Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11098/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciare in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 nn. 4 e 7 cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla

I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1098 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3132/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38311/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciare in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 nn. 4 e 7 cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla

I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciare in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 nn. 4 e 7 cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma  5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            1 1098 - 26 [OSCURATO:PERSONA]          - Presidente -       Ord. n. sez. 3132/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                 - Relatore -         R.G.N. 38311/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciare in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 nn. 4 e 7 cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma  5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;   P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11098/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris