Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:304
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑460/05
Bang & Olufsen A/S
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA])
«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un altoparlante — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi
privi di carattere distintivo
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
Non è privo di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario,
un marchio tridimensionale che consiste nella forma di un altoparlante composto da una colonna verticale a forma di «matita»,
alla quale è fissato un lungo pannello rettangolare su un solo lato, con la punta della «matita» che poggia su una base piana,
di cui si chiede la registrazione per «Apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici per la ricezione analogica, digitale
od ottica, il trattamento, la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori, altoparlanti» e per «Mobili
hi-fi», rientranti rispettivamente nelle classi 9 e 20 dell’Accordo di Nizza, in quanto non si tratta di una delle forme usuali
dei prodotti del settore interessato o ancora di una semplice variante di queste ultime, bensì di una forma dall’aspetto particolare
che, tenuto conto altresì del risultato estetico complessivo, è di natura tale da catturare l’attenzione del pubblico interessato,
costituito dal consumatore comunitario medio, che dimostra un livello di attenzione particolarmente elevato al momento dell’acquisto
dei prodotti indicati nella domanda di registrazione, e tale inoltre da permettere al detto pubblico di distinguere questi
prodotti da quelli aventi una diversa origine commerciale.
A tale proposito, sebbene l’esistenza di caratteristiche particolari od originali non costituisca una condizione sine qua
non della registrazione, ciò non toglie che la loro presenza può, al contrario, conferire il necessario grado di distintività
ad un marchio che ne sarebbe altrimenti privo.
(v. punti 34, 39, 42-43)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
10 ottobre 2007 (
*
)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di un altoparlante – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T‑460/05,
Bang & Olufsen A/S,
con sede in Struer (Danimarca), rappresentata dall’avv. K. Wallberg,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA])
, rappresentato dal sig. P. Bullock, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] 22 settembre 2005 (procedimento
R 497/2005-1), riguardante la domanda di registrazione quale marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla
forma di un altoparlante,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. O. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2005,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2006,
in seguito alla trattazione orale del 31 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all’origine della controversia e procedimento
1
Il 17 settembre 2003 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di seguito raffigurato:
3
I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 9 e 20 dell’Accordo
di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
– classe 9: «Apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici per la ricezione analogica, digitale od ottica, il trattamento,
la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori, altoparlanti»;
– classe 20: «Mobili hi-fi».
4
Con decisione 1° marzo 2005 l’esaminatore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ha respinto la
domanda di registrazione, poiché il marchio richiesto, costituito esclusivamente dalla raffigurazione di un altoparlante,
è stato considerato privo di carattere distintivo. La domanda di registrazione è stata altresì respinta ai sensi dell’art. 7,
n. 3, del regolamento n. 40/94, a causa dell’insufficienza delle prove addotte allo scopo di dimostrare il carattere distintivo
acquisito in seguito all’uso.
5
Il 27 aprile 2005 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione suddetta ai sensi degli artt. 57‑62
del regolamento n. 40/94.
6
La prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale ricorso con decisione 22 settembre 2005 (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), in quanto l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione del segno in questione,
essendo quest’ultimo privo di carattere distintivo intrinseco. La commissione di ricorso ha rilevato che, sebbene la forma
del prodotto, costituente il marchio richiesto e ispirata essenzialmente a considerazioni di ordine estetico, presentasse
delle caratteristiche insolite, la ricorrente non aveva dimostrato che avesse carattere distintivo e svolgesse dunque la funzione
di marchio per i consumatori cui era diretta.
7
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2005, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso, nell’ambito del quale essa ha in particolare sottolineato che la commissione di ricorso non aveva esaminato la domanda
di registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
8
Mediante corrigendum, il 24 febbraio 2006 la commissione di ricorso ha rettificato la decisione impugnata. Essa ha affermato
di essere incorsa in un errore manifesto consistente nel mancato esame della domanda di registrazione ai sensi dell’art. 7,
n. 3, del regolamento n. 40/94. Essa ha osservato che un errore siffatto rientrava nell’ambito di applicazione della regola
53 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94
(GU L 303, pag. 1), e, in applicazione di tale regola, ha esaminato la suddetta domanda. Di conseguenza, la commissione di
ricorso ha rettificato la decisione impugnata, precisando che la domanda di registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 3, del
regolamento n. 40/94 era anch’essa respinta, a causa dell’insufficienza delle prove addotte dalla ricorrente allo scopo di
dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio richiesto.
9
La ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito al contenuto del corrigendum con memoria depositata presso la cancelleria
del Tribunale il 3 maggio 2006. La ricorrente ha dichiarato di ritenere discutibile l’applicazione della regola 53 del regolamento
n. 2868/95, ma non ha chiesto che il corrigendum fosse considerato irricevibile. Inoltre, essa ha precisato di ritenere che
l’errore della commissione di ricorso avrebbe dovuto influire sulla ripartizione delle spese.
Conclusioni delle parti
10
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
11
L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
12
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 7, n. 1,
lett. b), e dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
Argomenti delle parti
13
In via preliminare la ricorrente osserva che, in forza dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, la forma dei prodotti rientra
tra i segni atti a costituire un marchio comunitario.
14
In primo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso l’applicazione, nella fattispecie, di un criterio più rigoroso
rispetto a quello utilizzato per altri tipi di marchi ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto,
dato che la commissione di ricorso non ha esaminato la domanda sulla base dei suoi elementi concreti e prendendo in considerazione
i fatti specifici della causa, bensì ha opposto «un rifiuto standardizzato» alla registrazione. Orbene, il criterio utilizzato
per i marchi tridimensionali non può essere diverso, o addirittura più rigoroso, rispetto al criterio utilizzato per altri
tipi di marchi.
15
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’aspetto del prodotto in questione, come d’altronde quello di uno svariato numero
di altri suoi prodotti, non è dettato da esigenze tecniche bensì da considerazioni di carattere estetico, e che tale aspetto
è il risultato di un’intenzione specifica di essere distintivo e capace di catturare l’attenzione. La commissione di ricorso
lo avrebbe riconosciuto ai punti 12‑14 della decisione impugnata. A parere della ricorrente, l’unica conseguenza che è ragionevole
dedurre dalla descrizione del prodotto in oggetto, ai punti suindicati della decisione impugnata, dovrebbe essere che il carattere
distintivo del marchio richiesto è stato riconosciuto.
16
Il consumatore percepirebbe l’aspetto complessivo dell’altoparlante oggetto della domanda di registrazione come un’indicazione
distintiva dell’origine commerciale dei prodotti di cui alla domanda stessa. Contrariamente alla valutazione della commissione
di ricorso, il prodotto in questione non sarebbe quindi percepito unicamente come un prodotto dal design insolito. Allo stesso
modo, la forma non sarebbe avvertita dai consumatori come intesa ad uno scopo funzionale, né il pubblico di riferimento percepirebbe
tale prodotto come una semplice variazione dell’aspetto abituale dei prodotti interessati.
17
La ricorrente rileva che l’altoparlante è alto, sottile e indipendente, e dotato di una forma assai caratteristica. Tale «forma
a canna d’organo» sarebbe particolarmente distintiva, tenuto conto, da un lato, della forma della punta inferiore e, dall’altro
lato, del fatto che tale punta è ancorata al blocco in ferro nero. Sul mercato non esisterebbero altri altoparlanti con una
forma nemmeno approssimativamente identica o similare. Secondo la ricorrente, il fatto che la forma del prodotto in questione
differisca in maniera significativa dalle norme e dagli usi del settore rappresenta un fattore che deve essere preso in considerazione
in sede di esame della domanda di marchio.
18
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è in ogni caso erronea, nella misura in cui la commissione
di ricorso rifiuta di riconoscere il carattere distintivo del marchio richiesto relativamente ai prodotti che rientrano nella
classe 20 dell’Accordo di Nizza, ossia i mobili hi-fi. Un marchio consistente nella rappresentazione di un dato bene non può
essere considerato come una «riproduzione del bene» per beni diversi da quello specifico bene rappresentato. Il marchio richiesto
dovrebbe quindi essere considerato, per definizione, come intrinsecamente distintivo per tutti i beni diversi dagli altoparlanti
quando la forma non è, come nella fattispecie, ordinaria o comune.
19
Infine, per quanto attiene alla definizione del pubblico di riferimento, la ricorrente evidenzia che i prodotti indicati sono
prodotti di alta qualità sul mercato interessato (il prezzo di vendita consigliato per un esemplare dell’altoparlante in questione
sarebbe di EUR 1 750), e vengono commercializzati nell’ambito di un sistema di distribuzione selettivo. La fascia di consumatori
interessati sarebbe quindi ristretta e composta di consumatori non soltanto bene informati e ragionevolmente vigili e cauti,
ma altresì attenti alla qualità del prodotto e disposti ad investire in quest’ultimo solo dopo un’accorta disamina.
20
L’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il ragionamento seguito dalla commissione di ricorso denota una preoccupazione seria e legittima per
quanto concerne la necessità di operare una distinzione tra la funzione di una forma essenzialmente ispirata a considerazioni
di carattere estetico e la funzione di una forma che, sebbene gradevole a livello estetico, serve a differenziare il prodotto
dai prodotti simili dei concorrenti.
21
Tuttavia, la posizione assunta dalla commissione di ricorso sarebbe particolarmente rigorosa nel vietare la registrazione
come marchi di tutte le forme di prodotti che coincidono con l’aspetto dei prodotti stessi, anche se tali forme sono insolite
e non conferiscono un valore sostanziale al prodotto.
22
L’[OSCURATO:PERSONA] osserva altresì che l’art. 7, n. 1, lett. e), iii), del regolamento n. 40/94 esclude dalla registrazione come marchi
le forme che conferiscono un valore sostanziale al prodotto, poiché tali forme rivestono un ruolo determinante nella decisione
di acquisto del consumatore. Tale esclusione sarebbe dettata dalla preoccupazione di distinguere i marchi dai disegni o dai
modelli. L’impedimento alla registrazione di tali forme non sarebbe quindi determinato dall’assenza di carattere distintivo
intrinseco.
23
Esisterebbero tuttavia dei casi in cui le forme dei prodotti, sebbene ispirate essenzialmente a considerazioni di carattere
estetico, non conferirebbero valore sostanziale ai prodotti. Tali forme avrebbero un carattere distintivo e potrebbero essere
tutelate come marchi se presentassero differenze significative rispetto alle forme comunemente utilizzate in commercio.
24
L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene dunque che non sia certo che la posizione assunta dalla commissione di ricorso sia corretta e chiede quindi
al Tribunale di stabilire se una forma essenzialmente ispirata a considerazioni di carattere estetico – ma che non dà un valore
sostanziale al prodotto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. e), iii), del regolamento n. 40/94 – e che differisce in maniera
significativa da una forma comunemente utilizzata in commercio, possa rivestire la funzione di marchio.
25
Per quanto attiene al pubblico di riferimento, l’[OSCURATO:PERSONA] rileva che, nella valutazione del carattere distintivo di un dato marchio,
non è possibile prendere in considerazione il modo in cui la ricorrente lo utilizzerà, né altri fattori quali taluni concetti
relativi alla commercializzazione. Pertanto, l’argomento secondo cui i prodotti in questione sono prodotti di alta qualità,
destinati ad un pubblico ristretto, non sarebbe pertinente. Infatti, le specificazioni inerenti alla domanda di marchio non
indicherebbero che i prodotti sono destinati ad una clientela determinata e che sono commercializzati per mezzo di un sistema
di distribuzione selettiva. Il pubblico di riferimento sarebbe quindi costituito, nella fattispecie, dal consumatore comunitario
medio.
Giudizio del Tribunale
26
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere
distintivo».
27
Dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 equivale
a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa
determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause
riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5089, punto 34).
28
Secondo una giurisprudenza constante, il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei
prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento,
costituito dal consumatore medio dei detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto
(sentenze della Corte Henkel/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35, e 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5719, punto
25).
29
Nel caso di specie, i prodotti di cui alla domanda di marchio sono apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici per la
ricezione analogica, digitale od ottica, il trattamento, la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori,
altoparlanti e mobili hi-fi. Occorre pertanto sottolineare che il pubblico di riferimento è costituito da tutti i consumatori
comunitari medi, essendo irrilevante quale consumatore possa essere interessato all’acquisto dei prodotti in questione.
30
La ricorrente ritiene tuttavia che il pubblico di riferimento sia un pubblico ristretto, dotato di un livello di attenzione
superiore a quello dei consumatori medi, dal momento che i prodotti in oggetto sono prodotti di alta qualità e di grande valore
sul mercato dell’elettronica e che vengono commercializzati esclusivamente nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva.
31
Occorre tuttavia rilevare che non si può tenere conto, per quanto attiene alla determinazione del pubblico di riferimento,
della maniera in cui la ricorrente utilizza un sistema di distribuzione o di altre circostanze estrinseche al diritto attribuito
dal marchio comunitario. Infatti è irrilevante, ai fini della valutazione del carattere distintivo di un segno, sapere se
il richiedente del marchio in questione abbia in mente o metta in pratica una certa modalità di commercializzazione. Una modalità
di commercializzazione, dipendendo esclusivamente dalla scelta dell’impresa interessata, può essere modificata in seguito
alla registrazione del marchio comunitario e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della sua registrabilità
[v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑355/00, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1939,
punto 42, e 31 maggio 2006, causa T‑15/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Forma di una salsiccia), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1511, punti 28 e 29]. Secondo
la giurisprudenza, è altresì irrilevante, in relazione alla definizione del pubblico di riferimento, il prezzo di vendita
del prodotto interessato, poiché nemmeno quest’ultimo costituisce l’oggetto della registrazione [sentenza del Tribunale 30
aprile 2003, cause riunite T‑324/01 e T‑110/02, Axions e Belce/[OSCURATO:PERSONA] (Forma di sigaro di colore bruno e forma di lingotto d’oro),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1897, punto 36].
32
Peraltro, il livello di attenzione del pubblico di riferimento può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi
di cui trattasi [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3819, punto 26,
e del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T‑305/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Forma di una bottiglia), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5207, punto
34].
33
Infatti, per i prodotti di consumo corrente, il livello di attenzione del consumatore medio è inferiore rispetto a quello
riservato ai beni durevoli o, semplicemente, ai beni di maggior valore o di uso più eccezionale.
34
Nella fattispecie, è necessario tenere in considerazione il fatto che, alla luce della natura dei prodotti interessati e,
in particolare, del loro carattere durevole nonché tecnologico, il consumatore medio dimostra un livello di attenzione particolarmente
elevato al momento dell’acquisto di tali prodotti. Infatti, le caratteristiche oggettive dei prodotti in questione implicano
che il consumatore medio proceda al loro acquisto soltanto in seguito ad una disamina particolarmente attenta.
35
Pertanto, il carattere distintivo del marchio deve essere valutato con riferimento alla percezione di un consumatore medio
che dispiega un livello di attenzione particolarmente elevato allorché si accinge a compiere, e compie, la sua scelta tra
diversi prodotti della categoria di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 gennaio 2006, causa C‑361/04 P,
Ruiz-Picasso e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑643, punti 40 e 41).
36
Per quanto riguarda l’esame del carattere distintivo, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione
del carattere distintivo dei marchi costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle
altre categorie di marchi (v. sentenza della Corte 22 giugno 2006, causa C‑24/05 P, Storck/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5677, punto
24, e la giurisprudenza ivi citata).
37
Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa
nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo
o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine
del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia
elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio
tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze della Corte 7 ottobre 2004, causa
C‑136/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9165, punto 30; 12 gennaio 2006, causa C‑173/04 P, Deutsche SiSi‑Werke/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑551, punto 28, e 22 giugno 2006, causa C‑24/05 P, Storck/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
38
Stanti tali premesse, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che,
di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31, e 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P,
Storck/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28).
39
Nella fattispecie, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 12 della decisione impugnata, il marchio richiesto
consiste «di una colonna verticale a forma di matita, alla quale è fissato un lungo pannello rettangolare su un solo lato.
La punta della “matita” poggia su una base piana».
40
L’esame dell’insieme degli elementi di presentazione sopra indicati, che costituisce il marchio richiesto, consente di concludere
che la forma del marchio è davvero specifica e non può essere considerata per nulla comune. Infatti, il corpo dell’altoparlante
è formato da un cono somigliante a una matita o a una canna d’organo, la cui parte appuntita poggia su una base quadrata.
Inoltre, un lungo pannello rettangolare è fissato ad un solo lato di tale cono, accentuando l’impressione che il peso di questo
insieme riposi soltanto sulla punta che tocca appena la base quadrata. In questo modo tale insieme dà luogo ad un design notevole
e di facile memorizzazione.
41
Tutte queste caratteristiche allontanano il marchio richiesto dalle forme usuali dei prodotti appartenenti alla stessa categoria
comunemente reperibili in commercio, che presentano generalmente linee regolari ad angolo retto. A tale proposito, al punto
14 della decisione impugnata si afferma d’altronde che «senza dubbio il marchio richiesto è per certi aspetti notevole». Si
precisa di seguito che:
«(…) rispetto ad un normale altoparlante, esso è eccessivamente alto e stretto. Inoltre, la parte centrale dell’altoparlante
è costituita, aspetto insolito, da una canna che si ricongiunge ad un cono capovolto. La sommità del cono è fissata a una
base quadrata».
42
Pertanto, occorre rilevare che il marchio richiesto si discosta in maniera significativa dagli usi del settore. Tale marchio
presenta infatti delle caratteristiche sufficientemente specifiche e arbitrarie atte a catturare l’attenzione del consumatore
medio e a consentire a quest’ultimo di essere sensibile alla forma dei prodotti della ricorrente. Di conseguenza, non si tratta
di una delle forme usuali dei prodotti del settore interessato o ancora di una semplice variante di queste ultime, bensì di
una forma dall’aspetto particolare che, tenuto conto altresì del risultato estetico complessivo, è di natura tale da catturare
l’attenzione del pubblico interessato, permettendo a quest’ultimo di distinguere i prodotti indicati nella domanda di registrazione
da quelli aventi una diversa origine commerciale [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA]
(Calandra), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑701, punti 46 e 48, e Forma di una bottiglia, cit., punto 41].
43
Infatti, sebbene l’esistenza di caratteristiche particolari od originali non costituisca una condizione sine qua non della
registrazione, è pur vero che la loro presenza può, al contrario, conferire il necessario grado di distintività ad un marchio
che ne sarebbe altrimenti privo.
44
Quanto all’argomento della commissione di ricorso secondo cui la forma del prodotto che costituisce il marchio richiesto non
potrebbe svolgere la funzione di marchio nella mente dei consumatori destinatari perché tale marchio si ispira essenzialmente
a considerazioni di carattere estetico (punti 14‑18 della decisione impugnata), è sufficiente constatare che, nella misura
in cui il pubblico di riferimento percepisce il segno come indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio,
il fatto che tale segno svolga o meno allo stesso tempo una funzione diversa da quella di indicatore dell’origine commerciale
non incide sul suo carattere distintivo [sentenze del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T‑173/00, KWS Saat/[OSCURATO:PERSONA] (Tonalità arancio),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3843, punto 30; Calandra, cit., punto 43, e 15 marzo 2006, causa T‑129/04, Develey/[OSCURATO:PERSONA] (Forma di una bottiglia
di plastica), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑811, punto 56].
45
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che, nel considerare il marchio richiesto privo di
carattere distintivo, la commissione di ricorso ha violato il disposto dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
da cui risulta che un carattere minimamente distintivo è sufficiente affinché non sia applicato l’impedimento alla registrazione
definito in tale disposizione [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑683, punto 39; Calandra, cit., punti 33 e 49, e Forma di una bottiglia, cit., punto 42].
46
Si deve pertanto annullare la decisione impugnata. Ne consegue che non occorre esaminare né la ricevibilità del corrigendum
né la fondatezza del secondo motivo.
Sulle spese
47
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. L’[OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, deve quindi essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della
ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
([OSCURATO:PERSONA]) 22 settembre 2005 (procedimento R 497/2005-1) è annullata.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bang & Olufsen A/S.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 ottobre 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’inglese.