CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a MONZA il 29/01/1983 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo non è stato dedotto in appello e, comunque, è aspecifico, non essedo stati illustrati dal ricorrente presupposti legittimanti l'applicazione della invocata causa di proscioglimento (al di là del riferimento all'incensuratezza e al dato, meramente congetturale, relativo alla presenza del ricorrente all'interno del perimetro condominiale), in ragione dei quali possa ritenersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato già concesso dalla sentenza di primo grado; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M