CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LR6T8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (artt.110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 1, lett. b] d.P.R. n. 309 del 1990) confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 19.000,00 euro di multa. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, postulando il primo un'indebita rivalutazione del compendio probatorio ed attenendo il secondo a profili di stretto merito, implicante la configurazione di un diverso reato (art. 73, comma 5, st. d.P.R.). Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 di embre 2021 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Ori nds V. I ni Angel tanzo D EP O S [OSCURATO:PERSONA]