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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1991

Cassazione n. 20886/2026

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to a BENEVENTO il 05/03/1991 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e ia sentenza in-ipugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma deila ii -c.-meeicia emessa dal giudice di primo grado, ne rideterminato ia pena a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'ad, 599-1.)is cod. proc, pen.„ accogiieriCo a proposta formulata dalle parti in udienza.

Esaminato i; ricorso proposto dali'imputato, rilevato che li difensore ian-ienta violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che, a seguito della reintroduzione del c.d. pattegg arnento in appello, di cui all'art. 599—i':3.is cod. proc. pen, ad opera della legge n, 103 del 2017, rivive. principio -- elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel ,,gore dei sLeeare surru o .:evisto delVart. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato -- secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sui mancato broc.eloolimento diell'irr.put.eitc per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod, proc, peri., in quanl,:o„ a causa dell'effetto devoiutivo, una volta che :Thiputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione dei udrce cieve limitarsi ai :T: 31- v non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 dei 10/04/2019, foiariniello, Rv. 276102, così massimata: «In tema di concordato in appello, i;1:2 ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 799-IT»s cod. proc. pero che deduca motivi relativi alla formazione della 1rot della parte di accedere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano ti -asfusi nella illegalità Odia sanzione inflitta, in quanto non :-. entrante nei l;miti edittali ovvero diversa dalla quel:a pre.v;sta dalla legge»).

Ritenuto, pertanto, cne., i; ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de piano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. per.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent, n. 186 dei 13,6.2000).

P.Q.M.

Dicnia P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] tts( DEP091-.=.1\rI IN cAr\VT,F.': Fpaiori !0' ider34 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a BENEVENTO il 05/03/1991 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e ia sentenza in-ipugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma deila ii -c.-meeicia emessa dal giudice di primo grado, ne rideterminato ia pena a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'ad, 599-1.)is cod. proc, pen.„ accogiieriCo a proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato i; ricorso proposto dali'imputato, rilevato che li difensore ian-ienta violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, a seguito della reintroduzione del c.d. pattegg arnento in appello, di cui all'art. 599—i':3.is cod. proc. pen, ad opera della legge n, 103 del 2017, rivive. principio -- elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel ,,gore dei sLeeare surru o .:evisto delVart. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato -- secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sui mancato broc.eloolimento diell'irr.put.eitc per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod, proc, peri., in quanl,:o„ a causa dell'effetto devoiutivo, una volta che :Thiputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione dei udrce cieve limitarsi ai :T: 31- v non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 dei 10/04/2019, foiariniello, Rv. 276102, così massimata: «In tema di concordato in appello, i;1:2 ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 799-IT»s cod. proc. pero che deduca motivi relativi alla formazione della 1rot della parte di accedere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano ti -asfusi nella illegalità Odia sanzione inflitta, in quanto non :-. entrante nei l;miti edittali ovvero diversa dalla quel:a pre.v;sta dalla legge»). Ritenuto, pertanto, cne., i; ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de piano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. per.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent, n. 186 dei 13,6.2000). P.Q.M. Dicnia P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] tts( DEP091-.=.1\rI IN cAr\VT,F.': Fpaiori !0' ider34 2
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