CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14753/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Porto ghesi n.1 2 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresenta to e dif eso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- Cartella-termini-[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3037 / 34 /1 6 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, depositata il 7 settembre2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle cartelle di pagamento relative a IVA, ILOR, IRPEF e SSN, oltre sanzioni e interessi , relative agli anni di imposta 1990, 1991 e 1992 (non versate,avendo il contribuente usufruito dei provvedimenti di sospensione a favore dei soggetti interessati dal sisma Sicilia), la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere di riscossione. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo-rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della legge n.388/2000, in combinato disposto con l’art. 5 bisdell’art.1 del d.l. n. 106 del 2005 in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3”- l’ Agenzia delle entrate sost iene l’applicazione automatica dell’invocato art. 138 e l’impossibilità del richiamato art. 5 bis a sovvertirne la disciplina. 1.1. La censura è infondata. Questa Corte (v. Cass. n. 2434 del 31/01/2017 )ha già avuto modo di affermare il principio a termini del quale in tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un'apposita domanda, sicché l'Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari . Deve, quindi, darsi seguito, condividendolo, al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio (cfr. Cass. n. 13469/2020). 2.Con il secondo motivo - rubricato “violazione e falsa applicazione della Decisione (2015) 5549 Final del 14 agosto 2015 e dell’art. 1, comma 665, della Legge di stabilità 2015 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3”- l a ricorrente contest a la impugnata sentenza per avere riconosciuto il diritto alle agevolazioni al contribuente, soggetto titolare di partita IVA; 2.1 La censura è inammissibile non perché, come eccepito dal controricorrente in quanto vertente su questione nuova (atteso che per la costante giurisprudenza di questa Corte le decisioni eurounionali rivestono natura di ius superveniens) quanto perché inconferente rispetto al decisume allo stesso oggetto del giudizio. 2. Ilmezzo di impugnazione, infatti, verte sull’infondatezza della richiesta di rimborsoavanzata dal contribuente per redditi di impresa, laddove la presente controversia concerne l’ impugnazione di cartella di pagamento emessa per imposte dovute per i periodi di imposta degli anni 1991 - 1992, tardivamente notificata dal concessionario della riscossione. 3.Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte privata. Non vi è luogo a provvedere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che non ha svolto attività difensiva. 5. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese liquidate in complessivi euro 5.600,00, oltre euro 200 per esborsi, rimborso fo