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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23965/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 336, 339 cod. pen. e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, in cui si è rimarcato sia che le immagini dei filmati mostravano che l'imputato era coinvolto in un contesto in cui molte persone, certo più di 10, gridavano nei confronti delle Forze dell'ordine e tiravano oggetti sia che la condotta dell'imputato integrava il reato di cui all'art. 336 cod. pen., laddove la finalità perseguita, da lui unitamente alle altre persone presenti sul posto e ritratte nella videoregistrazione, era quella di impedire agli operanti di svolgere il compito loro affidato di presidiare il cantiere con una contrapposizione aggressiva; si veda, inoltre, pagina 18 sulla gravità del fatto, ostativa al richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 336, 339 cod. pen. e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, in cui si è rimarcato sia che le immagini dei filmati mostravano che l'imputato era coinvolto in un contesto in cui molte persone, certo più di 10, gridavano nei confronti delle Forze dell'ordine e tiravano oggetti sia che la condotta dell'imputato integrava il reato di cui all'art. 336 cod. pen., laddove la finalità perseguita, da lui unitamente alle altre persone presenti sul posto e ritratte nella videoregistrazione, era quella di impedire agli operanti di svolgere il compito loro affidato di presidiare il cantiere con una contrapposizione aggressiva; si veda, inoltre, pagina 18 sulla gravità del fatto, ostativa al richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 23965/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris