Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 09937/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 16 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 640, comma secondo n. 2 bis, cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato e la violazione di legge in relazione alla sussistenza della contestata aggravante e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'imputato; si veda, altresì, pag. 7 in relazione alle condizioni di minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., in cui - nell'ambito di trattative tramite piattaforme web - si trova l'acquirente, attesa l'impossibilità di verificare di persona la qualità dei prodotti venduti; si veda, infine, pag. 8 della sentenza impugnata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, ostandovi le risultanze del casellario in atti e il difetto di elementi positivi apprezzabili in suo favore; ritenuto, altresì, che tale ultima doglianza - oltre ad essere reiterativa - è manifestamente infondata, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 16 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 640, comma secondo n. 2 bis, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato e la violazione di legge in relazione alla sussistenza della contestata aggravante e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'imputato; si veda, altresì, pag. 7 in relazione alle condizioni di minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., in cui - nell'ambito di trattative tramite piattaforme web - si trova l'acquirente, attesa l'impossibilità di verificare di persona la qualità dei prodotti venduti; si veda, infine, pag. 8 della sentenza impugnata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, ostandovi le risultanze del casellario in atti e il difetto di elementi positivi apprezzabili in suo favore; ritenuto, altresì, che tale ultima doglianza - oltre ad essere reiterativa - è manifestamente infondata, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09937/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris