CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25602/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23504/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BELLUNO n.12/2021 depositata il 08/02/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; rilevato che manca l’accettazione della parte controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale in mancanza di accettazione della rinuncia di parte ricorrente; ritenuto che la pronuncia impugnata ha applicato principi non mutati nella giurisprudenza di legittimità e che la parte rinunciante è tenuta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in E. 1875 per compensi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma