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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 31174/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 settembre 2023 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena pecuniaria; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione sostituendo la pena detentiva inflitta, pari a mesi 8 di reclusione, con la pena pecuniaria pari ad euro 18.000 di multa.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo un unico motivo di ricorso per violazione dell'art. 54- quater

I. n. 689 del 1981 per avere calcolato la pena pecuniaria sostitutiva senza svolgere alcun doveroso approfondimento istruttorio circa le condizioni economiche dell'imputato, secondo i criteri indicati dalla norma, e ancorando la motivazione all' estrema gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, per come prorogato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 54-quater («Pena pecuniaria sostitutiva») della

I. n. 689 del 1981 è stato introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 e stabilisce che la pena detentiva di un anno applicata all'imputato possa essere sostituita con quella pecuniaria secondo un sistema di quote giornaliere, già introdotto nel nostro ordinamento in riferimento alle sanzioni sostitutive con la

I. n. 134/2003.

La commisurazione del «valore giornaliero», stabilita dal giudice entro una forbice compresa tra C 5 ed C 2.500 al giorno, dimostra che essa può essere fissata anche in termini assai esigui, proprio per favorire i non abbienti e deve essere calibrata sulle esigenze del condannato, cioè tenendo conto delle complessive condizioni non solo economiche, ma anche patrimoniali e di vita sue e del suo nucleo familiare.

Si tratta di una prescrizione che coniuga l'intento di deflazione penale con le indicazioni della Corte costituzionale (sentt. nn. 15 del 2020 e 28 del 2022) per evitare la compressione del ricorso al meccanismo sostitutivo da parte dei non abbienti, così da rispondere all' esigenza di rendere la sostituzione della pena pecuniaria un meccanismo attivabile da chi, condannato per reati di modesto allarme sociale - attesa la sanzione prevista entro cui opera la sostituzione - prima non avrebbe potuto accedere alla pena ragguagliata, a quota fissa (C 250 al giorno), prevista dall'art. 135 cod. pen.

Sempre nella logica individualizzante del trattamento sanzionatorio pecuniario, vi è anche la facoltà di concedere il pagamento rateale ai sensi dell'art. 133-ter cod. pen., anch'esso modificato dal d.

Igs. n. 150 del 2022, con aumento del numero di rate - dai sei a sessanta (anziché dell'originario numero da tre a trenta), da valutarsi anche alla luce delle condizioni patrimoniali e non solo di quelle economiche - e non sono dovuti interessi sugli importi rateizzati.

3. La Corte di appello non ha indicato le ragioni in forza delle quali è pervenuta, nel caso di specie, alla determinazione del valore giornaliero della multa in C 75 al giorno, attesi i criteri previsti dall'art. 54-quater della

I. n. 689 del 1981, pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che quantifichi la somma dovuta dando conto, nella motivazione, di avere tenuto conto degli indici fissati dalla norma indicata quali «le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare» (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu, Rv. 286235), anche alla luce del disposto di cui all' art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286130).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento alle pene sostitutive e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Così deciso il 5 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 settembre 2023 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena pecuniaria; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione sostituendo la pena detentiva inflitta, pari a mesi 8 di reclusione, con la pena pecuniaria pari ad euro 18.000 di multa.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo un unico motivo di ricorso per violazione dell'art. 54- quater I. n. 689 del 1981 per avere calcolato la pena pecuniaria sostitutiva senza svolgere alcun doveroso approfondimento istruttorio circa le condizioni economiche dell'imputato, secondo i criteri indicati dalla norma, e ancorando la motivazione all' estrema gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 54-quater («Pena pecuniaria sostitutiva») della I. n. 689 del 1981 è stato introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 e stabilisce che la pena detentiva di un anno applicata all'imputato possa essere sostituita con quella pecuniaria secondo un sistema di quote giornaliere, già introdotto nel nostro ordinamento in riferimento alle sanzioni sostitutive con la I. n. 134/2003. La commisurazione del «valore giornaliero», stabilita dal giudice entro una forbice compresa tra C 5 ed C 2.500 al giorno, dimostra che essa può essere fissata anche in termini assai esigui, proprio per favorire i non abbienti e deve essere calibrata sulle esigenze del condannato, cioè tenendo conto delle complessive condizioni non solo economiche, ma anche patrimoniali e di vita sue e del suo nucleo familiare. Si tratta di una prescrizione che coniuga l'intento di deflazione penale con le indicazioni della Corte costituzionale (sentt. nn. 15 del 2020 e 28 del 2022) per evitare la compressione del ricorso al meccanismo sostitutivo da parte dei non abbienti, così da rispondere all' esigenza di rendere la sostituzione della pena pecuniaria un meccanismo attivabile da chi, condannato per reati di modesto allarme sociale - attesa la sanzione prevista entro cui opera la sostituzione - prima non avrebbe potuto accedere alla pena ragguagliata, a quota fissa (C 250 al giorno), prevista dall'art. 135 cod. pen. Sempre nella logica individualizzante del trattamento sanzionatorio pecuniario, vi è anche la facoltà di concedere il pagamento rateale ai sensi dell'art. 133-ter cod. pen., anch'esso modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022, con aumento del numero di rate - dai sei a sessanta (anziché dell'originario numero da tre a trenta), da valutarsi anche alla luce delle condizioni patrimoniali e non solo di quelle economiche - e non sono dovuti interessi sugli importi rateizzati. 3. La Corte di appello non ha indicato le ragioni in forza delle quali è pervenuta, nel caso di specie, alla determinazione del valore giornaliero della multa in C 75 al giorno, attesi i criteri previsti dall'art. 54-quater della I. n. 689 del 1981, pertanto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che quantifichi la somma dovuta dando conto, nella motivazione, di avere tenuto conto degli indici fissati dalla norma indicata quali «le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare» (Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024, Schintu, Rv. 286235), anche alla luce del disposto di cui all' art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286130). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riferimento alle pene sostitutive e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così deciso il 5 luglio 20
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