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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25477/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore d'ufficio, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 23 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna ('8 febbraio 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce: 1) violazione di legge (art. 420 bis cod. proc. pen.) per omessa regolare notifica dei decreti di citazione a giudizio in primo e secondo grado nei confronti dell'imputato: l'elezione di domicilio presso il Difensore di fiducia sarebbe inidonea a dimostrare la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato medesimo; 2) vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, consistente in una perizia volta a dimostrare la concreta efficacia drogante e la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata; 3) violazione di legge (artt. 516 e 521 cod. proc. pen.) per aver omesso il P.M. di modificare il capo di imputazione stante l'assenza di prova della cessione di sostanza stupefacente, e per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nella parte in cui il Giudice limitandosi a riqualificare il fatto in realtà ritiene l'imputato colpevole per un fatto storico diverso.

Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei (fatto: 15 dicembre 2013 + 7 anni e 6 mesi = 15 giugno 2021 + 134 giorni per il rinvio disposto in appello in base all'istanza presentata per adesione del Difensore all'astensione degli Avvocati = 27 ottobre 2021).

Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.

Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore d'ufficio, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 23 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna ('8 febbraio 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce: 1) violazione di legge (art. 420 bis cod. proc. pen.) per omessa regolare notifica dei decreti di citazione a giudizio in primo e secondo grado nei confronti dell'imputato: l'elezione di domicilio presso il Difensore di fiducia sarebbe inidonea a dimostrare la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato medesimo; 2) vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, consistente in una perizia volta a dimostrare la concreta efficacia drogante e la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata; 3) violazione di legge (artt. 516 e 521 cod. proc. pen.) per aver omesso il P.M. di modificare il capo di imputazione stante l'assenza di prova della cessione di sostanza stupefacente, e per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nella parte in cui il Giudice limitandosi a riqualificare il fatto in realtà ritiene l'imputato colpevole per un fatto storico diverso. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei (fatto: 15 dicembre 2013 + 7 anni e 6 mesi = 15 giugno 2021 + 134 giorni per il rinvio disposto in appello in base all'istanza presentata per adesione del Difensore all'astensione degli Avvocati = 27 ottobre 2021). Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
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