CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/1/2021 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratrice della C. M. effe appalti s.r.I., fallita nel 2014.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio di riferimento ed alla conseguente affermazione di responsabilità della Cosmi. In particolare la difesa lamenta anzitutto l'immotivata considerazione della rilevanza delle dichiarazioni rese dalla madre della Cosmi in merito alla mancata consegna alla figlia della lettera speditale dal curatore per invitarla al deposito dei libri contabili, circostanza che avrebbe sostanzialmente impedito all'imputata la consegna dei medesimi. In secondo luogo la Corte avrebbe illogicamente valutato in chiave accusatoria il fatto che la stessa abbia successivamente esibito la contabilità alla Guardia di Finanza che l'aveva convocata. Infatti al relativo verbale risultano allegate le copie fotostatiche delle stampe delle situazioni contabili degli ultimi quattro esercizi della fallita, circostanza da cui doveva desumersi l'avvenuta consegna dei libri agli operanti e da questi al curatore e non già, come invece sostenuto dalla sentenza, che gli stessi siano rimasti in possesso della Cosmi, che li avrebbe successivamente occultati o distrutti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto inammissibili sono le censure proposte con il primo motivo in merito alla violazione delle regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192 c.p.p. Va infatti ribadito che l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).3. Quanto ai vizi di motivazione dedotti con il secondo motivo, manifestamente infondate e generiche sono le doglianze relative alla valutazione della deposizione della madre dell'imputata. La Corte territoriale, in realtà, non ha negato che la teste abbia dichiarato di non aver consegnato alla figlia la missiva del curatore, ma ha semplicemente ritenuto irrilevante la circostanza, non potendosi inferire dalla stessa, come preteso, che la Cosmi non fosse stata a conoscenza del fallimento della società di cui era amministratrice e dell'obbligo di consegnarne la contabilità. Ed in tal senso la sentenza evidenzia come tali conclusioni risultino smentite proprio dal fatto che l'imputata si sia recata, una volta convocata, presso la Guardia di Finanza esibendo i libri contabili. Non solo il ragionamento dei giudici di merito è coerente alle risultanze esposte e perfettamente logico, ma il ricorso non lo ha nemmeno confutato, sorvolando sul fatto che la documentazione prodotta dalla stessa difesa (ossia il verbale della GdF) dimostra in maniera plastica non solo che la Cosmi era consapevole dell'intervenuto fallimento, ma altresì era in possesso della contabilità della fallita. Ma manifestamente infondati e generici sono anche i rilievi svolti dalla ricorrente in merito alla valutazione di tale verbale. Lo stesso è stato acquisito ai sensi dell'art. 603 c.p.p. su sollecitazione della difesa e dalla sua lettura la Corte ha potuto ricavare soltanto che i libri contabili sono stati esibiti, ma non anche consegnati nell'occasione, rimanendo gli stessi in possesso dell'imputata. Nel confutare tali conclusioni il ricorso si limita a sostenere che dalla verbalizzata estrazione di copia delle situazioni contabili si dovrebbe desumere l'acquisizione della documentazione contabile della fallita e la sua successiva trasmissione alla curatela. Premesso che la Corte non ha in alcun modo travisato la prova, atteso che il verbale evocato effettivamente attesta la mera esibizione da parte dell'imputata delle scritture in esso elencate, l'obiezione difensiva si fonda su di un errore, atteso che le "situazioni contabili" di cui viene menzionata l'estrazione di copia nel medesimo verbale sono i documenti destinati a mettere in evidenza i saldi dei conti, riportandoli in "dare" o in "avere". Si tratta dunque di documenti di sintesi e di "chiusura" delle risultanze contabili relative ai singoli esercizi, la cui consegna non equivale assolutamente a quella della contabilità nella sua interezza, in quanto non consente l'esame analitico della consistenza patrimoniale della società e delle operazioni svolte nel corso della sua attività. Ed anzi, proprio il fatto che gli operanti abbiano acquisito in copia solo le "situazioni" dimostra, come ritenuto correttamente dalla Corte, che gli stessi non hanno invece ritirato né gli originali, né le copie dei libri. Inoltre la tesi difensiva dimostra tutta la sua inconsistenza nella misura in cui non tiene conto del fatto che il curatore, come si evince dalla sentenza di primo grado richiamata sul punto da quella impugnata, ha dichiarato di non aver mai ricevuto la contabilità integrale della fallita.Essendo quindi l'imputata non solo il soggetto obbligato per legge nella sua qualità di amministratrice della fallita alla tenuta e conservazione dei libri contabili, ma anche l'ultima persona che di fatto ha avuto la disponibilità degli stessi, come per l'appunto comprovato dal citato verbale, del tutto logicamente i giudici del merito hanno concluso che, dopo averli esibiti alla Guardia di Finanza, la stessa li ha sottratti o distrutti, impedendo che potessero pervenire agli organi fallimentari. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/3/ 022 [OSCURATO:PERSONA] este Il iSresidette [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]