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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 25837/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10746-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10746/2017 Cron.

Rep.

Ud.27/06/2023 CC avverso la sentenza n. 918/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2016 R.G.N. 179/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.10.2016, la Corte d'appello di Bologna, “emendato il dispositivo della sentenza di primo grado del richiamo alla rivalutazione del credito”, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso detta pronuncia, che, in accoglimento solo parziale dell’opposizione proposta nei confronti dell’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per contributi omessi, aveva accertato l’importo dei medesimi nella minor somma di € 112.959,00, oltre accessori; che avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 414 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto irrilevante il fatto che il verbale ispettivo cui l’INPS aveva fatto riferimento nell’avviso di addebito fosse differente da quello poi indicatoa fondamento del credito nella memoria di costituzione depositata in prime cure; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso le prove orali indicate a pagg. 10-11 del ricorso per cassazione, nonostante che in atti non vi fossero documenti che dimostrasseroaltrimenti i fatti di cui per loro tramite essa si proponeva di offrire prova; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito rassegnato all’uopo motivazione costituzionalmente inadeguata; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per avere la Corte territoriale errato nell’interpretazione del contratto in virtù del quale essa era subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di considerare le clausole concernenti il mancato trasferimento della concessione per la vendita di automobili di marca BMW e le caratteristiche dei beni ceduti, che non erano se non fondi di magazzino; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8, l. n. 223/1991, per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo precorso tra essa e [OSCURATO:SOCIETA]. un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., nessun diritto essa potesse avere al beneficio degli sgravi di cui alla norma cit., nonostante che i lavoratori già dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. fossero stati licenziati, prima di essere riassunti alle sue dipendenze, e vi fosse stato un periodo di totale chiusura dell’attività; che, con il sesto motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c. per non avere la Corte territoriale proceduto ad una nuova regolamentazione delle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento dell’appello; che il primo motivo è infondato, atteso che l’avviso di addebitonon è atto del processo al quale poter riferire i requisiti indicati a pena di nullità dall’art. 414 c.p.c.;che non varrebbe in contrario ricordare che, nei processi per opposizione ad avviso di addebito, l’ente previdenziale è attore in senso sostanziale, incidendo piuttosto tale qualità sulla diversa questione della ripartizione degli oneri di allegazione e prova dei presupposti della pretesa impositiva, che debbono essere adempiuti all’atto della costituzione in giudizio, nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., e del consequenziale atteggiarsi delle preclusioni processuali di cui al combinato disposto degli artt. 414 e 416 c.p.c., ivi comprese quelle derivanti dalla non contestazione (così da ult.

Cass. n. 20214 del 2022, sulla scorta di Cass.n. 31704 del 2019); che, semmai, la circostanza che nella propria memoria di costituzione in prime cure l’INPS avesse fatto riferimento ad un verbale ispettivo differente da quello indicato nell’avviso di addebito avrebbe potuto integrare la fattispecie del “grave motivo” che può giustificare la richiesta dell’attore (qui in senso formale) di precisare e modificare le proprie conclusioni in occasione dell’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.; che, non avendo l’odierna ricorrente in alcun modo dedotto di aver vanamente richiesto al giudice di primo grado l’autorizzazione a modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e di aver altrettanto vanamente reiterato tale richiesta in appello, è evidente che nessuna lesione del diritto di difesa può far esser fatta valere in questa sede di legittimità; che, con riguardo al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo, va preliminarmente ricordato che i giudici territoriali, pur correggendo la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che tra l’odierna ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. sussistessero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e nella parte in cui aveva gravato il credito per i contributi omessi anche della rivalutazione monetaria, hannonondimeno confermato la pronuncia di prime cure per ciò che riguardava la fondatezza della pretesa creditoria dell’INPS, sia pure fondandola sul diverso presupposto secondo cui “tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. si è realizzato in modo chiaro e lineare un trasferimento d’azienda, secondo l’ampia nozione fornitane dall’art. 2112 c.c.” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che i giudici territoriali, nel motivare tale convincimento, hanno valorizzato in primo luogo la stipula tra le due società di un contratto dapprima di affitto e poi di cessione dell’azienda commerciale avente ad oggetto la vendita in concessione di autovetture BMW e MINI, la cui attività, al momento del trasferimento, era stata definita come “sospesa”, e in secondo luogo la riassunzione alle dipendenze dell’odierna ricorrente di tutto il personale già dipendente da [OSCURATO:SOCIETA]. nel breve volgere di un due- tre mesi dal licenziamento, rimarcando particolarmente che del compendio aziendale oggetto di trasferimento avevano fatto parte non solo “i beni patrimoniali dettagliatamente indicati nell’inventario”, ma altresì “le autorizzazioni amministrative […] ed i contratti di concessione BMW e MINI” e gli stessi “contratti di utenza per energia elettrica, acqua e gas” (ibid., pagg. 4-5); che, nel valorizzare tali circostanze, direttamente emergenti dai contratti stipulati inter partes, i giudici hanno rigettato la prova orale su cui insisteva l’odierna ricorrente proprio perché finalizzata a contrastare “circostanze attestate dai documenti diprovenienza della stessa parte” (ibid., pag. 5);che, tanto premesso, è evidente che i motivi in esame pretendono di veicolare, dietro l’apparente riferimento a violazioni di legge sostanziale e processuale, un riesame delle circostanze di fatto sulla scorta delle quali i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda contrattuale precorsa inter partes, ciò che non è punto consentito in questa sede di legittimità (Cass.

S.U. n. 34476 del 2019); che nemmeno sarebbe possibile dare ingresso alle censure in esame riqualificandole sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo, trattandosi vuoi di circostanze che sono state direttamente esaminate dalla Corte territoriale, vuoi di circostanze di per se stesse sprovviste di alcun carattere di decisività, nel rigoroso senso fatto proprio da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.; che infondato, infine, è il sesto motivo, atteso che la Corte territoriale, nell’emendare il dispositivo della sentenza di primo grado dall’erroneo riferimento alla rivalutazione monetaria, non ha affatto accolto, nemmeno parzialmente, il gravame dell’odierna ricorrente, concernendo quest’ultimo soltanto “il mancato riferimento alla legge che prevede e regolamenta la debenza degli interessi, la rivalutazione, le sanzioni e gli accessori” (così la sentenza impugnata, pag. 2); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10746-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10746/2017 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 CC avverso la sentenza n. 918/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2016 R.G.N. 179/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.10.2016, la Corte d'appello di Bologna, “emendato il dispositivo della sentenza di primo grado del richiamo alla rivalutazione del credito”, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso detta pronuncia, che, in accoglimento solo parziale dell’opposizione proposta nei confronti dell’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per contributi omessi, aveva accertato l’importo dei medesimi nella minor somma di € 112.959,00, oltre accessori; che avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 414 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto irrilevante il fatto che il verbale ispettivo cui l’INPS aveva fatto riferimento nell’avviso di addebito fosse differente da quello poi indicatoa fondamento del credito nella memoria di costituzione depositata in prime cure; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso le prove orali indicate a pagg. 10-11 del ricorso per cassazione, nonostante che in atti non vi fossero documenti che dimostrasseroaltrimenti i fatti di cui per loro tramite essa si proponeva di offrire prova; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito rassegnato all’uopo motivazione costituzionalmente inadeguata; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per avere la Corte territoriale errato nell’interpretazione del contratto in virtù del quale essa era subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di considerare le clausole concernenti il mancato trasferimento della concessione per la vendita di automobili di marca BMW e le caratteristiche dei beni ceduti, che non erano se non fondi di magazzino; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8, l. n. 223/1991, per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo precorso tra essa e [OSCURATO:SOCIETA]. un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., nessun diritto essa potesse avere al beneficio degli sgravi di cui alla norma cit., nonostante che i lavoratori già dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. fossero stati licenziati, prima di essere riassunti alle sue dipendenze, e vi fosse stato un periodo di totale chiusura dell’attività; che, con il sesto motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c. per non avere la Corte territoriale proceduto ad una nuova regolamentazione delle spese di lite, nonostante il parziale accoglimento dell’appello; che il primo motivo è infondato, atteso che l’avviso di addebitonon è atto del processo al quale poter riferire i requisiti indicati a pena di nullità dall’art. 414 c.p.c.;che non varrebbe in contrario ricordare che, nei processi per opposizione ad avviso di addebito, l’ente previdenziale è attore in senso sostanziale, incidendo piuttosto tale qualità sulla diversa questione della ripartizione degli oneri di allegazione e prova dei presupposti della pretesa impositiva, che debbono essere adempiuti all’atto della costituzione in giudizio, nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., e del consequenziale atteggiarsi delle preclusioni processuali di cui al combinato disposto degli artt. 414 e 416 c.p.c., ivi comprese quelle derivanti dalla non contestazione (così da ult. Cass. n. 20214 del 2022, sulla scorta di Cass.n. 31704 del 2019); che, semmai, la circostanza che nella propria memoria di costituzione in prime cure l’INPS avesse fatto riferimento ad un verbale ispettivo differente da quello indicato nell’avviso di addebito avrebbe potuto integrare la fattispecie del “grave motivo” che può giustificare la richiesta dell’attore (qui in senso formale) di precisare e modificare le proprie conclusioni in occasione dell’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.; che, non avendo l’odierna ricorrente in alcun modo dedotto di aver vanamente richiesto al giudice di primo grado l’autorizzazione a modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e di aver altrettanto vanamente reiterato tale richiesta in appello, è evidente che nessuna lesione del diritto di difesa può far esser fatta valere in questa sede di legittimità; che, con riguardo al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo, va preliminarmente ricordato che i giudici territoriali, pur correggendo la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che tra l’odierna ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. sussistessero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e nella parte in cui aveva gravato il credito per i contributi omessi anche della rivalutazione monetaria, hannonondimeno confermato la pronuncia di prime cure per ciò che riguardava la fondatezza della pretesa creditoria dell’INPS, sia pure fondandola sul diverso presupposto secondo cui “tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. si è realizzato in modo chiaro e lineare un trasferimento d’azienda, secondo l’ampia nozione fornitane dall’art. 2112 c.c.” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che i giudici territoriali, nel motivare tale convincimento, hanno valorizzato in primo luogo la stipula tra le due società di un contratto dapprima di affitto e poi di cessione dell’azienda commerciale avente ad oggetto la vendita in concessione di autovetture BMW e MINI, la cui attività, al momento del trasferimento, era stata definita come “sospesa”, e in secondo luogo la riassunzione alle dipendenze dell’odierna ricorrente di tutto il personale già dipendente da [OSCURATO:SOCIETA]. nel breve volgere di un due- tre mesi dal licenziamento, rimarcando particolarmente che del compendio aziendale oggetto di trasferimento avevano fatto parte non solo “i beni patrimoniali dettagliatamente indicati nell’inventario”, ma altresì “le autorizzazioni amministrative […] ed i contratti di concessione BMW e MINI” e gli stessi “contratti di utenza per energia elettrica, acqua e gas” (ibid., pagg. 4-5); che, nel valorizzare tali circostanze, direttamente emergenti dai contratti stipulati inter partes, i giudici hanno rigettato la prova orale su cui insisteva l’odierna ricorrente proprio perché finalizzata a contrastare “circostanze attestate dai documenti diprovenienza della stessa parte” (ibid., pag. 5);che, tanto premesso, è evidente che i motivi in esame pretendono di veicolare, dietro l’apparente riferimento a violazioni di legge sostanziale e processuale, un riesame delle circostanze di fatto sulla scorta delle quali i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda contrattuale precorsa inter partes, ciò che non è punto consentito in questa sede di legittimità (Cass. S.U. n. 34476 del 2019); che nemmeno sarebbe possibile dare ingresso alle censure in esame riqualificandole sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo, trattandosi vuoi di circostanze che sono state direttamente esaminate dalla Corte territoriale, vuoi di circostanze di per se stesse sprovviste di alcun carattere di decisività, nel rigoroso senso fatto proprio da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.; che infondato, infine, è il sesto motivo, atteso che la Corte territoriale, nell’emendare il dispositivo della sentenza di primo grado dall’erroneo riferimento alla rivalutazione monetaria, non ha affatto accolto, nemmeno parzialmente, il gravame dell’odierna ricorrente, concernendo quest’ultimo soltanto “il mancato riferimento alla legge che prevede e regolamenta la debenza degli interessi, la rivalutazione, le sanzioni e gli accessori” (così la sentenza impugnata, pag. 2); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricor
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