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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36104/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 4 maggio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ascrittogli e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto il ricorrente prospetta delle doglianze reiterative e generiche volte ad invocare una lettura alternativa delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 4 maggio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ascrittogli e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto il ricorrente prospetta delle doglianze reiterative e generiche volte ad invocare una lettura alternativa delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0
Sentenza Cassazione n. 36104/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris