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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08208/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 17 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 13 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.; lette le memorie pervenute a sostegno del ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, la sussistenza del delitto ascritto all'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ricostruito i fatti, ampiamente evidenziando, da un lato il ruolo di assoluta centralità ricoperto dall'imputato all'interno della società e dall'altro come da ciò fosse scaturita l'appropriazione dei beni oggetto di contratto di leasing, da lui stesso sottoscritto, giustificando altresì l'integrazione del delitto ex art. 646 cod. pen. anche in punto di elemento soggettivo); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto la Corte territoriale ha giustificato il loro diniego con motivazione adeguata ed esente da manifesta illogicità ovvero da contraddittorietà, così risultando insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Revoca le statuizioni civili Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 17 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 13 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.; lette le memorie pervenute a sostegno del ricorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, la sussistenza del delitto ascritto all'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ricostruito i fatti, ampiamente evidenziando, da un lato il ruolo di assoluta centralità ricoperto dall'imputato all'interno della società e dall'altro come da ciò fosse scaturita l'appropriazione dei beni oggetto di contratto di leasing, da lui stesso sottoscritto, giustificando altresì l'integrazione del delitto ex art. 646 cod. pen. anche in punto di elemento soggettivo); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto la Corte territoriale ha giustificato il loro diniego con motivazione adeguata ed esente da manifesta illogicità ovvero da contraddittorietà, così risultando insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Revoca le statuizioni civili Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 08208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris