
postazione di lavoro, nonché della copertura assicurativa della stessa.
16) Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quanto riguarda i software,
atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore o dal lavoratore agile per fini
professionali.
17) Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore e il lavoratore agile in ordine a tutte
le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, a cui devono attenersi i lavoratori.
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18) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia
(backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
19) Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e del
lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
20) Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore ed il lavoratore agile circa le prescrizioni di sicurezza ed igiene
connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il telelavoratore e il lavoratore agile sono
tenuti a rilasciare dichiarazione di ricezione dell’informativa
21) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o lavoro agile,
salvo diverse intese, devono essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
22) Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, sono oggetto di specifici
accordi scritti da raggiungersi al momento della instaurazione del telelavoro o del lavoro agile.
23) Il telelavoratore e al lavoratore agile hanno l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare
tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature fornitegli.
24) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali, il lavoratore deve darne pronta
comunicazione al datore di lavoro che può inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un
orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le
necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri
comportamenti più gravi, comporta l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale
attività presso la sede aziendale.
25) In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore o il lavoratore agile devono darne immediata
comunicazione all'azienda, tramite l’invio telematico della copia della denuncia di furto presentata presso le
autorità competenti. La denuncia e la relativa comunicazione devono essere effettuate entro il giorno stesso della
scoperta del furto.
26) Alla contrattazione di II Livello è demandata:
▪ la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
▪ ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
▪ l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
▪ l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
▪ l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
▪ la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il
controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
27) In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore, che può farsi
assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
28) In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere definito
prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Art. 43 - Trasferimento
1) Per trasferimento si intende uno spostamento del luogo di lavoro del dipendente definitivo e senza limiti di durata.
Esso trasferisce la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della stessa azienda.
2) Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive che sussistono al momento del trasferimento, senza il consenso del lavoratore. Nei casi diversi dal
precedente comma il trasferimento non sarà possibile senza il consenso del lavoratore.
3) Il trasferimento del lavoratore deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso e, comunque, con
almeno 60 giorni di anticipo. La comunicazione deve essere corredata dalle motivazioni che hanno portato allo
spostamento. L’inosservanza di quanto previsto dal presente comma ne comporta l’illegittimità.
4) Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore trasferito un importo una tantum corrispondente ad una
retribuzione mensile per 3 (tre) mesi.
5) Nel caso in cui il lavoratore sia costretto, nella nuova località di trasferimento, a sottoscrivere un contratto di
affitto, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, per almeno 6 (sei) mesi, l’importo del canone di locazione e
delle utenze domestiche.
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6) Il datore di lavoro è tenuto, altresì, al rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto
anche con riferimento ai familiari a carico del lavoratore.
7) Ulteriori disciplina e determinazione di quanto precede è demandata alla contrattazione di II Livello.
Art. 44 - Trasferta
1) Per trasferta si intende uno spostamento del luogo di lavoro del dipendente temporaneo e con limite di durata
2) Il lavoratore che, per motivi di servizio, svolge la propria prestazione in sede diversa da quella prevista dal contratto
di lavoro ha diritto al rimborso relativo alle spese di viaggio, vitto ed alloggio.
3) Se il mezzo di locomozione non è fornito dal datore di lavoro con costi a proprio carico, il lavoratore può utilizzare il
proprio con diritto all’indennità chilometrica
4) Se la prestazione lavorativa in trasferta viene svolta per l’intero orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha anche
diritto all’indennità di trasferta o diaria giornaliera nei casi di prestazione lavorativa svolta in più giornate
lavorative, corrispondente almeno al 25% della quota giornaliera della retribuzione; alla contrattazione di II Livello
è demandata la possibilità di incrementarne la percentuale;
5) Fatta salva la relativa indennità di trasferta/diaria giornaliera, è demandata alla contrattazione di II Livello la
determinazione e regolamentazione puntuale delle modalità di rimborso, tenendo conto anche del regime fiscale e
previdenziale, scegliendo fra:
▪ Rimborso a piè di lista o analitico
▪ Rimborso forfettario
▪ Rimborso misto
Art. 45 – Trasferte
1) I lavoratori trasfertisti svolgono la prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro non in maniera
“occasionale” ma “strutturale o per contratto”.
2) rientrano in questa disciplina i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
▪ la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il
luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non
coincidere con quello di svolgimento dell’attività lavorativa);
▪ lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento
costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
▪ la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili
e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata
alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.
3) Il lavoratore trasfertista ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate,
all’Indennità trasfertisti per ciascun giorno lavorato nel mese ed indipendentemente dal fatto che si sia
effettivamente recati in trasferta, corrispondente almeno al 5% della quota giornaliera della retribuzione; alla
contrattazione di II Livello è demandata la possibilità di incrementarne la percentuale;
Art. 46 – Distacco
1) L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse
produttivo, anche di carattere non economico, che deve essere specifico, rilevante concreto e persistente, pone
temporaneamente il lavoratore (distaccato) a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per svolgere una
determinata attività lavorativa.
2) Il distaccante conserva la piena responsabilità del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore
distaccato, nonché l’esercizio del potere disciplinare; il distaccatario, invece, esercita il potere direttivo in relazione
alle attività svolte quotidianamente dal lavoratore.
3) Il distacco deve essere comunicato con atto scritto con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.
4) Se il distacco comporta un mutamento di mansioni, deve avvenire con il consenso del lavoratore. Se adibito a
mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo corrispondente per l’intera
durata del distacco.
5) Se il distacco comporta il trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50Km da quella in cui il lavoratore è
adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
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6) Nei casi di distacco non si applica la disciplina del trasferimento e non decorre il termine per l’acquisizione
automatica del livello superiore.
7) Le Parti concordano circa la necessità di un accordo fra le OO.SS. stipulanti il presente contratto, qualora i
lavoratori distaccati dal datore di lavoro siano in numero superiore alle 5 (cinque) unità; a tal fine i lavoratori con
contratto part-time saranno computati come unità intere.
Art. 47 - Reperibilità
1) La reperibilità consiste in una prestazione strumentale e accessoria rispetto all’ordinaria prestazione lavorativa
2) La reperibilità è legata allo svolgimento di particolari servizi caratterizzata dalla necessità e dall'obbligo dei
lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le
disposizioni aziendali
3) Le Parti concordano circa la necessità di uno specifico accordo aziendale per definire le specifiche modalità
operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in
termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; tale
accordo dovrà comunque prevedere una indennit à forfetaria non inferiore a € 12,00 (dodici/00), in aggiunta alla
retribuzione per le ore di durata dell'intervento.
4) La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull’intesa fra le parti ma, ove
le particolarità d el servizio svolto dall’azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica utilità, il
lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in mancanza dei quali
il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.
Art. 48 - Malattia e Infortunio non sul lavoro
1) In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata
telefonica, e-mail o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, entro la prima ora del normale orario di
lavoro del primo giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o
cause di forza maggiore, al fine di consentire all'impresa stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti
organizzativi
2) Il lavoratore è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal
medico o dalla struttura sanitaria, anche nei casi di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza
soluzione di continuità
3) In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza è
considerata ingiustificata e possono essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui al presente contratto.
4) Il lavoratore deve rendersi reperibile nel proprio domicilio fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di
malattia, secondo gli orari previsti dalle vigenti disposizioni, al fine di consentire le visite mediche di controllo.
5) Le variazioni di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro devono essere comunicate
tempestivamente all’impresa;
6) Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti alla malattia o per gravi eccezionali
motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati all’Azienda e successivamente documentati.
7) Il lavoratore non in periodo di prova o preavviso, nei casi di interruzione del servizio per malattia o infortunio non
sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:
▪ 270 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni
▪ 365 giorni di calendario per anzianità oltre i 5 anni
8) In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto indicati sono riferiti ad un arco temporale di 24 mesi
9) Le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, regolarmente certificate, sono computate agli effetti di tutti gli
istituti contrattuali, nei limiti del periodo di conservazione del posto.
10) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione di
quanto comunque percepito da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, calcolato sulla normale retribuzione,
tale da fargli raggiungere complessivamente:
▪ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata inferiore o pari a 8 giorni, il 100% della retribuzione a
partire dal 4° giorno e, limitatamente al primo evento morboso in ragione d’anno di calendario (1Gennaio -
31Dicembre) anche il 100% per i primi 3 giorni di malattia
▪ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, il 100% della retribuzione a partire dal
1°giorno e fino al 180°giorno;
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Art. 49 - Aspettativa non retribuita per malattia
1) Il lavoratore può chiedere di fruire di un periodo di aspettativa generica di durata non superiore a 120 giorni,
debitamente certificato (certificati medici o degenza ospedaliera), nel caso in cui perduri lo stato di malattia.
2) La richiesta deve essere effettuata con lettera Racc A/R o PEC con almeno 24 ore di anticipo rispetto al termine di
scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro.
3) Per i malati con gravi patologie oncologiche o patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita
periodicamente accertate da una commissione medica pubblica, il periodo di aspettativa generica, previa richiesta
scritta da parte del lavoratore, è prorogato fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.
4) La proroga del periodo di aspettativa di cui al precedente comma è esteso alle patologie per le quali sarà
riconosciuto lo stato di “grave infermità” da parte delle strutture ospedaliere e/o dalle A.S.L.
5) Prima della scadenza dell’aspettativa generica, i lavoratori interessati devono fornire al datore di lavoro idonea
certificazione medica comprovante lo stato di salute e idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa.
6) Durante l’aspettativa non decorre retribuzione e non matura alcun istituto contrattuale
Art. 50 - Lavoratori affetti da tubercolosi
1) I lavoratori affetti da tubercolosi, ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a proprie spese o a carico
dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia
tubercolare.
2) Nell’ipotesi di dimissioni dall’istituto o casa di cura suddetti, per dichiarata guarigione, antecedente alla scadenza
dei quattordici mesi dalla data di sospensione anzidetta, il diritto alla conservazione del posto permane fino a
quattro mesi successivi alla dimissione stessa
3) le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità sono tenute a conservare il posto ai
Lavoratori affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione
o stabilizzazione
4) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque se viene dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto
occupato prima della malattia. Sulle contestazioni relative all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore
del consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle Parti
Art. 51 - Malattia e Infortunio sul lavoro
1) In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore è tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro, anche se
l’infortunio è di lieve entità, salvo casi di forza maggiore o provate ragioni di impedimento, affinché possano essere
prestate le cure di primo soccorso e consentite le denunce di legge da presentare presso l’autorità competente più
vicina.
2) Il lavoratore ha diritto, a copertura della giornata in cui avviene l’infortunio alla corresponsione, da parte del datore
di lavoro, all’interna quota giornaliera della normale retribuzione
3) In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto fino a guarigione clinica.
4) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione di
quanto comunque percepito dall’INAIL e fino alla guarigione clinica, tale da fargli conseguire complessivamente un
importo pari 100% della retribuzione.
5) L’indennità posta a carico del datore di lavoro non è dovuta nel caso in cui l’INAIL non riconosca per qualsiasi
motivo l’infortunio.
6) Il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa per la conservazione del posto, durante il quale non matura
alcun elemento retributivo né l’anzianità di servizio, dal 180° giorno e fino alla cessazione dell’indennità di inabilità
temporanea da parte dell’INAIL.
7) La richiesta, di cui al precedente comma, deve essere presentata all’impresa entro la scadenza del 180° giorno del
periodo di comporto unitamente a idonea documentazione comprovante il perdurare dello stato di inabilità
temporanea assoluta per il periodo di aspettativa.
Art. 52 - Divise, camici
1) Nei casi in cui è fatto obbligo al lavoratore di indossare speciali divise la spesa è interamente a carico dell’Impresa;
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2) Altresì, è a carico dell’Impresa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad indossare per ragioni
di sicurezza e per motivi igienico-sanitari;
3) II lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna
modificazione, se non dopo averne chiesta e ottenuta autorizzazione.
Art. 53 - Assistenza Legale
1) Le imprese assicureranno e sosterranno le spese relative all’assistenza legale che dovesse risultare necessaria al
lavoratore per circostanze intervenute nel corso del servizio. Cosi come l’impresa assicurerà interamente il
trattamento economico per ore necessarie al lavoratore che debba rendere una testimonianza giudiziale per
accadimenti intervenuti nel corso del servizio.
Art. 54 - Divieto di concorrenza
1) È proibito al lavoratore, se non previamente autorizzato per iscritto, prestare la propria opera in qualsiasi forma
presso un’impresa concorrente con quella dalla quale sia stato assunto.
2) La violazione del presente articolo è causa di licenziamento senza preavviso ex artt. 7, legge 300/1970 e 2119 c.c..
Art. 55 - Risarcimento danni
1) Ogni danno subito dall'azienda che può dare origine a risarcimento con trattenuta busta paga deve essere
contestato formalmente al lavoratore ai sensi dell’art. 7, legge n. 300/1970.
2) Una volta accertata definitivamente, sia in via giudiziale che transattiva tra le parti, l’entità economica del danno,
l’importo è ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della paga lorda di fatto per ogni periodo di
retribuzione.
3) ln caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il saldo eventuale è trattenuto su tutti i compensi e indennità erogati al
lavoratore a qualsiasi titolo
Art. 56 - Codice disciplinare
1) Il lavoratore deve espletare l’attività per la quale stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e, in
particolare:
▪ osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o suo delegato ed adempiere a tutte le formalità che
l'impresa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
▪ svolgere tutti i compiti che lui assegnati dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme del presente CCNL e delle
disposizioni di legge, con la massima diligenza;
▪ osservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa evitando di divulgare, specialmente alla
concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso presso l’impresa stessa;
▪ evitare, in forza della posizione assegnatagli e dei relativi compiti, di trarre in qualsiasi modo profitto a danno
dell’impresa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni e incarichi, nonché di svolgere attività in
contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro;
▪ usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che, per
qualsiasi motivo, intrattenga rapporti con impresa;
▪ evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre il normale orario di
lavoro stabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell’impresa stessa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o
da disposizioni legislative;
▪ rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’azienda e dettate dai titolari e/o superiori gerarchici se non
contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti;
▪ comunicare per iscritto ogni cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora; seguire scrupolosamente le
norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Disposizioni disciplinari
2) I lavoratori che si rendano inadempienti dei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di
lavoro instaurato saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
1. il rimprovero verbale;
2. il rimprovero scritto;
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3. la multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore del minimo tabellare;
4. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
5. il licenziamento disciplinare con o senza preavviso.
Mancanze punibili il rimprovero verbale o scritto
3) Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della
prestazione lavorativa
e per violazioni di minor rilievo in relazione al dovere di corretto comportamento.
Mancanze punibili con la multa:
▪ per recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
▪ per ripetuta inosservanza dell’orario di lavoro;
▪ per provata e non grave negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
▪ per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ciò sia prescritto;
▪ per comportamento non eccessivamente scorretto verso i propri superiori, i colleghi e la clientela;
▪ per la prima omissione di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora;
▪ in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non
comportino grave pregiudizio agli interessi dell'impresa.
Mancanze punibili con la sospensione da lavoro e retribuzione per un periodo non superiore a
7(sette) giorni:
▪ per recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
▪ per simulazione di malattia, d’infortunio e/o di altri impedimenti che non permettano di assolvere agli obblighi
di lavoro;
▪ per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti dell’impresa;
▪ per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti alla prevenzione infortuni e la sicurezza sul
lavoro;
▪ per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta in un anno;
▪ per assenza ingiustificata non superiore a 3(tre) giorni;
▪ per essenza ingiustificata alle visite fiscali;
▪ per rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro al massimo per
una volta in un anno;
▪ per aver commesso, in servizio, atti ai quali sia derivato un vantaggio per sé a danno dell’impresa (sempre che
la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile);
▪ in genere, per ripetuta negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio
che rechino serio e grave pregiudizio agii interessi dell’impresa (sempre che la gravità dell’atto non sia
diversamente perseguibile).
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da 8 (otto) a
10 (dieci) giorni:
▪ per graviti o recidiva, entro 2 (due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della sospensione non
superiore a 7 (sette) giorni;
▪ per reiterata assenza ingiustificata alle visite fiscali:
▪ per le omissioni, successive alla prima, di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio dimora;
▪ per essere sotto effetto sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta in un anno;
▪ per assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni, ma inferiore a 5 (cinque);
▪ per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro al
massimo per una volta in un anno;
▪ in genere, per ripetuta e reiterata negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di
servizio che rechino serio e gravissimo pregiudizio agli interessi dell’impresa o che procurino vantaggi a sé o a
terzi (sempre che la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile).
Licenziamento con o senza preavviso:
▪ per particolare gravità o recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della sospensione
da 8(otto) a 10(dieci) giorni;
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▪ per assenza ingiustificata oltre i 5(cinque) giorni;
▪ per essere reiteratamente sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie
specifiche attribuzioni attinenti alla sicurezza dell’impresa o durante la guida; per furto o danneggiamento
volontario del materiale impresa;
▪ per condanna a una pena detentiva per reati infamanti comminata al lavoratore, con sentenza passato in
giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
▪ per utilizzo improprio dei locali o delle attrezzature dell’impresa;
▪ per abbandono del posto di lavoro, per più di una volta in un anno, che implichi anche pregiudizio
all'incolumità delle persone e alia sicurezza degli impianti, nonché compimento di azioni che implichino gli
stessi tipi di pregiudizi;
▪ per insubordinazione grave e/o reiterata verso i superiori;
▪ per diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, all' interno dell’impresa;
▪ per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
4) Il licenziamento per motivi disciplinari può essere preceduto dalla sospensione cautelativa per indagini interne
all’Impresa che non potrà superare un massimo di 60 giorni. Nel periodo di sospensione cautelativa al lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione stabilita dal presente CCNL.
Procedura disciplinare
5) Non possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato formalmente l’addebito e averlo sentito in sua difesa anche
con assistenza di una O.S..
6) ln ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che
siano trascorsi 5(cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
7) La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione
dell’infrazione commessa.
8) Il lavoratore ha la possibilità di presentare le controdeduzioni a difesa entro 5(cinque) giorni. L’adozione del
provvedimento disciplinare deve essere presa entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore
per presentare le sue giustificazioni, salvo nel caso di sospensione cautelativa per il quale il termine massimo è di
90(novanta) giorni. Tale decisione deve essere comunicata al lavoratore stesso con lettera raccomandata a/r.
Art. 57 - Preavviso
1) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati ai sensi dell’art. 2119 c.c., ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con atto
consegnato “brevi manu”, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo a certificare
la data di ricevimento e/o con le modalità previste dalla normativa vigente
2) I termini di preavviso per ambedue le parti sono:
Livello di inquadramento Anzianità di servizio fino a
5 anni
Anzianità di servizio
oltre 5 e fino a 10 anni
Anzianità di servizio oltre
10 anni
Quadri 3 mesi 4 mesi 5 mesi
Livello I e II 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Livello III e IV 45 giorni 2 mesi 3 mesi
Livello V e VI 1 mese 45 giorni 2 mesi
Livello VII 1 mese 45 giorni 2 mesi
3) I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario
4) Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie e la malattia.
5) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari
all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Art. 58 - Preavviso attivo
1) Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che, nell’ottica di
contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva
il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso gli Enti Bilaterali.
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2) In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e la
realizzazione di colloqui di lavoro.
3) Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore di lavoro, con
apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell’avvio della procedura di
attuazione di cui al presente articolo.
4) Il datore di lavoro trasmette, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di
lavoro, all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata “comunicazione di preavviso attivo” ,
contenente le seguenti informazioni:
▪ dati del lavoratore;
▪ data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
▪ inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
▪ dati del datore di lavoro;
▪ settore merceologico di riferimento del datore di lavoro;
5) Ricevuta tale comunicazione, l’Ente Bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di lavoro presente fra le aziende
aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte e alle competenze possedute dal
lavoratore in uscita al fine di avviare la procedura di ricerca di nuova occupazione.
6) In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l’Ente Bilaterale attiverà la Rete Nazionale dei
Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete.
TITOLO IV
LE RETRIBUZIONI
Art. 59 - Retribuzioni
1) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci individuate nel presente CCNL, da quelle derivanti
dalla contrattazione decentrata nonché da tutti gli elementi retributivi avente carattere continuativo;
2) Sono esclusi dalla normale retribuzione i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni una tantum, i rimborsi
spese, il welfare aziendale e ogni elemento espressamente escluso dalle parti del calcolo di singoli istituti
contrattuali, in quanto omnicomprensivo, ovvero escluso dall’imponibile contributivo a norma di legge;
3) Per il personale con qualifica di Impiegato la normale retribuzione viene calcolata in misura fissa non variabile in
rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga
e alla distribuzione dell’orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Pertanto, tale retribuzione
mensilizzata ricomprende tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento
4) Per il personale con qualifica di Operaio la normale retribuzione viene calcolata sulla base delle ore di lavoro
effettivamente svolte. A livello di Impresa può comunque essere concordata la mensilizzazione anche per i
lavoratori con qualifica di Operaio
5) La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale
“26”
6) La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “173” per il personale con orario
normale di quaranta ore settimanali
7) In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente dalla volontà del
lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione per tutto il periodo della sospensione, salvo il ricorso
agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, ove ammesso. Tale previsione non si applica nel caso di
pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore;
Art. 60 – Assorbimenti
1) Fermi restando gli altri assorbimenti specificamente previsti, gli aumenti non di merito precedentemente
corrisposti possono essere assorbiti in tutto o in parte dagli aumenti dei minimi tabellari, a meno che ciò non sia
stato espressamente escluso all’atto della loro concessione.
Art. 61 - Mensilità Supplementari
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Tredicesima Mensilità
1) Il lavoratore ha diritto a percepire un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il
periodo natalizio e, comunque, non oltre il giorno 22 del Mese di Dicembre;
2) Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per
l’eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni
3) La tredicesima mensilità può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico
accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto (RSA/RST)
Quattordicesima Mensilità o Premio di Risultato
4) L’impresa in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL (RSA/RST) può avviare una contrattazione
territoriale o aziendale per concordare un meccanismo di valutazione del premio di risultato, come previsto dalla
contrattazione di II Livello;
5) Tale premio può essere negoziato in funzione dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati obiettivamente attraverso il confronto,
almeno semestrale, fra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aventi diritto;
6) Il Premio di risultato consente di trasformare delle voci fisse salariali in una dinamica premiale di produttività e
della qualità. È corrisposto di norma nell’anno successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni,
basate sugli andamenti tendenziali, che sono soggette a successivo conguaglio;
7) Tale premio è sostitutivo della quattordicesima mensilità
8) La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può essere erogata in
rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente
contratto (RSA/RST)
Art. 62 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
1) Il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile
da corrispondersi entro il giorno 12 del mese successivo.
2) Ove tale data coincidesse con la Domenica o giorno festivo il pagamento è effettuato il giorno 13 successivo, salvo il
caso della retribuzione della mensilità di Dicembre che deve essere comunque corrisposta entro il 12 del mese di
Gennaio dell’anno successivo, in base al cd. “principio di cassa allargato”, per consentire il corretto conguaglio
fiscale
3) Contestualmente al pagamento della retribuzione deve essere consegnata lavoratore la busta paga o prospetto
equivalente in cui sono distintamente specificate: la denominazione dell’Impresa, dati del dipendente, il periodo di
paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e gli importi costituenti la retribuzione stessa con
elencazione delle trattenute di legge.
4) Il lavoratore, fermo restando il combinato disposto dell’art. 2113 cc. come modificato dalla legge n. 533/1973 e
s.m.i. potrà presentare all'Impresa i propri reclami sulla paga in forma scritta anche tramite O.S. cui aderisce o
conferisce mandato. L’azienda è tenuta a rispondere entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione del
reclamo.
Art. 63 - Trattamento di fine rapporto
1) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine
rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’Art.2120 del Codice civile e dalla Legge n.297/1982.
2) La base di calcolo per la determinazione del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto
di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e delle
indennità di trasferta e di viaggio e degli E.D.R.;
3) Ai sensi dell’art.2120 del Codice civile e dalla Legge n.53/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non
superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere
giustificata dalla necessità di:
▪ eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
▪ acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
▪ spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico;
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▪ spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7 c.1 della Legge n.1204/1971 e
s.m.i..
4) Quale condizione di miglior favore, di cui all’art.4 della Legge n.297/1982, l’anticipazione potrà essere accordata,
nei limiti di cui sopra, anche per:
▪ significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché idoneamente
documentate.
5) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotti gli eventuali
anticipi e dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
TITOLO V
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
AZIENDALE
Art. 64 - Salute e Sicurezza sul lavoro
1) La pratica attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione di
ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito dell’attività sanitaria, è intesa e rivolta non solo nei
confronti degli operatori ma anche degli utenti.
2) Il D.Lgs 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della partecipazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti
adeguati e, pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
3) Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è il soggetto che ha il compito di controllare e stimolare il
rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
I lavoratori, tramite questa figura, hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e
prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui operano, attraverso il meccanismo procedimentale che deve
essere adottato da tutti i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto del cd.
modello partecipativo.
4) il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive e che, in ogni caso, qualora tale elezione o
designazione non avvenga, le prerogative di tale figura sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito
produttivo.
5) Altresì, ai fini della nomina, viene compiuta distinzione a seconda delle dimensioni dell’azienda in cui il RLS deve
essere scelto:
▪ nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RLS viene eletto o designato nell’ambito
delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda
medesima;
▪ nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
ovvero è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto secondo le modalità previste dalla
norma appositamente redatta a disciplina di questa figura.
6) Le elezioni devono avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli
impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento
dell'attività lavorativa.
7) Risulta eletto il lavoratore che ottiene il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la
maggioranza semplice degli aventi diritto.
8) Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno all’interno il segretario che provvederà a redigere il verbale
della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
9) L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
lavoratori.
10) La rappresentanza dei lavoratori per sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
11) Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non
eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in
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tal caso al dimissionario competono sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al
periodo di durata nella funzione stessa.
12) Per svolgere le proprie funzioni di rappresentante, il RLS deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari
al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di esse.
13) A tutela delle proprie prerogative, il RLS è titolare delle stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze
Sindacali. Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di
valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire la
funzione di responsabile o addetto al servizio di prevenzione, stante l’incompatibilità di questi incarichi con quella
di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
14) Nei casi in cui sia necessario interrompere la propria attività lavorativa per svolgere le sue specifiche funzioni, il RLS
deve darne comunicazione al Datore di lavoro con 2 giorni di anticipo firmando una apposita scheda permessi al
fine di consentire il computo delle ore utilizzate
15) Le Parti concordano che nei casi in cui è necessaria la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
esterno alle Imprese (RLST), quest’ultime devono rivolgersi all’Organismo Pariteticoe.
16) Le Parti, in riferimento alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e compatibilmente con la normativa
vigente, prevedono la possibilità di applicare progetti sperimentali per la formazione specifica ex accordo art. 37,
paragrafo 3 come da art. 12.6 del PCM atto 128-CSR del 07/07/16
17) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le Parti
concordano che la durata minima del corso di formazione è di 32 ore iniziali erogabili anche in modalità F.A.D.
(formazione a distanza asincrona) o e-learning con verifica finale di apprendimento tramite test.
18) L’aggiornamento annuale da 4 e da 8 ore come da D. Lgs. 81/08 potrà avvenire anche in modalità in modalità F.A.D.
(formazione a distanza asincrona) o e-learning con verifica finale di apprendimento tramite test o colloquio orale.
19) L’aggiornamento annuale dovrà avvenire anche per le aziende che impiegano meno di 15 addetti.
Stress lavoro-correlato
20) Le trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro hanno costretto le Imprese a ricorrere a cambiamenti
che, se non adeguatamente monitorati, possono determinare impatti negativi sulla qualità delle
condizioni lavorative e sui livelli di tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro quale “stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
21) Le Parti concordano che è fondamentale avere nell’Impresa un ambiente fondato sulla tutela
dell’integrità psicofisica e psicosociale dei soggetti che vi operano e, quindi, nel rispetto del diritto alla
salute, alla dignità umana, alla libertà del lavoratore e ai diritti inviolabili della persona e che, anche a
livello aziendale, è necessaria l’analisi delle condizioni di lavoro e della percezione dei rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti
connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro.
22) I datori di lavoro, come da normativa vigente, hanno l’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro -
correlato e, di conseguenza, quello relativo alla gestione dello stesso da parte del datore di lavoro. La
valutazione del rischio da stress lavoro -correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene
effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) con il coinvolgimento del Medico Competente (MC), ove nominato, e previa consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
23) In relazione, invece, alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto, come da indicazioni delle
autorità statali competenti, è necessario coinvolgere anche i lavoratori , attraverso le Rappresentanze
Sindacali Aziendali (RSA) o, in mancanza, le Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST).
Mobbing e Straining
24) Le parti ritengono necessario individuare e contrastare all’interno dei contesti aziendali, anche attraverso la
valutazione del rischio da stress da lavoro -correlato, le condotte che incidono sull’integrità psicosociale dei
lavoratori che si estrinsecano in tutti quei comportamenti, reiterati nel tempo, che il datore di lavoro o i colleghi
CCNL AZIENDE EDILI, INDUSTRIE E AFFINI
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attuano, per svariate ragioni, al fine di emarginare e allontanare un determinato lavoratore, qualunque sia il ruolo
rivestito nell’Impresa.
25) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Mobbing Verticale (Bossing) si sostanzia in abusi e vessazioni perpetrati
sistematicamente, ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico con comportamenti che
in concreto possono consistere in: aggressioni e rimproveri verbali; demansionamento e dequalificazione
professionale; sovraccarico di lavoro; isolamento del lavoratore; ripetute sanzioni disciplinari; ingiustificato diniego
di ferie e permessi; revoca ingiustificata di benefits aziendali; molestie; illeciti penali.
26) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Mobbing Orizzontale consiste nell’insieme di atti persecutori messi in
atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione di un lavoratore
mettendo in crisi la sua posizione lavorativa
27) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Low Mobbing consiste in plurime azioni che mirano a ledere la
reputazione delle figure aziendali di spicco, ad esempio, a seguito di un loro comportamento non ritenuto idoneo
dai dipendenti o per motivi futili
28) A titolo esemplificativo e non esaustivo lo Straining si estrinseca in azioni ostili o discriminatorie sporadiche, prive
del requisito della continuità, i cui effetti sono continui nel tempo tra le quali la privazione immotivata degli
strumenti di lavoro, l’assegnazione di mansioni incompatibili con la situazione personale del lavoratore, il
trasferimento ingiustificato in una sede disagiata, la svalutazione dell’operato del lavoratore.
Indennità d'Incarico
29) Ai dipendenti che ricoprono ruoli o incarichi nell’organigramma aziendale per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro (ASPP, RSPP, Dirigenti, Preposti, Addetti ai servizi delle emergenze, dell’antincendio e di primo soccorso),
può essere corrisposta un'indennità lorda mensile della durata massima di 12 mensilità, di importo minimo pari ad
€ 100,00 (CENTO/00).
30) L'indennità è legata alla durata dell'incarico e può essere revocata anche anticipatamente rispetto alla scadenza
dell’incarico.
Art.65 - Sistemi di videosorveglianza aziendale
1) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, in ottemperanza al disposto di cui all’art.4 della Legge n.300/1970, possono essere impiegati
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio
aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali.
2) In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in
più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
3) In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti sopra indicati, possono essere installati previa autorizzazione
della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità
produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale
del lavoro.
4) La disposizione di cui al comma 1, dell’art.4, Legge n.300/1970 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
5) Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art.4, Legge n.300/1970 sono utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli
strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
tutela della privacy.
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – PAGHE NAZIONALI
SCATTI DI ANZIANITA’ – ALTRE INDENNITA’
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Art. 66 - Classificazione del personale
INQUADRAMENTO FIGURE E FUNZIONI
Quadro
Il lavoratore con funzione direttiva con autonome competenze gestionali aziendali o intersettoriali che, con
le caratteristiche richieste, con elevata ed estesa Autonomia Rappresentativa, Gestionale, Organizzativa e
Funzionale, in Azienda o Settore di adeguata dimensione e particolare complessità operativa, con delega di
firma, abbia poteri decisionali nella conduzione e/o coordinamento di risorse umane e materiali con
responsabilità gestionale, anche nei confronti di terzi. Il Direttore, di una o più sedi operative, attua gli
obiettivi programmatori dell’azienda; è responsabile del marketing e sviluppo delle attività e delle azioni
formative, è responsabile dell’attuazione delle politiche della qualità e dell’accreditamento; gestisce le
risorse assegnate, verifica e risponde dell’attuazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.
A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:
• Direttore tecnico; Direttore Commerciale;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Livello 1
Il lavoratore con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva,
che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di
autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate. Egli, essendo in possesso delle
necessarie elevatissime competenze intersettoriali, comunque acquisite, al fine di realizzare gli obiettivi
aziendali, svolge con continuità compiti di gestione, sovrintendenza, conduzione, coordinamento e controllo
dei relativi responsabili sottoposti. Gestisce le necessarie risorse e, nell’ambito delle funzioni delegate,
assicura l’efficienza e i risultati dell’intera area coordinata. Nei settori coordinati, normalmente opera anche
con specifiche deleghe di poteri e di firma.
A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:
• gli impiegati di concetto, sia tecnici che amministrativi, che svolgono con carattere continuativo,
ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale
particolarmente elevato;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Livello 2
Il Lavoratore di concetto che svolge funzioni operativamente autonome di controllo e di coordinamento
inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità
professionale e gestionale ed esperienza. Il Capo Servizio o Settore con le necessarie elevate competenze, in
condizioni di Estesa Autonomia Organizzativa e Funzionale, con specifica collaborazione ed eventuali deleghe
di poteri, svolga attività che richiedono ampie conoscenze d’area, comunque acquisite, esercitando elevate
funzioni gestionali, organizzative e di coordinamento.
A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:
• gli impiegati di concetto, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive. Tali figure devono
avere una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà
di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e
dai dirigenti dell’impresa;
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• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Livello 3
Il Lavoratore che svolge mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che richiedono particolari conoscenze
tecniche e un’adeguata esperienza, nonché lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia
operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata
capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque
conseguita con elevate competenze plurisettoriali che, in condizioni di Autonomia Organizzativa e
Funzionale, con specifica collaborazione, nelle aree coordinate, svolge attività che richiedono particolari
conoscenze ed elevatissima esperienza.
A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:
• gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Livello 4
Il lavoratore che esegue compiti operativi che richiedono specifiche conoscenze tecniche o qualificate
conoscenze tecniche, operative o funzionali. Esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità,
attività amministrative, commerciali o tecniche evolute o per la cui attuazione sono richieste particolari
capacità pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori
con competenze specialistiche plurisettoriali e che, con specifica collaborazione, presta la sua opera in
Autonomia Funzionale.
A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:
• gli impiegati e gli operai con conoscenza ed esperienze pluriennali;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Livello 5
Il lavoratore che esegue lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate
capacità tecnico pratiche, comunque conseguite. Ha padronanza dei programmi gestionali e applica
procedure operative complesse, relative al sistema tecnico, produttivo, commerciale o amministrativo
adottato nello specifico ambito di competenza. È incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che
richiedono specialistiche conoscenze tecniche, produttive, merceologiche, legali, amministrative, linguistiche
o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi.
A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:
• gli impiegati d’ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una
generica preparazione professionale, gli operai specializzati, che sono capaci di eseguire lavori
particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da
preparazione tecnico pratica;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Livello 6
Il lavoratore (Amministrativo, Tecnico o Commerciale) che, con specifica collaborazione, che esegue
mansioni per le quali sono richieste competenze non specialistiche, adeguate capacità tecnico-pratiche e che
è in possesso di normali conoscenze acquisite dopo un breve periodo di pratica/addestramento. Risponde al
proprio Responsabile.
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A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:
• impiegati d’ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino
l’inquadramento nelle categorie superiori e operai qualificati che sono capaci di eseguire lavori che
necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Livello 7
Il lavoratore che svolge mansioni di base, che non necessitano di particolari conoscenze o professionalità
tecnico-pratiche. Svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non
occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo mimmo di pratica.
A titolo esemplificativo appartengono a questa categoria:
• impiegati di primo impiego e operai comuni, dattilografi, centralinisti telefonici, addetti a mansioni di
scritturazione e copia, addetti all’inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede
meccanografiche, operai comuni coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo
lo sforzo fisico, quest’ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti
al lavoro.
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
Dichiarazione congiunta
Le parti condividono l’esigenza di adeguare la regolamentazione dei profili professionali di cui sopra e in tutti
quei casi in cui le mansioni svolte dai lavoratori non sono chiaramente identificabili in quelle elencate nel
presente CCNL.
L’azienda che intende adeguare o definire nuovi profili professionali ne deve fare richiesta scritta alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale (se presente).
Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall’azienda, le OO.SS. devono fissare un incontro al
fine di ottemperare alla regolamentazione dei profili professionali.
Art. 69 - Paga Base Nazionale Conglobata
1) La determinazione della paga base nazionale conglobata, per ciascun livello, è contenuta nella seguente tabella
Livelli Retribuzione
CCNL AZIENDE EDILI, INDUSTRIE E AFFINI
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Quadri € 2.645,00
Livello I € 2.030,85
Livello Il € 1.8233,25
Livello III € 1.537,80
Livello IV € 1.434,00
Livello V € 1.338,85
Livello VI € 1.209,10
Livello VII € 1.053,40
2) La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli
stabiliti per legge. Più precisamente, la retribuzione d a assumere ai fini
contributivi deve essere determinata nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia minima imponibile (minimo contrattuale e di minimale di retribuzione
giornaliera stabilito dalla legge).
3) In applicazione delle previsioni di cui all’art. 7, DL n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già
stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del
costo della vita (cfr. DL 402/1981, convertito in L. 537/1981) devono essere adeguati al minimo di cui al già
menzionato Art. 7, DL n. 463/1983 se inferiori al medesimo
4) Le parti concordano nel rivalutare gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata, di anno in
anno, in base alla variazione media annuale (Gennaio/Dicembre) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC
con tabacchi); il valore minimo della variazione della retribuzione del Paga Base Nazionale Conglobata non potrà
essere inferiore al 1%; le parti si impegnano a svolgere incontri periodici per valutare il rapporto tra retribuzioni e
potere d’acquisto e, eventualmente, a variare e/o modificare l’indicatore di riferimento.
Art. 68 - Scatti di anzianità
1) L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell'Impresa;
2) Ai lavoratori sono riconosciuti 5 (cinque} scatti biennali pari al 3% della paga nazionale per l'anzianità di servizio
prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa Impresa o gruppo (intendendosi per tale il
complesso di aziende facente capo alla stessa Impresa e/o organizzazione);
3) Gli scatti triennali decorr ono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il
triennio di anzianità, gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento;
4) Nei casi in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a livello
superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti s ono ricalcolati in base al nuovo valore al momento di
maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Art. 69 - Altre Indennità
Indennità d'Incarico
1) Ai dipendenti destinatari di un incarico specifico individuato dall'Impresa, può essere corrisposta un'indennità
lorda mensile della durata massima di 12 mensilità, di importo minimo pari ad € 100,00 (CENTO/00).
CCNL AZIENDE EDILI, INDUSTRIE E AFFINI
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2) L'indennità è legata alla durata dell'incarico e può essere revocata anche anticipatamente rispetto alla
scadenza dell’incarico.
Superminimo
3) Ai dipendenti che nello Svolgimento dei propri compiti abbiano dimostrato di possedere doti di esperienza, di
autonomia, di responsabilità, capacità di coordinamento e innovative, l’Impresa può riconoscere un aumento
professionale, riassorbibile o non riassorbibile, di importo minimo lordo mensile per tredici mensilità
Indennità di cassa
4) Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e
completa responsabilità di errori che comportino l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete
un’indennità di cassa e maneggio di denaro nella misura del 5% mensile della retribuzione tabellare.
ROMA, 31 MARZO 2026
Firma GABRIELLA ANCORA per la Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
Firma LUIGI FERRARA per l’Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
EDILI, INDUSTRIE E AFFINI CODICE CNEL F08X
ANCORS - CIU
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