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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18695/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 562/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà n. 10, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, per procura in calce al ricorso, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimato; avverso il decreto del Tribunale di Avezzano depositato il 22.11.2016 nel procedimento iscritto al n. 580/2016 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA]. propose domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. del credito di € 394.848,15 derivante dalla mancata restituzione di finanziamenti agevolati erogati per favorire lo sviluppo industriale della società poi fallita.

Il credito venne ammesso al passivo con il richiesto rango ipotecario, ma ignorando – e quindi disattendendo – la richiesta di ammissione anche con il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998.

Per questo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione allo stato passivo che venne però respinta dal Tribunale di Avezzano, con il decreto qui oggetto di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dopo essersi attivamente difeso nel giudizio di merito, è rimasto intimato nel presente grado di legittimità.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in due motivi, ciascuno dei quali volto ad aggredire una delle due autonome rationes decidendi che il Tribunale di Avezzano ha posto a fondamento della sua decisione.

Il Tribunale, infatti, da un lato, ha sostenuto la tesi secondo cui il privilegio generale invocato dalla parte ricorrente si applicarebbe solo in caso di provvedimento di revoca dell’agevolazione finanziaria per la riscontrata mancanza dei relativi presupposti di legge, e non anche nel caso di semplice inadempimento o di successivo fallimento della parte finanziata; dall’altro lato, ha affermato che il privilegio di cui al d.lgs. n. 123 del 1998 non potrebbe essere riconosciuto a un credito derivante da un finanziamento concesso ed erogato prima dell’entrata in vigore di quel testo legislativo.

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l’art. 9, comma 4 e comma 1, in relazione al comma 5, del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123, da intendersi anche come vizio di legge per omessa motivazione e/o motivazione apparente, manifesta o irriducibile contraddittorietà».

La parte ritiene errata l’interpretazione restrittiva della disposizione di legge fatta propria dal giudice a quo, in quanto il sopravvenuto fallimento della parte beneficiaria del finanziamento agevolato dovrebbe essere F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 considerata, a tutti gli effetti, una causa di revoca ex lege dell’agevolazione, stanti la conseguente cessazione dell’attività d’impresa e la connessa impossibilità di perseguire lo scopo cui la provvidenza pubblica era finalizzata.

1.1.1. Il motivo sarebbe in se stesso fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che anzi ritiene indistintamente applicabile il privilegio generale in questione in ogni caso di inadempimento degli obblighi restitutori assunti con il finanziamento agevolato (Cass. nn. 9926/2018; 6508/2020).

Tuttavia, la fondatezza di questo motivo risulta irrilevante, rendendo il motivo stesso inammissibile per carenza di interesse a proporlo, in considerazione dell’infondatezza del secondo motivo, che lascia intatta la seconda, autonoma e sufficiente ratio decidendi posta a fondamento del decreto impugnato.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16.3.1942, n. 262), in relazione all’applicabilità dell’art. 9 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123, al Contratto di finanziamento ai sensi del D.L. 31.1.1995, n. 26, intercorso tra le parti il 30.7.1996».

La parte sostiene che – una volta appurato che il finanziamento di cui qui si discute rientra nella categoria generale dei finanziamenti agevolati cui si riferisce il privilegio generale introdotto dal d.lgs. n. 123 del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 1998 – tale privilegio dovrebbe essere riconosciuto anche se il finanziamento era già stato erogato prima dell’emanazione della nuova normativa, perché si tratterebbe di disciplinare gli effetti della revoca (implicita) del finanziamento, che è intervenuta dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.

1.2.1. Il motivo è infondato e la decisione del Tribunale di Avezzano deve essere pertanto confermata, anche se con una motivazione parzialmente diversa rispetto a quanto esposto nel decreto impugnato.

Il giudice a quo, nel valorizzare la «peculiarità» della fattispecie consistente nel fatto che «la parte invoca l’applicabilità di un privilegio preveduto da legge posteriore all’erogazione del credito», ha ricordato, per disattendere tale pretesa, il carattere tassativo delle disposizioni che introducono privilegi e la prudenza necessaria anche nel proporne un’interpretazione estensiva.

Si tratta, tuttavia, di una considerazione non pertinente al caso di specie (posto che non è in discussione la possibilità di inquadrare i finanziamenti concessi dalla ricorrente nell’ambito delle agevolazioni considerate dal d.lgs. n. 123 del 1998), essendo invece rilevante e decisva la questione della efficacia della legge nel tempo, pure accennata nella motivazione del decreto e correttamente colta da parte ricorrente, che infatti denuncia la violazione dell’art. 11 delle Preleggi.

1.2.2. Poiché parte ricorrente non mette in discussione che la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 fonte del credito insinuato al passivo è da ravvisare nel contratto di finanziamento del 30.7.1996, la questione si riduce alla possibilità di applicare una norma istitutiva di un nuovo privilegio a un credito sorto prima dell’introduzione di quella norma nell’ordinamento.

Ebbene, su tale questione si è già espressa questa Corte, affermando il condivisibile principio secondo cui – a meno che non si tratti di una norma meramente interpretativa di una disposizione previgente – un nuovo privilegio si applica soltanto ai crediti sorti dopo la sua introduzione nell’ordinamento e non anche a quelli sorti precedentemente.

Si guarda, in altri termini, alla normativa vigente nel momento in cui il credito sorge e non a quella vigente nel momento in cui l’obbligazione è inadempiuta o il credito diventa esigibile o il creditore agisce in via esecutiva.

Ciò è stato affermato, in particolare, con riguardo al credito dell’imprenditore artigiano, modificato nei suoi presupposti dalla riforma dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. apportata dall’art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2012 (Cass. nn. 11154/2012; S.u. 5685/2015; 22593/2015), e con riguardo all’estensione del privilegio del credito per la retribuazione del professionista agli accessori per rivalse previdenziale ed IVA (Cass. n. 6908/2022).

Del resto, quando la legge ha inteso disporre l’applicazione del nuovo privilegio «anche per i crediti sorti anteriormente», lo ha fatto in modo esplicito, come è avvenuto per l’estensione dei F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 privilegi dei crediti tributari a tutti gli accessori del credito principale (art. 23, commi 37 e ss., del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011; disposizioni dichiarate illegittime da Corte cost. n. 170/2013, nella sola parte in cui facevano prevalere l’efficacia retroattiva del nuovo privilegio anche sul valore di giudicato endofallimentare di una definitiva ammissione al passivo del credito in via chirografaria).

1.2.3. In conclusione, poiché l’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 non contiene una disposizione che preveda l’applicazione del privilegio anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, non sussite affatto la denunciata violazione dell’art. 11 Preleggi – che anzi stabilisce il principio della naturale irretroattività della legge – e bene ha fatto il Tribunale di Avezzano a non riconoscere l’invocato privilegio generale al credito della ricorrente.

2. Respinto il ricorso, non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 562/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Libertà n. 10, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, per procura in calce al ricorso, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Il credito venne ammesso al passivo con il richiesto rango ipotecario, ma ignorando – e quindi disattendendo – la richiesta di ammissione anche con il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998. Per questo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione allo stato passivo che venne però respinta dal Tribunale di Avezzano, con il decreto qui oggetto di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dopo essersi attivamente difeso nel giudizio di merito, è rimasto intimato nel presente grado di legittimità.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in due motivi, ciascuno dei quali volto ad aggredire una delle due autonome rationes decidendi che il Tribunale di Avezzano ha posto a fondamento della sua decisione. Il Tribunale, infatti, da un lato, ha sostenuto la tesi secondo cui il privilegio generale invocato dalla parte ricorrente si applicarebbe solo in caso di provvedimento di revoca dell’agevolazione finanziaria per la riscontrata mancanza dei relativi presupposti di legge, e non anche nel caso di semplice inadempimento o di successivo fallimento della parte finanziata; dall’altro lato, ha affermato che il privilegio di cui al d.lgs. n. 123 del 1998 non potrebbe essere riconosciuto a un credito derivante da un finanziamento concesso ed erogato prima dell’entrata in vigore di quel testo legislativo. 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l’art. 9, comma 4 e comma 1, in relazione al comma 5, del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123, da intendersi anche come vizio di legge per omessa motivazione e/o motivazione apparente, manifesta o irriducibile contraddittorietà». La parte ritiene errata l’interpretazione restrittiva della disposizione di legge fatta propria dal giudice a quo, in quanto il sopravvenuto fallimento della parte beneficiaria del finanziamento agevolato dovrebbe essere F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 considerata, a tutti gli effetti, una causa di revoca ex lege dell’agevolazione, stanti la conseguente cessazione dell’attività d’impresa e la connessa impossibilità di perseguire lo scopo cui la provvidenza pubblica era finalizzata. 1.1.1. Il motivo sarebbe in se stesso fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che anzi ritiene indistintamente applicabile il privilegio generale in questione in ogni caso di inadempimento degli obblighi restitutori assunti con il finanziamento agevolato (Cass. nn. 9926/2018; 6508/2020). Tuttavia, la fondatezza di questo motivo risulta irrilevante, rendendo il motivo stesso inammissibile per carenza di interesse a proporlo, in considerazione dell’infondatezza del secondo motivo, che lascia intatta la seconda, autonoma e sufficiente ratio decidendi posta a fondamento del decreto impugnato. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16.3.1942, n. 262), in relazione all’applicabilità dell’art. 9 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123, al Contratto di finanziamento ai sensi del D.L. 31.1.1995, n. 26, intercorso tra le parti il 30.7.1996». La parte sostiene che – una volta appurato che il finanziamento di cui qui si discute rientra nella categoria generale dei finanziamenti agevolati cui si riferisce il privilegio generale introdotto dal d.lgs. n. 123 del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 1998 – tale privilegio dovrebbe essere riconosciuto anche se il finanziamento era già stato erogato prima dell’emanazione della nuova normativa, perché si tratterebbe di disciplinare gli effetti della revoca (implicita) del finanziamento, che è intervenuta dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. 1.2.1. Il motivo è infondato e la decisione del Tribunale di Avezzano deve essere pertanto confermata, anche se con una motivazione parzialmente diversa rispetto a quanto esposto nel decreto impugnato. Il giudice a quo, nel valorizzare la «peculiarità» della fattispecie consistente nel fatto che «la parte invoca l’applicabilità di un privilegio preveduto da legge posteriore all’erogazione del credito», ha ricordato, per disattendere tale pretesa, il carattere tassativo delle disposizioni che introducono privilegi e la prudenza necessaria anche nel proporne un’interpretazione estensiva. Si tratta, tuttavia, di una considerazione non pertinente al caso di specie (posto che non è in discussione la possibilità di inquadrare i finanziamenti concessi dalla ricorrente nell’ambito delle agevolazioni considerate dal d.lgs. n. 123 del 1998), essendo invece rilevante e decisva la questione della efficacia della legge nel tempo, pure accennata nella motivazione del decreto e correttamente colta da parte ricorrente, che infatti denuncia la violazione dell’art. 11 delle Preleggi. 1.2.2. Poiché parte ricorrente non mette in discussione che la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 fonte del credito insinuato al passivo è da ravvisare nel contratto di finanziamento del 30.7.1996, la questione si riduce alla possibilità di applicare una norma istitutiva di un nuovo privilegio a un credito sorto prima dell’introduzione di quella norma nell’ordinamento. Ebbene, su tale questione si è già espressa questa Corte, affermando il condivisibile principio secondo cui – a meno che non si tratti di una norma meramente interpretativa di una disposizione previgente – un nuovo privilegio si applica soltanto ai crediti sorti dopo la sua introduzione nell’ordinamento e non anche a quelli sorti precedentemente. Si guarda, in altri termini, alla normativa vigente nel momento in cui il credito sorge e non a quella vigente nel momento in cui l’obbligazione è inadempiuta o il credito diventa esigibile o il creditore agisce in via esecutiva. Ciò è stato affermato, in particolare, con riguardo al credito dell’imprenditore artigiano, modificato nei suoi presupposti dalla riforma dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. apportata dall’art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2012 (Cass. nn. 11154/2012; S.u. 5685/2015; 22593/2015), e con riguardo all’estensione del privilegio del credito per la retribuazione del professionista agli accessori per rivalse previdenziale ed IVA (Cass. n. 6908/2022). Del resto, quando la legge ha inteso disporre l’applicazione del nuovo privilegio «anche per i crediti sorti anteriormente», lo ha fatto in modo esplicito, come è avvenuto per l’estensione dei F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 privilegi dei crediti tributari a tutti gli accessori del credito principale (art. 23, commi 37 e ss., del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011; disposizioni dichiarate illegittime da Corte cost. n. 170/2013, nella sola parte in cui facevano prevalere l’efficacia retroattiva del nuovo privilegio anche sul valore di giudicato endofallimentare di una definitiva ammissione al passivo del credito in via chirografaria). 1.2.3. In conclusione, poiché l’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 non contiene una disposizione che preveda l’applicazione del privilegio anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, non sussite affatto la denunciata violazione dell’art. 11 Preleggi – che anzi stabilisce il principio della naturale irretroattività della legge – e bene ha fatto il Tribunale di Avezzano a non riconoscere l’invocato privilegio generale al credito della ricorrente. 2. Respinto il ricorso, non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 562/2017 Numero sezionale 1867/2022 Numero di raccolta generale 18695/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 titolo di contributo unificato pari
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