CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DeiChimici E Fisici,dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoDaniela Jouvenal unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.753/2022 depositatail 17/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 9600/2023Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 13159/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (in ragione del fatto che la decisione è fondata su recentiprecedenti di legittimità); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 06/05/2026Gabriella Marchese