CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1983
Cassazione n. 10568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/10/1983 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo è affetto da conclamata genericità, essendo la contestazione della dichiarazione di responsabilità affidata a deduzioni del tutto indeterminate e aspecifiche, soprattutto perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, idonei a congruamente illustrare l'atteggiarsi dei vizi eccepiti nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte; - che il secondo motivo non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse formulato doglianze in ordine alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc .pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o alja_ LD--7-7-F-", ,=5—s---1.