CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27258/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15651/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n. 120/2023 depositata il 30/01/2023. Avviso di accertamento –ritenuta alla fonte – Impugnazione - rimessione in termini Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate,in data 12 dicembre 2019, notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2014, recuperava la ritenuta alla fonte con riferimento ai redditi di capitale dei fiducianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La società – assumendo di essere venuta a conoscenza dell’atto impositivo solo in data 13 novembre 2020, in occasione della consultazione del fascicolo relativo all’istanza di fallimento avanzata dall’Agenzia delle entrate – in data 26 novembre 2020 , avanzava istanza di annullamento in autotutela alla quale non riceveva riscontro e successivamente impugnava l’atto impositivo innanzi alla CTP di Vicenza. 2. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, exart. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tardivamente presentato e la CTR confermava la sentenza, così rigettando l’appello della contribuente.Osservava sul punto che la contribuente era già a conoscenza del fatto che l’ufficio aveva mosso delle contestazioni nei suoi confronti (infatti in data 12 dicembre 2019 aveva partecipato al contraddittorio endoprocedimentale); che l’avviso di accertamento era stato notificato a mezzo pec il 16 dicembre 2019, ma che la destinataria non era riuscita ad aprire l’allegato; che, tuttavia, non si era preoccupata, come invece avrebbe dovuto e potuto, di richiedere all’Ufficio quale fosse l’oggetto della PEC; che, di conseguenza le motivazioni addotte non erano sufficienti a consentire una rimessione in termini. Avverso la sentenza di secondo grado la società contribuente ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 1. Con il primo motivo lacontribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.e per violazione dell’art. 29, comma 1, lett. a) e b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Critica la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile il ricorso in primo grado, sebbene la tardiva impugnazione dell’atto impositivo non le fosse imputabile.Ribadisce sul punto che era venuta a conoscenza dell’avviso di accertamento, notificatole a mezzo pec, solo in data 13 novembre 2020, «in quanto a causa di un bug (scoperto successivamente) di una versione di Thunderbird alcuni allegati delle PEC in formato “.p7m” non venivano visualizzati in allegato alla PEC stessa, sebbene in realtà presenti»; che solo d opo un intervento tecnico complesso sul proprio computer, era riuscita a visionare e stampare l’allegato della pec (contenente l’avviso di accertamento) e senza indugio in data 26 novembre 2020, aveva inviato, a mezzo pec, istanza di autotutela per l’annullamento e istanza ai sensi della legge n. 241 del 1990 e in data 30novembre 2020 aveva notificato il ricorso all’Agenzia delle Entrate di Vicenza, costituendosi lo stesso giorno. Aggiunge che,contrariamente a quanto affermato dalla CTR, aveva prodotto sia nel corso del giudizio di primo grado e sia nel giudizio di secondo grado,una perizia tecnica informatica con la quale era stata evidenziata la non visibilità dell’avviso di accertamento nella casella pec. Aggiunge che il ricorso doveva considerarsi ammissibile tenuto conto anche della mancata notifica della intimazione di pagamento, così come prevista dall’art.29, comma 1, lettera a), d.l. n. 78 del 2010 e della mancata comunicazione da parte dell’Ente di Riscossione dell’avviso di presa in carico di cui alla successiva lett. b). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la nullità dell’avviso di accertam e nto per violazione degli artt. 23, 25 e 64, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli art. 13 e 14 d.lgs. 28 dicembre 1997, n. 471 e dell’art. 1294cod. civ. Assume che, el corso del giudizio, aveva eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione degli artt.23 e 25 d.P.R. n. 600 del 1973 ma che tale eccezione non era stata esaminata. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la nullità dell’atto per violazione dell’art. 2697 cod. civ. Con una prima censura, assume che i giudici non hanno rilevato e non si sono pronunciati sulla violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e che,contrariamente a quanto affermato in sentenza, sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo grado, oltre a giustificare il ritardo, lo aveva anche documentato e provato depositando una perizia tecnica informatica. Con una seconda censura osserva che l’Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio non aveva mai prodotto in giudizio alcun atto notificato ai fiducianti relativamente al mancato versamento della ritenuta d’acconto essendo nella fattispecie vigente il sistema della solidarietà tra sostituto d’imposta e sostituito così come previsto espressamente dalle norme di legge. Inoltre, non ha mai depositato l’avviso di accertamento o gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei fiducianti a seguito delle indagini finanziarie. 4. Il primo motivo– se pure ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla contoricorrente, vertendo sull’interpretazione dell’istituto della rimessione in termini –è infondato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 4.1. L’istituto della rimessione in termini è stato dapprima previsto dall’art. 184-bis proc. civ. e, quindi, in via generale dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito dell’abrogazione della precedente disposizione ad opera dell’art. 46 della l. n. 69 del 2009. In entrambi i casi,l’istituto si applica anche al processo tributario e opera –anche nella vigenza dell’art. 184 bis proc. civ., da interpretarsi estensivamente –sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione delle sentenze del giudice tributario o dei provvedimenti sostanziali(tra le tante Cass.10/05/2022, n. 14779 Cass. 17/06/2021 n. 17237; Cass. 21/02/2020 n. 4585); 4.2. L’istituto della rimessione in termini richiede, in primo luogo, una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non imputabile(Cass. 01/03/2019 n 6102. ) , tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa(Cass.05/08/2021, n. 22342;Cass. 29/09/2016 n. 19290 .) In secondo luogo,l’istituto presuppone la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi(Cass. 09/08/2019, n. 21304; Cass. 16/10/2015, n. 20992), riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già di un’impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà(Cass. sez. U . 04/02/2021 . n. 2610; Cass.04/12/2020, n. 27773). 4.3. La motivazione resa dalla CTR è nel senso di escludere detto secondo presupposto. La CTR, infatti, dopo aver affermato che il contribuente non aveva nemmeno in secondo grado giustificato la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 tardività del ricorso, ha evidenziato che lo stesso avrebbe potuto e dovuto, una volta ricevuta la pec con l’allegato che non era riuscito ad aprire, chiederne copia all’Ufficio. 4.4. La censura mossa dal contribuente, incentrata sulla ragione tecnica –comprovata da perizia giurata – che aveva reso impossibile l’apertura dell’allegato contenente l’atto impositivo, non coglie, pertanto, la ratio deicdendi della sentenza impugnata che si fonda sul diverso presupposto per il quale, una volta constatata l’impossibilità di accedere al file allegato, la contribuente, la quale avendo partecipato al contraddittorio endo-procedimentale era già a conoscenza delle contestazioni mosse dall’Ufficio, avrebbe dovuto attivarsi presso l’Ufficio per conoscerne il contenuto. 4.5. La ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata è, per altro, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, la quale, come detto, è costante nell’affermare che l 'istituto dellarimessione in termini presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza – e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione. Quanto, poi, alla ricorrenzadi un impedimento assoluto, questa Corte, a sezioni unite, ha precisato che il relativo accertamento compete al giudice delmerito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. sez. U.,11/03/2025, n. 6431). 5. Le ulteriori censure e gli ulteriori motivi restano, di conseguenza assorbitidalla conferma della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’atto impositivo in quanto tardiva. 6. Ne consegue, il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell