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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26627/2026

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vverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MARCOPATARNELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;udito il difensore delle parti civili SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] eITALIANA [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi, depositandoconclusioni e nota spese;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 21/10/2025, confermavala sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e BenitoPetrellese responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma,cod. pen.1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependola violazione dell’art. 20-bis cod. pen., in quanto erroneamente la Corte diappello ha ritenuto di non poter sostituire la pena detentiva con quella pecuniariaper un presunto omesso pagamento di precedenti sanzioni pecuniarie.Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:2.1 mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazioneall’art. 603 cod. proc. pen.: si era evidenziato come il mancato accoglimentodella richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia gps, perizia sulla autovetturaJaguar, escussione del teste Cecere, escussione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]) nonfosse stato adeguatamente spiegato;2.2 la sentenza di appello aveva un impianto motivazionale del tuttoinsufficiente per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 642 cod. pen.;2.3 errata interpretazione dell’art. 62-bis cod. pen. ed eccessività dellapena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La Corte di appello, infatti, non ha fatto riferimento soloalla circostanza chenon constava il pagamento di irrogazione di pene pecuniarie sostitutive, maanche alla prognosi di recidivanza, che non permetteva di ritenere le penesostitutive maggiormente idonee, rispetto alla pena detentiva, alla rieducazione;è stata quindi operata una valutazione ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689/81,all’esito della quale il giudice ha ritenuto, con motivazione non censurabile nellapresente sede, di non applicare la pena sostitutiva.Non viene pertanto in rilievo la recente sentenza delle Sezioni Unite diquesta Corte, di cui è nota soltanto l’informazione provvisoria, secondo la quale ilgiudice non può rigettare la richiesta di applicazione della pena pecuniariaquando ritenga che la stessa non sarà adempiuta dall’imputato, posto che nelcaso in esame il rigetto della richiesta si è basato su altri presupposti.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile.2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la richiesta di rinnovazione nelgiudizio di appello dell’istruzione dibattimentale è stata disattesa dalla Corteterritoriale con ampia e incensurabile motivazione dovendosi ribadire che laimpossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste «unicamente quando i datiprobatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto siadecisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovverosia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così Sez.5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728).Detto istituto – come affermato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 12602del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) – ha carattere eccezionale e adesso «può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoriaespletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella suadiscrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti ingrado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione».Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che nell’art. 603 del codice di ritosono previste evenienze procedimentali «che si traducono nella previsione dipoteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d'appello,valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilitàallo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere exofficio all'integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez.

U, n. 14800 del21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione).2.2 La censura sulla mancanza di motivazione contenuta nel secondomotivo di ricorso è inammissibile in quanto totalmente generica, posto che silimita a richiamare l’articolo del codice penale contestato all’imputato ed unasentenza emessa da questa Sezione, senza alcun confronto con la motivazionedella sentenza impugnata.2.3 Relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello haritenuto la pena congrua con la motivazione contenuta a pag. 7 della sentenzaimpugnata, così adempiendo all’onere motivazionale (peraltro, la pena è statacontenuta nel minimo edittale).Quanto alla censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 62-bis cod.pen., deve ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragiond'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice unadeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dallalegge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fattoquanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di dettoadeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da darluogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, digiustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, èproprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermil'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, glielementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamentosanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso,adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specificarichiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichidelle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciòcomporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazionedegli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n.29679 del 13/06/2011, Rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610); nelcaso in esame, il motivo di ricorso non indica alcuna ragione per la qualePetrellese sarebbe meritevole del beneficio, con conseguente inammissibilitàdello stesso.3.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamentoa favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in caso di rigetto consegue,invece, il solo pagamento delle spese del procedimento.In virtù del principio della soccombenza il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve esserecondannato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, non sussistendomotivi per la compensazione; per quanto invece riguarda [OSCURATO:PERSONA], la parte civilenon aveva alcun interesse a contraddire sul ricorso nel quale era chiesta soltantol’applicazione della pena sostitutiva, in quanto non incideva in alcun modo sullaresponsabilità dell’imputato e sul conseguente diritto della parte civile adottenere il risarcimento del danno, né sulla quantificazione dello stesso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende nonche'alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 2.100,00,oltre accessori di legge.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MARCOPATARNELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;udito il difensore delle parti civili SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] eITALIANA [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi, depositandoconclusioni e nota spese;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 21/10/2025, confermavala sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e BenitoPetrellese responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 642, secondo comma,cod. pen.1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependola violazione dell’art. 20-bis cod. pen., in quanto erroneamente la Corte diappello ha ritenuto di non poter sostituire la pena detentiva con quella pecuniariaper un presunto omesso pagamento di precedenti sanzioni pecuniarie.Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:2.1 mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazioneall’art. 603 cod. proc. pen.: si era evidenziato come il mancato accoglimentodella richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia gps, perizia sulla autovetturaJaguar, escussione del teste Cecere, escussione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]) nonfosse stato adeguatamente spiegato;2.2 la sentenza di appello aveva un impianto motivazionale del tuttoinsufficiente per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 642 cod. pen.;2.3 errata interpretazione dell’art. 62-bis cod. pen. ed eccessività dellapena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La Corte di appello, infatti, non ha fatto riferimento soloalla circostanza chenon constava il pagamento di irrogazione di pene pecuniarie sostitutive, maanche alla prognosi di recidivanza, che non permetteva di ritenere le penesostitutive maggiormente idonee, rispetto alla pena detentiva, alla rieducazione;è stata quindi operata una valutazione ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689/81,all’esito della quale il giudice ha ritenuto, con motivazione non censurabile nellapresente sede, di non applicare la pena sostitutiva.Non viene pertanto in rilievo la recente sentenza delle Sezioni Unite diquesta Corte, di cui è nota soltanto l’informazione provvisoria, secondo la quale ilgiudice non può rigettare la richiesta di applicazione della pena pecuniariaquando ritenga che la stessa non sarà adempiuta dall’imputato, posto che nelcaso in esame il rigetto della richiesta si è basato su altri presupposti.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile.2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la richiesta di rinnovazione nelgiudizio di appello dell’istruzione dibattimentale è stata disattesa dalla Corteterritoriale con ampia e incensurabile motivazione dovendosi ribadire che laimpossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste «unicamente quando i datiprobatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto siadecisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovverosia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così Sez.5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728).Detto istituto – come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12602del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) – ha carattere eccezionale e adesso «può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoriaespletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella suadiscrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti ingrado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione».Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che nell’art. 603 del codice di ritosono previste evenienze procedimentali «che si traducono nella previsione dipoteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d'appello,valorizzando il metodo dell'oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilitàallo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere exofficio all'integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez. U, n. 14800 del21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione).2.2 La censura sulla mancanza di motivazione contenuta nel secondomotivo di ricorso è inammissibile in quanto totalmente generica, posto che silimita a richiamare l’articolo del codice penale contestato all’imputato ed unasentenza emessa da questa Sezione, senza alcun confronto con la motivazionedella sentenza impugnata.2.3 Relativamente al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello haritenuto la pena congrua con la motivazione contenuta a pag. 7 della sentenzaimpugnata, così adempiendo all’onere motivazionale (peraltro, la pena è statacontenuta nel minimo edittale).Quanto alla censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 62-bis cod.pen., deve ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragiond'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice unadeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dallalegge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fattoquanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di dettoadeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da darluogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, digiustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, èproprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermil'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, glielementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamentosanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso,adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specificarichiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichidelle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciòcomporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazionedegli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n.29679 del 13/06/2011, Rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610); nelcaso in esame, il motivo di ricorso non indica alcuna ragione per la qualePetrellese sarebbe meritevole del beneficio, con conseguente inammissibilitàdello stesso.3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamentoa favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in caso di rigetto consegue,invece, il solo pagamento delle spese del procedimento.In virtù del principio della soccombenza il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve esserecondannato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, non sussistendomotivi per la compensazione; per quanto invece riguarda [OSCURATO:PERSONA], la parte civilenon aveva alcun interesse a contraddire sul ricorso nel quale era chiesta soltantol’applicazione della pena sostitutiva, in quanto non incideva in alcun modo sullaresponsabilità dell’imputato e sul conseguente diritto della parte civile adottenere il risarcimento del danno, né sulla quantificazione dello stesso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende nonche'alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 2.100,00,oltre accessori di legge. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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