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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1963

Cassazione n. 48426/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAd lie partt4 — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un unico atto di impugnazione a cura del Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Brescia il 7 febbraio 2022 ha applicato agli stessi la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata (pagine 1 - 3), peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAd lie partt4 — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un unico atto di impugnazione a cura del Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Brescia il 7 febbraio 2022 ha applicato agli stessi la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata (pagine 1 - 3), peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita ad enunciare i pretesi vizi, senza però illustrare gli stessi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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