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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19295/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato le pronunzie di non doversi procedere per i reati a lui ascritti in quanto estinti per prescrizione.

Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso.

Rilevato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Rilevato che con i motivi di ricorso vengono sostanzialmente rieditate le medesime doglianze sottoposte al giudice dell'appello e da questi ritenute infondate o comunque inidonee a dimostrare l'evidente sussistenza dei presupposti per pronunziare il proscioglimento nel merito dell'imputato.

Rilevato in particolare che il ricorrente, senza peraltro confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, non indica le ragioni della propugnata evidenza di tali presupposti, che, tenuto conto di quanto argomentato dalla Corte, non emerge dal contenuto dei motivi di ricorso.

Rilevato che anche con riferimento ai capi relativi al reato di abuso d'ufficio quello che sostanzialmente eccepisce il ricorrente è una surrettizia violazione del principio di correlazione, obiezione comunque confutata dalla sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato le pronunzie di non doversi procedere per i reati a lui ascritti in quanto estinti per prescrizione. Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria a sostegno dei motivi di ricorso. Rilevato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato che con i motivi di ricorso vengono sostanzialmente rieditate le medesime doglianze sottoposte al giudice dell'appello e da questi ritenute infondate o comunque inidonee a dimostrare l'evidente sussistenza dei presupposti per pronunziare il proscioglimento nel merito dell'imputato. Rilevato in particolare che il ricorrente, senza peraltro confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, non indica le ragioni della propugnata evidenza di tali presupposti, che, tenuto conto di quanto argomentato dalla Corte, non emerge dal contenuto dei motivi di ricorso. Rilevato che anche con riferimento ai capi relativi al reato di abuso d'ufficio quello che sostanzialmente eccepisce il ricorrente è una surrettizia violazione del principio di correlazione, obiezione comunque confutata dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 19295/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris