CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 32431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5051/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Ravenna,via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso l o studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], e GRIGOLIN ROBERTOelettivamente domiciliat i in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrent i incidental i - Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1796/2016 depositata il 11/08/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] CELENTANOche ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nelle rispettive conclusioni; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Treviso le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione, su un fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sito in Comune di Vazzola, di opere di miglioria fondiaria consistitenell’asportazione di terreno sabbioso e ciottoloso e successivo ripristino del piano di campagna mediante riporto del terreno, interventi rivelatisi del tu tto difformi da quanto pattuito con contratto del 14 marzo 1994. 2. Il Tribunale, dichiarata inammissibile la documentazione prodotta dagli attori all’udienza di precisazione delle conclusioni, rigettate le eccezioni preliminari dei convenuti inerenti la nullità della citazione e il difetto di legittimazione attiva dell’attrice che , quale comproprietaria del fondo, avev a diritto di svolgere azione extracontrattuale erigettata anche la richiesta di estromissione della società [OSCURATO:SOCIETA]., riteneva parzialmente fondata nel merito la domanda,non avendo parte convenuta dimostrato di aver adempiuto alla propria obbligazione e risultando dalla CTU alcuni inadempimenti Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 rispetto all’esecuzione del miglioramento fondiario. Il T ribunale quantificava il danno in complessivi € 931.747,05. 3. I convenuti soccombenti interponevano appello avverso la suddetta sentenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano algravame. 5. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva in parte l’impugnazione ed in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava i convenuti a risarcire in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 196.413,29,nonché in favore del medesimo e di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 66.292,oltre agli interessi dalla data della pronuncia al saldo. La Corte dichiarava compensatein ragione di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condannava gli appellanti a rifondere i rimanenti due terzi alla controparte. Secondo la Corte d’Appello, per quel che ancora rileva, con alcuni dei motivi di appello si erano mosse puntuali critiche all’operato del consulente di primo grado e agli esiti delle sue indagini ciò aveva indotto il collegio a disporre un rinnovo dell’attività peritale,affidando l’incarico ad un agronomo e ad un geologo nell’ottica di verificare,con nuove metodologie, la quantità di materiale scavato in precedenza rispetto a quella autorizzata dal contratto,al fine di calcolare gli effetti legati agli interventi illeciti e ai costi necessari per riportare il terreno allo stato quo ante. I consulenti, con indagine tecnicamente ineccepibile, logica e coerente, avevano concluso che la [OSCURATO:SOCIETA]. , a fronte dello scavo di materiale utilizzato per 19.000 metri cubi aveva di fatto asportato 41.298 metri cubi.Le indagini tecniche avevano permesso di accertare che i terreni interessati agli interventi di scavo erano dotati di buona fertilitàed era stata esclusa la presenza di eventuali sostanze inquinanti. L’attività di indagine eseguita aveva , dunque , sostanzialmente confermato l’asporto da parte della suddetta società Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 di una notevolissima quantità di materiale anche ghiaioso il quale aveva buoni prezzi di mercato con conseguente trasformazione del terreno in una cava. Alla luce dei dati emersi doveva affermarsi l’inadempimento delle parti appellanti agli obblighi assunti con il contratto anche con risvolti sul piano extracontrattuale. L’illecito consisteva nell’escavazione della maggior quantità di materiale, mentre non assumeva alcun rilievo la fertilità del terreno,così come l’osservanza delle prescrizioni della delibera della regione Veneto n. 2355 del 5 maggio 1987. Ai fini risarcitori doveva considerarsi il costo necessario per il ripristino dell’area allo status quo ante così come era previsto dall’autorizzazione regionale e dal contratto senza tener conto del la fertilità del terreno o del l’eventuale condizione di abbandono attribuibile agli appellati che non avevano provveduto a coltivare il fondo dopo averne riottenuto la disponibilità.In altri termini, il risultato positivo dell’intervento di miglioria non poteva confondersi con l’asportazione della maggiore quantità di materiale commercializzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e neppure con l’obbligo di un corretto ripristino. L’oggetto del contratto era la miglioria del fondo che avrebbe dovuto essere raggiunto per il tramite delle prescrizioni della Regione recepitenel contratto e, quindi, con la sola escavazione di 19.000 metri cubi di terreno, sicché il mancato rispetto di tale limite, a prescindere dal risultato finale sulla coltivabilità, assumeva carattere di grave inadempimento,essendo stato da solo foriero di danni alla proprietà. I consulenti avevano calcolato i costi necessari per riportare i fondi in questione, compreso il terzo lotto , nelle condizioni previste dall’autorizzazione regionale e dal contratto ed erano state identificate le operazioni necessarie per raggiungere tale obiettivo, calcolando il volume del terreno necessario in 2200 al metro cubo tenuto conto della disponibilità di cumuli già presenti in loco. Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 Le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio erano state criticate dalle parti appellate le quali,sulla base di valutazioni opposte da nuovi consulenti di parte la cui nomina non era stata autorizzata dalla Corte, il giorno prima della scadenza dei termini assegnati per eventuali controdeduzioni alla bozza redatta dai consulenti avevano depositato una vera e propria relazione fondata su rilievi effettuati autonomamente ed in assenza di contraddittorio. Tale documentazione consisteva nella redazione delle osservazioni, nella redazione di una relazione tecnica e in quattro allegati. I consulenti di parte avevano svolto la loro attività in contemporanea con l’attività di indagine dei consulenti d’ufficio. Questi ultimi, tuttavia,erano venuti a conoscenza di tale attività di indagine parallela solo il 22 gennaio 2015, giorno successivo alla sostituzione operata dagli appellati. I consulenti d’ufficio avevano vagliato la documentazione loro inviata dai consulenti di parte, e che non era dato conoscere la zona dove erano state eseguite le analisi ed i metodi usati giacché tutta l’attività di indagine era stata effettuata senza alcun contraddittorio. Inoltre, la sostituzione dei tecnici di parte era avvenuta senza alcuna autorizzazione da parte della Cortee senza alcuna ragione che giustificasse al termine dell’indagine il cambiamento dei consulenti che a suo tempo erano stati indicati dagli appellati.Sulla base di tali considerazioni , secondo la Corte d'Appello, lo scritto redatto dai nuovi consulenti costituiva nulla più che una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, quale atto difensivo che il giudice ove di contrario avviso non era tenuto ad analizzare e a confutare qualora avesse posto a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto del documento econform i al parere del proprio consulente. Non aveva dunque pregio la pretesa degli appellati di considerare il suddetto documento quale presupposto per disporre una ulteriore consulenza d’ufficio. Non sussistevano le condizioni neanche di disporre Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 un’integrazione della consulenza alla luce della rimozione del vincolo Pati. In base ai dati raccolti non vi erano elementi per sostenere che le opere eseguite sul fondo in oggetto avessero comportato un’alterazione della falda e,dunque, non vi era alcuna conseguenza di dissesto idrogeologico. Risultava provato invece l’asporto del quantitativo di ghiaia nei termini indicati dai consulenti. Il volume scavato era stato calcolato in misura pari a metri cubi 65.070 rispetto al piano attuale mentre invece il volume scavato rispetto al piano originario era stato calcolato in misura pari a metri cubi 71.181. Intersecando i due piani era emerso un deficit di volume pari a metri cubi 6111 sicché sottraendo il quantitativo scavato rispetto a quello autorizzato si ricavava l’eccedenza individuata in 41.298 metri cubi. Pertanto , passando alle voci di danno,doveva differenziarsi la posizione del Facchin rispetto a quella della comproprietaria Cancian, essendo differenti i titoli di responsabilità fatti valere. Il primo sulla base degli accordi negoziali aveva azionato nei confronti del contraente una forma di responsabilità contrattuale, sicché aveva diritto ad ottenere a titolo risarcitorio il prezzo corrispondente al materiale scavato illecitamente in eccedenza rispetto a quello autorizzato, prezzo pari ad euro 165.192 da rivalutarsi secondo l’indice Foi in euro196.413,29. Facchin,unitamente all’altra comproprietaria , aveva diritto altresì alla rifusione dei costi per la messa in ripristino delterreno calcolati dai consulenti nella somma di euro 66.292. Non assumeva rilevanza il documento firmato dalla Cancian di aver ricevuto la somma di euro 8.500,00 a titolo di risarcimento del danno non essendovi alcun riconoscimento di aver ricevuto tale somma a titolo liberatorio rispetto all’intero danno subito. Su entrambi gli importi dovevano riconoscersi gli interessi legali dalla sentenza al saldo. La liquidazione del danno ai valori attuali era Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. In assenza di allegazione e prova , sia pure mediante ricorso ad elementi di carattere presuntivo,in ordine al pregiudizio derivante dalla direttiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta non era possibile riconoscere gli interessi che costituivano una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. L’esito dell’appello, con una notevole riduzione della pretesa risarcitoria,consentiva una parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di un terzo. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi. 7. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. 8. All’udienza camerale del 25 ottobre 2022 il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza. 9. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 10. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. A parere dei ricorrent i vi sarebbe stata un ’ omessa pronuncia su domanda ed eccezioni proposte. In particolare, il ricorrentesi riferisce all’istanza del 25 febbraio 2016 depositata in via telematica in pari data con il quale si eccepiva la nullità della relazione peritale per violazione dell’articolo 195 c.p.c. e la necessità della sua integrazione e sanatoria. Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 In particolare, il ricorrente si duole della mancata pronuncia sulla eccezione di violazione della successione pr ocedimentale prevista dall’art.195 c.p.c. e, in particolare , del dovere di deposita re in cancelleria la relazione peritale, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Le osservazioni della CTP di parte erano pervenuteil 21 gennaio 2015 e nei giorni successivi i consulent i di ufficio non avevano replicato.Nella motivazione adottata dalla Corte d’Appello nel dispositivo della sentenza non vi sarebbe alcun riferimento alla rilevata ed eccepita nullitàdella relazione di consulenza tecnica. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello ha speso un’ampia motivazione per chiarire le ragioni per le quali non si era verificata alcuna nullità nel procedimento relativo alla consulenza tecnica e la relazione peritale era esaustiva e non necessitava di alcuna integrazione nétantomeno di una sanatoria. In particolare,la Corte d'Appello ha evidenziato che la nomina dei nuovi consulenti di parte era avvenuta senza alcuna comunicazione ai consulenti di ufficio eche i nuovi consulenti avevano svolto un’attività di indagine parallela senza alcun contraddittorio, sicché non era dato conoscere la zona dove erano state eseguite le analisi ed i metodi usati. Inoltre, la sostituzione dei tecnici di parte era avvenuta senza alcuna autorizzazione da parte della Corte e senza alcuna ragione che giustificasse al termine dell’indagine il cambiamento dei consulenti che a suo tempo erano stati indicati dagli appellati. Sulla base di tali considerazioni, secondo la Corte d'Appello, loscritto redatto dai nuovi consulenti costituiva nulla più che una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, quale atto difensivo che il giudice, ove di contrario avviso , non era tenuto ad analizzare e a confutare qualora avesse posto a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto del Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 documento e conformi al parere del proprio consulente. Non aveva dunque pregio la pretesa degli appellati di considerare il suddetto documento quale presupposto per disporre una ulteriore consulenza d’ufficio. Non sussistevano le condizioni neanche per disporre un’integrazione della consulenza. Risulta evidente, pertanto, che la censura di omessa pronuncia è del tutto inconsistente e che non vi è stata alcuna violazione dell’art.112 c.p.c.. Infatti, al contrario di quanto dedotto con il motivo di ricorso in esame, la Corte d'Appello ha fornito un’ampia motivazione sulla validità della consulenza tecnica di ufficio e sulla natura delle osservazioni dei consulenti di parte nominati in sostituzione dei precedenti allo scadere del termine per formulare rilievi. La censura di omessa pronuncia, pertanto, è del tutto infondata. Deve ribadirsi, infine, che: « In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto»(Sez. 3, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 - 01) . 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza per violazione degli articoli 195, 156, 157 c.p.c., nonché degli articoli 87e 201 c.p.c. I ricorrenti,in via subordinata, qualora si ritenesse non sussistere il già menzionatovizio di omessa pronuncia, ritengono che comunque sussisterebbe il vizio di nullità della sentenza per le violazioni delle norme indicatein rubrica. Il CTU, infatti, ha ricevuto il 21 gennaio 2015 la copia dell’atto di sostituzione e nuova nomina dei consulenti di parte in tarda serata con le osservazioni e con una nuova relazione con allegati da parte dei nuovi consulenti. I consulenti di ufficio si sono riuniti per rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte e al la Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 stesura della perizia definitiva. Nell’elaborato finale,tuttavia, non vi è stata alcuna risposta nei confronti dell’osservazioni trasmesse dai consulenti di parte e non sono state neppure allegate le suddette osservazioni alla relazione peritale. Risulterebbe palese la violazione dell’articolo 195, secondo e terzo comma, c.p.c. finalizzata alla salvaguardia del contraddittorio mediante l’osservazione alle istanze formulate dalle parti che devono essere inserite nell’elaborato peritale. Di conseguenza alla omissione dei predetti adempimenti seguirebbela nullità della relazione peritale.Peraltro, nella sentenza vi sarebbe un travisamento circa il contenuto della relazione tecnica di ufficio depositata in appello che, al contrario di quanto affermato , non contiene affatto le osservazioni dei CTP di parte. Il passaggio motivazionale con il quale la Corte d’appello ha ritenuto la consulenza di parte un mero documento o difesa in quanto svoltoda tecnici nominati senza alcuna autorizzazione da parte della Corte qualora inteso come motivazione del rigetto dell’eccezione di nullità, rappresenterebbe una violazione degli articoli 87 e 201 c.p.c. che stabiliscono inequivocabilmente la facoltà della parte di scegliere e nominare i propri consulenti.In virtù dell’articolo 87 c.p.c. la nomina , revoca o sostituzione del consulente di parte èpienamente libera e non è soggetta all’esplicitazione di una giusta causa o motivazione né all’autorizzazione da parte del giudice. Allo stesso modo alcuna formalità o autorizzazione è prevista dall’articolo 201 c.p.c.. N el caso di specie i consulenti di parte nominati hanno fatto pervenire le osservazioni entro il termine assegnato appositamente dal consulente tecnico di ufficio che si era poi riservato il termine del 22 gennaio 2015 per il deposito dell’elaborato peritale finale con le proprie eventuali valutazioni sull’osservazione dei consulenti di parte. Peraltro , la sentenza si fonda proprio sulla consulenza sicché vi sarebbe una nullità derivata della sentenza rispetto al vizio fatto valere. Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. In primo luogo, deve osservarsi che il ricorrente parte dall’erroneo presupposto secondo cui sia applicabile nel caso di specie l’art. 195 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 (rubricata “Disposizioni per lo [OSCURATO:PERSONA], la Semplificazione, la Competitività, nonché in materia di Processo Civile).È bene sin da ora osservare, invece,che le modifiche apportate dalla l . n. 69 del 2009 alle norme di rito citate trovano applicazione, in base a quanto previsto dall'art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009, ai soli processi iniziati dopo il 4 luglio 2009 e,quindi, non si applicano al presente giudizio che ha avuto inizio in epoca antecedente. Nella precedente formulazione,applicabile ratione temporis, l ’art.195 c.p.c. prevedeva unicamente che “se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti”. Con la riforma del 2009 è stato aggiunto il terzo comma secondo cui “ La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”. Ciò premesso, nel caso di specie non si è verificata alcuna violazione procedimentale. La nomina dei nuovi consulenti di parte è avvenuta alla fine delle operazioni peritali, in violazione dell’art. 201 c.p.c. che dispone che il giudice con l'ordinanza di nomina del consulente assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare con dichiarazione ricevuta dal cancelliere un loro consulente Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 tecnico. Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art.201 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154 cod. proc. civ., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato (Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014, Rv. 633721 - 01). Nella specie i ricorrenti non avevanopresentato alcuna istanza di nomina o sostituzione dei nuovi consulenti di parte e le operazioni peritalisi erano già quasi completate. Di conseguenza risulta corretta l’affermazione che tutta l’attività di indagine di parte si era svolta senza alcun contraddittorio e che non vi era alcuna certezza circa la zona dove erano state eseguite le analisi ed i metodi usati. In proposito, deve anche richiamarsi il seguente principio di diritto: In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 cod. proc. civ. ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che ildiritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamentomateriale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa -la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 consegnargli prima del deposito della relazione stessa(Sez. 6 - 3 , Ord. n.26992 del 2021; nello stesso senso Sez. L, Sent . n. 5897 del 2011 , Sez. L, Sent. n. 24792 del 2010). Risulta, pertanto, conforme alla giurisprudenza di legittimità la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente(Sez. 6-2, Ord. n. 9483 del 2021) . D’altra parte, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (Sez. U, Sent. n. 5624 del 2022) . Dunque, alcuna lesione del diritto di difesa si è realizzata nella specie. Deve ribadirsi, infatti, che i rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purché il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 serietà dei motivi che l'abbiano determinata (Sez. 3- , Sentenza n. 20829 del 21/08/2018, Rv. 650420 -01). Peraltro, l’eccezione di nullità della consulenza era anche tardiva in quanto eccepita solo con istanza del 25 febbraio 2016ossia un anno dopo la conclusione della consulenza come evidenziato dalla parte controricorrente. Infatti, le censure relative al procedimento della c.t.u., in quanto nullità relative, sono soggette al regime di preclusione di cui all'art. 157 cod. proc. civ., che impone alla parte nel cui interesse è stabilito un requisito dell'atto di opporre la relativa nullità per la mancanza del requisitostesso entro il termine di decadenza costituito dalla prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.Le Sezioni Unite hanno confermato, con le precisazioni di seguito riportate, l'orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia di questa Corte secondo cui i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. mentre resta sempre possibile per la parte dedurre vizi di merito rispetto agli accertamenti peritali (Sez.U, Sent . n. 5624 del 2022) . Solo in relazione a tale secondo aspetto relativo al merito della consulenza può valere il termine a difesa richiesto dalla parte, mentre le eventuali nullità - per quanto detto in ogni caso da escludersi nel caso di specie - avrebbero comunque dovuto essere eccepite tempestivamente. D’altra parte, gli stessi ricorrenti deducono di aver chiesto termine a difesa solo per esaminare la consulenza di ufficio (pag. 6 del ricorso). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: viol azione e falsa applicazione degli articoli 2058e 1668 codice civile. La censura si appunta sulla quantificazione del danno fondata su l’enunciazione di regole generali astrattamente corrette ma mal applicate in concreto, in particolare laddove si individua l’equivalente Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 monetario al risarcimento in forma specifica nel solo prezzo corrispondente al materiale scavato illecitamente in eccedenza. Non poteva essere riconosciuto a titolo risarcitorio il solo importo costituito dal valore della maggior ghiaia asportata dovendosi considerare anche il costo per riportare nel terreno detto materiale.L’illecito sfruttamento del terreno non ha comportato solamente l’appropriazione di una maggiore quantità di ghiaia rispetto a quella prevista ma anche la sua rimozione dagli strati sottostanti del terreno e dove avrebbe dovrebbe essere riportata per il l’ipotesi di risarcimento in forma specifica. Peraltro, anche nel contratto si prevedeva il ripristino del profilo del piano di campagna mediante riporto di terreno di medio impasto composto da argilla 50 percento, sabbia 30 percento , calcare 10 percento,humus 10 percento. Il risarcimento per equivalente dovrebbe corrispondere al costo di tutte le lavorazioni necessarie per raggiungere il suddetto risultato finale. Inoltre, nel caso di specie doveva farsi applicazione anche dell’articolo 1668 c.c. il quale prevede esplicitamente l’eliminazione dei vizi e difetti o difformità spese dell’appaltatore e di risarcimento del danno in corso caso di sua colpa. Il risarcimento del danno è parametrato alla misura corrispondente alla spesa necessaria per l’eliminazione dei vizi delle difformità. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La Corte avrebbe eliminato le voci di danno relative all’asporto del materialee alla reimmissionenel terreno della quantità di ghiaia cavata in eccesso senza alcuna motivazione di tale eliminazione. 4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 La Corte d'Appello ha effettuato una valutazione complessiva del danno e ha tenuto conto anche dei costi per il ripristino. Il ricorrente, come evidenziato dal P.G. nella sua requisitoria, confonde il titolo del risarcimento in forma specifica con quello per equivalentein modo da accorpare voci di costo attinenti alla reintegra diversi rispetto al pregiudizio subito che prevede la liquidazione. In ogni caso, le censure, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge, richiedonouna diversa quantificazione dei danni asseritamente subiti e calcolati dal giudice sulla base di un approfondita consulenza tecnica con un collegio misto. La motivazione della Corte d'Appello sul punto è particolarmente approfondita in relazione a lle singole voci di danno e parte dall’affermazione che deve essere risarcito l’intero pregiudizio subito naturalmente distinguendo la posizione del Facchin da quella della Cancian e calcolando a parte i costi per la rimessa in pristino del terreno. La Corte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. La valutazione della entità del danno è ampiamente motivata e tiene conto di tutte le voci dedotte. La complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili a fronte dell'anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell'iter logico e deduttivo seguito. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n.3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come primadetto, nel caso di specie è dato riscontrare. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli articoli 2056, 2058, 1224 e 1272 c.c. La censura ha ad oggetto la mancata corresponsione degli interessi compensativi normalmente riconosciuti nei debiti originariamente di valore. La domanda giudiziale di risarcimento del danno è comprensiva anche degli interessi e il debitore deve essere condannato alla loro corresponsione senza una richiesta specifica del danneggiato. Gli interessi integranouna componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non hanno fondamento autonomo rispetto a quello dell’obbligazione principale alla quale accedono. Il ritardato Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 adempimento dell’obbligo di risarcimento causa al creditore un danno ulteriore rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma dovuta di ricavarne un lucro finanziario. Tale danno è liquidato dal giudice in via equitativa anche facendo ricorso ad un saggio di interessi che non costituiscono frutto civile dell’obbligazione principale ma una mera componente dell’unico danno da fatto illecito. Il metodo di calcolo si fonda sul riconoscimento di interessi sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma rivalutata anno per anno previa la sua devalutazione alla data del fatto. Nell’alveo della violazione dell’articolo 2056 c.c. si porrebbe, infine, l’omessa liquidazione della voce di danno da lucro cessante da liquidarsi in via equitativa per il mancato sfruttamento agricolo del terreno per tutto il periodo correnteai ripetuti accertamenti peritali. 5.1Il quinto motivo di ricorso è infondato . La Corte d’Appello ha riconosciuto gli interessi legali dalla sentenza al saldo,affermando che la liquidazione del danno sulla base dei valori attuali fosse già in grado di ripristinare in forma di equivalente pecuniario il valore spettante al creditore.Non risultava provato alcun maggior danno dovuto al ritardo nel pagamento della somma come rivalutataai valori attuali. La sentenza è conforme al seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Sez. L - , Sentenza n. 1111 del Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 20/01/2020, Rv. 656651 – 01 , n ello stesso senso in tema di responsabilità extracontrattuale, Sez. 3, Ord. n. 18564 del 2018 ). Lo stesso principio è stato affermato con riferimento specificamente all’inadempimento contrattuale. Si è detto, infatti, che In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, in favore della parte adempiente, oltre al risarcimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., può essere riconosciuto anche il maggior danno, rispetto a quello ristorato dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., sempre che tale ulteriore risarcimento, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito da quello accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare ingiustificate duplicazioni (Sez. 1- , Ordinanza n. 15708 del 14/06/2018, Rv. 649449 -01). 6. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione degli articoli 1218, 1223 e 2697 c.c. Secondola parte ricorrente incidentale mancherebbe la prova del preteso inadempimento, risultando inverosimile la sua responsabilità accertata a distanza di oltre vent’anni dai lavori . I danni dovrebbero essere provati in maniera rigorosa mentre nella specie lo stato dei luoghi era stato alterato nel tempo da fattori meteorologici.Peraltro, la ghiaia presente al di sotto dei 50 centimetri del terreno non è estraibile e quindi non ha alcun valore. 7. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato violazione degli articoli 113 c.p.c., 1665 e 1199 c.c. La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive con le quali si era sottolineata la continua e d incessante presenzadella controparte sul luogo di svolgimento dei lavori e, quindi , quantomeno l’accettazione tacita dei lavori oltre che la quietanza e dichiarazione liberatoria rilasciata il 12 luglio 1995 ulteriormente rafforzava la predetta accettazione. Ric. 2017n.5051 sez. S2 - ud. 07/11/2023 Vi sarebbe una violazione dell’articolo 1665 c.c. avendo la controparte accettato l’opera senza aver esplicitata alcuna riserva nel corso dei lavoriavendo anche accettato una somma a titolo risarcitorio. 7.1 Idue motivi del ricorso incidentale sono inammissibili. Le censure sono del tutto generiche e tendono auna rivalutazione in fatto della vicenda. La prova del danno è stata ampiamente motivata anche sulla base di ben due consulenze tecniche e la Corte ha già avuto modo di escludere che lapresenza del Facchin sul cantiere avesse una qualche rilevanza, così come la quietanza che non conteneva alcuna dichiarazione liberatoria. In sostanza,anche per i due motivi del ricorso incidentale valgono le medesime ragioni in base alle quali si è dichiarata l’inammissibilità del terzo e quarto motivo del ricorso principale, trattandosi di richieste di rivalutazione in fatto degli elementi sui quali si è fondata la decisione. 8. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. 9. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate stante la reciproca soccombenza. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia deiricorrenti in via principale sia di quelli in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese de