Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06456/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa aggravata, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i concorrenti reati di lesioni volontarie contestatigli per difetto di querela.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.

3. Il ricorso é inammissibile.

Generiche sono le dogllianze relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche che non si confrontano con la motivazione posta sul punto dalla Corte a sostegno della propria decisione, mentre manifestamente infondate sono quelle relative alla commisurazione della pena, posto che legittimamente i giudici del merito hanno fatto riferimento alla gravità del reato, desumendola da una pluralità di indici coerenti a quelli previsti dall'art. 133 c.p.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in Ro il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa aggravata, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i concorrenti reati di lesioni volontarie contestatigli per difetto di querela. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. 3. Il ricorso é inammissibile. Generiche sono le dogllianze relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche che non si confrontano con la motivazione posta sul punto dalla Corte a sostegno della propria decisione, mentre manifestamente infondate sono quelle relative alla commisurazione della pena, posto che legittimamente i giudici del merito hanno fatto riferimento alla gravità del reato, desumendola da una pluralità di indici coerenti a quelli previsti dall'art. 133 c.p. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il
Sentenza Cassazione n. 06456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris