CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 19509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.446/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ADDOLORATA, in persona del legale rap p. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del legale rapp. p.t, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.G. BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendecome da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2524/2020depositata il 26/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 26/05/2020, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, dichiarato il difetto di legittimazione a contraddire della AUSL Roma 5 e della Regione [OSCURATO:PERSONA], aveva respinto nei confronti della restante convenuta l’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] - Addolorata” (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) la domanda di pagamento della somma di euro 435.021,25=, a saldo del corrispettivo di prestazioni di riabilitazione motoria erogate nel dicembre 2007, ad opera della propria cedente [OSCURATO:PERSONA], sulla considerazione che [OSCURATO:PERSONA], malgrado l’eccezione avversaria di inadempimento sul punto, non avesse dato riscontro di avere effettivamente erogato le prestazioni in parola. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. L’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] –Addolorata”, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la ASL Roma 5 hanno replicato con separati controricorsi. Ciascuna parteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della regola sull’assolvimento e sulla distribuzione dell’onere probatorio; violazione degli artt.115, 116 cod.proc.civ., nonché dell’art.2697 cod.civ. 2.2.-La censura riguarda la statuizione con cui la Corte di appello ha ritenuto che il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla pretesa genericità dell’exceptio inademplimenti avversaria non avesse chiarito né tale profilo di genericità, né sotto quale profilo non le avesse consentito di percepire la riferibilità dell’eccezione al mancato adempimento delle controprestazioni a suo carico. A parere della ricorrente la decisione sarebbe frutto di una mancata analisi e valutazione delle difese delle controparti sin dal primo grado di giudizio, in contrasto con le disposizioni codicistiche invocate, come cerca di illustrare riportando le difese avverse svolte in primo grado. Sotto questo profilo la censura è inammissibile perché non si appunta sulla statuizione indicata, né la contrasta mediante adeguata illustrazione del motivo di gravame svolto e della sua specificità, in violazione del principio secondo il quale «L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello.» (Cass.n. 24048/2021; Cass. n. 3612/2022). Va aggiunto, inoltre, che inammissibilmente la ricorrente sollecita questa Corte a valutare direttamente la difese svolte dalle convenute in primo grado e la posizione processuale dalle stesse assunta, dalle quali – a suo dire – si sarebbe dovuto dedurre che l’[OSCURATO:PERSONA] in quanto incaricata dei pagamenti non era soggetto tenuto alla verifica della correttezza delle prestazioni e della contabilizzazione dell’assistenza, e ciò senza nemmeno allegare che tali questioni erano già state tempestivamente prospettate in fase di merito mediante specifico gravame sottoposto alla Corte di appello. 2.3.- Sotto altro profilo la censura critica la esclusione della valenza probatoria delle schede RAD, prodotte unitamente alle fatture, deducendo che non erano state sollevate eccezioni dalle controparti in merito e che le parti non avevano eccepito l’inadempimento delle prestazioni. Per questo aspetto il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Infatti, la Corte di appello – ravvisando anche sul punto la genericità del motivo di gravame - ha affermato che la deducente UBI non aveva «replicato alcunchè a fronte del rilievo, viceversa formulato nella sentenza gravata, circa la connotazione unilaterale di siffatta documentazione…» (fol. 5 della sent.imp.) costituita dalle due fatture e dai due prospetti redatti con programma Excel, di guisa che l’invocazione del principio di non contestazione risulta del tutto estraneo alla statuizione sul punto. 3.1.- Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.345 cod.proc.civ. La censura concerne la statuizione con cui la Corte territorialeha ritenuto tardiva la produzione documentale concernente “l’accordo in data 11 ottobre 2011, recepito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con decreto n.26/12 e che avrebbe rimodulato il budget dell’assistenza riabilitativa per il triennio 2007-2010”, perché avvenuta in pendenza dei termini di cui all’art.190 cod.proc.civ. previsti per il deposito delle memorie conclusionali. La ricorrente deduce che la produzione sarebbe avvenuta con il primo atto utile, dopo le barriere istruttorie, e che riguardava un atto da ritenersi “indispensabile” per la decisione ed invoca l'applicazione dell'articolo 345 cod.proc.civ. Deduce anche che i documenti sarebbero stati prodotti già in primo grado e poi nuovamente in appello. 3.2.- Il motivo è inammissibile perché non conforme alla previsione di cui all’art.366 cod.proc.civ. Non è specificato quando sarebbe avvenuta la produzione e sulla scorta di quale elemento fattuale tale data sarebbe coincisa con il primo atto utile ed anzi – contraddittoriamente - si assume che la produzione sarebbe avventa sia in primo, che in secondo grado. 4.-In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato per la ricorrente principale, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019). P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 6.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della