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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 giugno 1959

Cassazione n. 38010/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E- / e. o [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n 4 cod. pen. 2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'unico elemento a fondamento dell'ipotesi accusatoria è l'inserimento nel cellulare di una scheda telefonica intestata al ricorrente, senza che sia stato reperito un contratto o un modulo di attivazione di tale scheda, senza il quale non è possibile riferire la scheda telefonica al ricorrente, considerato il dilagante fenomeno delle schede fittiziamente intestate.

È stato inoltre trascurato l'esito negativo della perquisizione domiciliare e veicolare.

Viene inoltre in rilievo la mancata acquisizione dei tabulati telefonici, non trasmessi dalla Questura di Enna, dai quali avrebbero potuto evincersi i luoghi frequentati dal soggetto entrato in possesso del cellulare di proprietà della persona offesa nonché i numeri telefonici delle persone che entravano in contatto con la predetta utenza.

Va inoltre considerata la divergenza tra la residenza indicata nell'anagrafica per tabulato, via [OSCURATO:PERSONA] 140, e quella risultante dall'anagrafica del Comune di Enna, via [OSCURATO:PERSONA] 197, emergendo dalla documentazione in atti prodotta dalla difesa che nel 2006 il ricorrente ha trasferito la sua residenza dal civico 140 al civico 197 di via [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna verifica è stata effettuata sul trattamento dei dati personali che veniva effettuato nel centro di telefonia di Catania in cui risulta attivata la scheda telefonica in esame.

Nessun controllo nemmeno sui numeri di telefono in uso all'imputato.

2.1. Non è ravvisabile neanche l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., poiché detta aggravante non ricorre laddove il derubato si trovi in altro luogo rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso.

Anche le Sezioni unite hanno chiarito che se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore o della mancanza di custodia del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano stati cagionati dall'autore né accompagnati da altre modalità insidiose, non sussiste la circostanza aggravante della destrezza.

2.2. Ingiustificatamente non è stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., applicabile laddove si escluda l'aggravante della destrezza, considerando anche il modesto valore economico del bene oggetto di furto e l'occasionalità della condotta.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.3.

Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico ( Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011,Rv. 251516).

2. Nel caso in disamina, l'apparato concettuale posto a base della sentenza impugnata non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità.

La Corte territoriale si è infatti limitata a rilevare come, nei giorni successivi alla consumazione del furto, nel telefono sottratto alla persona offesa fosse stata inserita una sim card che da successivi accertamenti investigativi risultò attivata a nome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

L'apparato giustificativo del decisum non può però ridursi alla semplice riproduzione delle risultanze acquisite, dovendo il giudice elaborare sotto il profilo logico il materiale probatorio disponibile e dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Sez. 6, n. 34042 del 11-2-2008, Napolitano).

In questa prospettiva, non può non rilevarsi come difetti una adeguata disamina della tematica relativa alla sussistenza o meno di elementi di verifica dell'asserto secondo cui era stato effettivamente l'imputato ad attivare la sim-card in esame.

Al riguardo, il giudice a quo, pur dando atto della circostanza che la Vodafone avesse fornito risposta negativa alle richieste rivoltele, attestando la mancata archiviazione del modulo di attivazione del numero in esame, illogicamente ha ritenuto che tale circostanza escludesse soltanto l'inserimento in archivio della relativa pratica, senza considerare che ciò precludeva la possibilità di verificare se colui che aveva chiesto l'attivazione della scheda avesse o meno presentato un documento di identità - e nell'affermativa quale - , di rilevarne gli estremi, di verificare la sottoscrizione del modulo, con la conseguente possibilità di disporre accertamenti su di essa, e di effettuare ogni altro controllo utile.

Viceversa dall'apparato argomentativo della pronuncia in commento non si evince che il giudice a quo si sia posto il problema di verificare l'identità di colui che aveva attivato la sim card in disamina, essendosi limitata la Corte d'appello a liquidare la questione con la semplice affermazione che "per l'attivazione di una scheda telefonica occorre presentare un documento di identità e fornire all'operatore i propri dati personali", del tutto avulsa dal caso di specie, nel quale, sulla base di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nessuna verifica è stata effettuata al riguardo.

Tanto più che il giudice espressamente afferma che nessun controllo era stato effettuato nemmeno sui numeri entrati in contatto con quello attivato e dunque ammette che la verifica se si trattasse o meno di numeri riconducibili a persone che avevano rapporti con l'imputato non era stata effettuata.

Del tutto apoditticamente poi il giudice a quo afferma l'irrilevanza delle discrepanze sull'effettiva residenza dell'imputato e dei risultati negativi delle perquisizioni effettuate nell'abitazione e all'interno dell'autovettura a lui in uso, senza per nulla spiegare le ragioni di tale asserita irrilevanza.

Né emerge dalla motivazione della pronuncia impugnata che la Corte d'appello si sia interrogata sull'intrinseca verosimiglianza della prospettazione secondo la quale un soggetto prima rubi un telefono e poi vi inserisca una scheda telefonica a lui intestata, con la pressoché totale certezza di essere scoperto.

3. La Corte territoriale avrebbe quindi dovuto chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva secondo la quale non vi erano prove sufficienti che fosse stato proprio l'imputato ad attivare l'utenza in questione.

Questa prospettazione era perfettamente in linea con le risultanze acquisite ed enucleabili dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina, in ordine alla mancata acquisizione del modulo di attivazione, alla mancata verifica sui numeri entrati in contatto con l'utenza attivata e all'esito negativo della perquisizione locale e veicolare espletata.

Qualora dunque la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificarnente, dimostrandone in modo rigoroso l'inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo.

Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla solidità della piattaforma probatoria a sostegno della declaratoria di responsabilità ed alla implausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria.

La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima (Sez. 1,n.4111 del 24-10-2011, Rv. 251507).

Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'«oltre il ragionevole dubbio», soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 17921 del 3-3-2010, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 del 8-5-2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763).

La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta (Sez. 4, n.30862 del 17-6-2011, Rv. 250903; Sez. 4, n. 48320 del 12-11-2009, Rv. 245879).

Obbligo che, nel caso sub iudice , non può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello, che si è trincerata dietro l'apodittica affermazione secondo cui l'intestazione della scheda era un dato probatorio "certo, decisivo, incontrovertibile e insuscettibile di equivoci", addirittura ponendo a carico della difesa l'assolvimento dell'onere di dare "prova, con elementi concreti e convincenti, che un altro soggetto avesse attivato la sim-card all'insaputa dell'odierno imputato", con evidente inversione dell'onere della prova.

Viceversa, il giudice di merito avrebbe dovuto chiedersi se le risultanze processuali, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cass., 25-6-1996, Cotoli, Rv. 206131).

Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della r razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez.

U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).

3. È fondato anche il secondo motivo di ricorso.

L'aggravante della destrezza non richiede necessariamente l'uso di un' eccezionale abilità, per cui il derubato non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione (Sez. 5, n. 16276 del 16-3- 2010, Rv.247262; Sez. 4, n. 31973 del 20-5-2009, Rv. 244862), essendo sufficiente una condotta in grado di superare la vigilanza ordinaria dell'uomo medio (Sez. 1, 9-12-1994, Gaeta; Sez. 2, 9-3-1984, Porzio).

Ne deriva che sussiste l'aggravante della destrezza qualora venga posta in essere un'azione di disturbo per distrarre la vittima e commettere il furto ( Sez. 4, n. 13074 del 17- 3-2009, Rv. 243876).

Tuttavia, Sez.

U, 27/4/2017, Quarticelli, ha condivisibilmente fornito risposta negativa al quesito se, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sia configurabile quando l'agente si limiti ad "approfittare" di una situazione oggettiva di temporanea distrazione della persona offesa.

Nel caso in esame, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che l'imputato si limitò ad impossessarsi del telefono cellulare, dimenticato pochi minuti prima dal Fasciana su una panchina di una piazza del centro cittadino di Enna.

E il giudice a quo non spiega sotto quale profilo tale_ gesto abbia implicato una "innegabile agilità e rapidità motoria", essendosi sostanziato, secondo quanto risulta dalla ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, nella semplice apprensione del telefono, senza che il giudice a quo chiarisca se la persona offesa si trovava sul posto, se vi erano altre persone e qualunque altra circostanza idonea a chiarire se la condotta abbia richiesto o meno - e in qual modo - una qualche astuzia o abilità.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina dell'ultimo motivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E- / e. o [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n 4 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'unico elemento a fondamento dell'ipotesi accusatoria è l'inserimento nel cellulare di una scheda telefonica intestata al ricorrente, senza che sia stato reperito un contratto o un modulo di attivazione di tale scheda, senza il quale non è possibile riferire la scheda telefonica al ricorrente, considerato il dilagante fenomeno delle schede fittiziamente intestate. È stato inoltre trascurato l'esito negativo della perquisizione domiciliare e veicolare. Viene inoltre in rilievo la mancata acquisizione dei tabulati telefonici, non trasmessi dalla Questura di Enna, dai quali avrebbero potuto evincersi i luoghi frequentati dal soggetto entrato in possesso del cellulare di proprietà della persona offesa nonché i numeri telefonici delle persone che entravano in contatto con la predetta utenza. Va inoltre considerata la divergenza tra la residenza indicata nell'anagrafica per tabulato, via [OSCURATO:PERSONA] 140, e quella risultante dall'anagrafica del Comune di Enna, via [OSCURATO:PERSONA] 197, emergendo dalla documentazione in atti prodotta dalla difesa che nel 2006 il ricorrente ha trasferito la sua residenza dal civico 140 al civico 197 di via [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna verifica è stata effettuata sul trattamento dei dati personali che veniva effettuato nel centro di telefonia di Catania in cui risulta attivata la scheda telefonica in esame. Nessun controllo nemmeno sui numeri di telefono in uso all'imputato. 2.1. Non è ravvisabile neanche l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., poiché detta aggravante non ricorre laddove il derubato si trovi in altro luogo rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso. Anche le Sezioni unite hanno chiarito che se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore o della mancanza di custodia del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano stati cagionati dall'autore né accompagnati da altre modalità insidiose, non sussiste la circostanza aggravante della destrezza. 2.2. Ingiustificatamente non è stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., applicabile laddove si escluda l'aggravante della destrezza, considerando anche il modesto valore economico del bene oggetto di furto e l'occasionalità della condotta. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico ( Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011,Rv. 251516). 2. Nel caso in disamina, l'apparato concettuale posto a base della sentenza impugnata non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità. La Corte territoriale si è infatti limitata a rilevare come, nei giorni successivi alla consumazione del furto, nel telefono sottratto alla persona offesa fosse stata inserita una sim card che da successivi accertamenti investigativi risultò attivata a nome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. L'apparato giustificativo del decisum non può però ridursi alla semplice riproduzione delle risultanze acquisite, dovendo il giudice elaborare sotto il profilo logico il materiale probatorio disponibile e dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Sez. 6, n. 34042 del 11-2-2008, Napolitano). In questa prospettiva, non può non rilevarsi come difetti una adeguata disamina della tematica relativa alla sussistenza o meno di elementi di verifica dell'asserto secondo cui era stato effettivamente l'imputato ad attivare la sim-card in esame. Al riguardo, il giudice a quo, pur dando atto della circostanza che la Vodafone avesse fornito risposta negativa alle richieste rivoltele, attestando la mancata archiviazione del modulo di attivazione del numero in esame, illogicamente ha ritenuto che tale circostanza escludesse soltanto l'inserimento in archivio della relativa pratica, senza considerare che ciò precludeva la possibilità di verificare se colui che aveva chiesto l'attivazione della scheda avesse o meno presentato un documento di identità - e nell'affermativa quale - , di rilevarne gli estremi, di verificare la sottoscrizione del modulo, con la conseguente possibilità di disporre accertamenti su di essa, e di effettuare ogni altro controllo utile. Viceversa dall'apparato argomentativo della pronuncia in commento non si evince che il giudice a quo si sia posto il problema di verificare l'identità di colui che aveva attivato la sim card in disamina, essendosi limitata la Corte d'appello a liquidare la questione con la semplice affermazione che "per l'attivazione di una scheda telefonica occorre presentare un documento di identità e fornire all'operatore i propri dati personali", del tutto avulsa dal caso di specie, nel quale, sulla base di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nessuna verifica è stata effettuata al riguardo. Tanto più che il giudice espressamente afferma che nessun controllo era stato effettuato nemmeno sui numeri entrati in contatto con quello attivato e dunque ammette che la verifica se si trattasse o meno di numeri riconducibili a persone che avevano rapporti con l'imputato non era stata effettuata. Del tutto apoditticamente poi il giudice a quo afferma l'irrilevanza delle discrepanze sull'effettiva residenza dell'imputato e dei risultati negativi delle perquisizioni effettuate nell'abitazione e all'interno dell'autovettura a lui in uso, senza per nulla spiegare le ragioni di tale asserita irrilevanza. Né emerge dalla motivazione della pronuncia impugnata che la Corte d'appello si sia interrogata sull'intrinseca verosimiglianza della prospettazione secondo la quale un soggetto prima rubi un telefono e poi vi inserisca una scheda telefonica a lui intestata, con la pressoché totale certezza di essere scoperto. 3. La Corte territoriale avrebbe quindi dovuto chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva secondo la quale non vi erano prove sufficienti che fosse stato proprio l'imputato ad attivare l'utenza in questione. Questa prospettazione era perfettamente in linea con le risultanze acquisite ed enucleabili dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina, in ordine alla mancata acquisizione del modulo di attivazione, alla mancata verifica sui numeri entrati in contatto con l'utenza attivata e all'esito negativo della perquisizione locale e veicolare espletata. Qualora dunque la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificarnente, dimostrandone in modo rigoroso l'inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo. Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla solidità della piattaforma probatoria a sostegno della declaratoria di responsabilità ed alla implausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima (Sez. 1,n.4111 del 24-10-2011, Rv. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'«oltre il ragionevole dubbio», soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 17921 del 3-3-2010, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 del 8-5-2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta (Sez. 4, n.30862 del 17-6-2011, Rv. 250903; Sez. 4, n. 48320 del 12-11-2009, Rv. 245879). Obbligo che, nel caso sub iudice , non può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello, che si è trincerata dietro l'apodittica affermazione secondo cui l'intestazione della scheda era un dato probatorio "certo, decisivo, incontrovertibile e insuscettibile di equivoci", addirittura ponendo a carico della difesa l'assolvimento dell'onere di dare "prova, con elementi concreti e convincenti, che un altro soggetto avesse attivato la sim-card all'insaputa dell'odierno imputato", con evidente inversione dell'onere della prova. Viceversa, il giudice di merito avrebbe dovuto chiedersi se le risultanze processuali, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cass., 25-6-1996, Cotoli, Rv. 206131). Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della r razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). 3. È fondato anche il secondo motivo di ricorso. L'aggravante della destrezza non richiede necessariamente l'uso di un' eccezionale abilità, per cui il derubato non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione (Sez. 5, n. 16276 del 16-3- 2010, Rv.247262; Sez. 4, n. 31973 del 20-5-2009, Rv. 244862), essendo sufficiente una condotta in grado di superare la vigilanza ordinaria dell'uomo medio (Sez. 1, 9-12-1994, Gaeta; Sez. 2, 9-3-1984, Porzio). Ne deriva che sussiste l'aggravante della destrezza qualora venga posta in essere un'azione di disturbo per distrarre la vittima e commettere il furto ( Sez. 4, n. 13074 del 17- 3-2009, Rv. 243876). Tuttavia, Sez. U, 27/4/2017, Quarticelli, ha condivisibilmente fornito risposta negativa al quesito se, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sia configurabile quando l'agente si limiti ad "approfittare" di una situazione oggettiva di temporanea distrazione della persona offesa. Nel caso in esame, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che l'imputato si limitò ad impossessarsi del telefono cellulare, dimenticato pochi minuti prima dal Fasciana su una panchina di una piazza del centro cittadino di Enna. E il giudice a quo non spiega sotto quale profilo tale_ gesto abbia implicato una "innegabile agilità e rapidità motoria", essendosi sostanziato, secondo quanto risulta dalla ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, nella semplice apprensione del telefono, senza che il giudice a quo chiarisca se la persona offesa si trovava sul posto, se vi erano altre persone e qualunque altra circostanza idonea a chiarire se la condotta abbia richiesto o meno - e in qual modo - una qualche astuzia o abilità. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina dell'ultimo motivo