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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 42048/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentita le conclusioni del PG Iiine-sivnvv,-1, ,1-,. t ce n trefiterthchtfErnsTM [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Lucca ha applicato, su richiesta delle parti, la pena concordata ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale in relazione a fattispecie di rapina aggravata, porto di armi e furto in abitazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2).

Il ricorrente rileva che il contestato porto in luogo pubblico di una pistola replica dell'originale tipo revolver priva del tappo rosso non poteva comunque rientrare nel fuoco dell'articolo 2-7 della legge 895/1967 in quanto tale disposizione fa riferimento ad armi di caratteristiche diverse rispetto a quelle di cui quella incriminata costituiva la replica.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Infatti, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge. (Sez. 2, Sentenza n. 2922 del 10/12/2019 - dep. 24/01/2020 - Rv. 277966 - 01).

Si tratta di illecito ontologicamente diverso da quello richiamato in sede di contestazione che prevede pena di natura ed entità diverse (arresto da un mese ad un anno e ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila nel caso dell'art. 4 1.110/1975; reclusione da otto mesi a 5 anni e quattro mesi e multa da 2000 a 13333 C nel caso dell'illecito previsto dalla legge 865/1967).

Nemmeno può porsi in dubbio l'evidenza dell'errore nella qualificazione giuridica non potendosi porre indubbio che l'oggetto della ocntestazione in fatto risulta essere un'arma giocattolo priva del tappo rosso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 4}-e estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentita le conclusioni del PG Iiine-sivnvv,-1, ,1-,. t ce n trefiterthchtfErnsTM [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Lucca ha applicato, su richiesta delle parti, la pena concordata ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale in relazione a fattispecie di rapina aggravata, porto di armi e furto in abitazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2). Il ricorrente rileva che il contestato porto in luogo pubblico di una pistola replica dell'originale tipo revolver priva del tappo rosso non poteva comunque rientrare nel fuoco dell'articolo 2-7 della legge 895/1967 in quanto tale disposizione fa riferimento ad armi di caratteristiche diverse rispetto a quelle di cui quella incriminata costituiva la replica. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Infatti, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge. (Sez. 2, Sentenza n. 2922 del 10/12/2019 - dep. 24/01/2020 - Rv. 277966 - 01). Si tratta di illecito ontologicamente diverso da quello richiamato in sede di contestazione che prevede pena di natura ed entità diverse (arresto da un mese ad un anno e ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila nel caso dell'art. 4 1.110/1975; reclusione da otto mesi a 5 anni e quattro mesi e multa da 2000 a 13333 C nel caso dell'illecito previsto dalla legge 865/1967). Nemmeno può porsi in dubbio l'evidenza dell'errore nella qualificazione giuridica non potendosi porre indubbio che l'oggetto della ocntestazione in fatto risulta essere un'arma giocattolo priva del tappo rosso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 4}-e estensore I
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