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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 agosto 2025

Cassazione n. 18649/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] X il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 14 ottobre 2024 (depositata 5 agosto 2025) dalla Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di prime cure, previa assoluzione dal reato di cui al capo D) delle imputazioni (delitto di cui all'art. 5 d.

Igs. n. 74/00 al medesimo ascritto nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno di imposta 2014) ne confermava la condanna per l'ulteriore capo E), relativo ad analoga violazione dell'art. 5 d.

Igs. n. 74 citato, riferita all'anno di imposta 2016.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1. Il primo motivo è articolato con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione della legge penale e di altre norme giuridiche: con esso si deduce che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità sulle sole presunzioni tributarie afferenti alle indagini finanziarie, che hanno valore di indizio, senza elementi di riscontro, valorizzando inoltre il silenzio dell'imputato in violazione dell'art. 6 CEDU.

2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione, mancante e in parte manifestamente illogica, in punto di determinazione dell'imposta evasa atteso che, nonostante la proposizione di specifico motivo di appello, la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni verifica circa la deducibilità dei costi correlati alla fatture emesse nell'anno di imposta 2016 in favore della società [OSCURATO:PERSONA] r.l. dalle stesse società rispetto alle quali la medesima società, nelle precedenti annualità, aveva ricevuto fatture contestate come emesse a fronte di operazioni inesistenti, senza tenere conto dell'avvenuta assoluzione dalle correlate ipotesi delittuose di cui all'art. 2 d.

Igs. n. 74/00 (oggetto degli originari capi A), B) e C) dell'imputazione, relative però ad annualità di imposta diverse) ad opera del Tribunale: lamenta, quindi, che la Corte di appello non abbia proceduto alla adeguata verifica di deducibilità dei relativi costi, che avrebbero portato alla individuazione di una imposta evasa decisamente inferiore alla soglia di punibilità.

3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato: deduce il ricorrente che l'Agenzia delle entrate, unico soggetto a tanto legittimato, non ha emesso un atto impositivo e che, per l'effetto, non può desumersi la sussistenza del fine di evadere le imposte dal comportamento successivo dell'imputato che non ha versato le imposte dovute e che, inoltre, neppure può fondarsi la ritenuta sussistenza del dolo in ragione della mancata prova del comportamento fraudolento 2professionista che, nel caso di specie, aveva dichiarato per l'annualità di imposta in esame, di essere incorso in omissione per ragioni personali.

4. Il quarto, ed ultimo, motivo di ricorso deduce contraddittorietà della motivazione per violazione dei criteri ex art. 133 cod. pen. in relazione all'applicazione dell'aumento di mesi tre di reclusione per la continuazione interna al capo E), senza adeguata motivazione.

La Procura Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso, i difensori hanno trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 II primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, poiché omette di considerare il complessivo tenore della motivazione svolta dalla Corte territoriale in risposta ad un motivo di appello analogo, in quanto formulato con riferimento alla erronea valutazione della soglia di punibilità, laddove nel ricorso si contesta, in maniera più specifica, il metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile che ne costituisce l'antecedente logico (ovvero, asseritamente, le presunzioni tributarie afferenti alle indagini finanziarie).

Chiarita nei termini anzidetti la questione dedotta, si osserva che la corte territoriale ha sul punto svolto la propria motivazione, con specifico riferimento al capo E) (pagg. 18 e ss. della sentenza impugnata), chiarendo, in fatto: - che nel processo verbale di constatazione sono stati considerati tra i ricavi non dichiarati dalla società "...unicamente (v. pag. 21 PVC) gli accreditamenti confluiti in c/c intestati ...o alla [OSCURATO:PERSONA] oppure alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"; - che il [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ad addebiti e/o accrediti sui predetti conti correnti, ritenuti meritevoli di approfondimento, non aveva fornito eventuali giustificativi idonei ad una diversa imputazione causale.

Quanto al primo degli argomenti sopra indicati, la deduzione operata in ricorso circa la confusione operata nella sentenza impugnata tra addebiti e accrediti non trova riscontro nella sentenza impugnata, che, come detto, afferma siano stati considerati unicamente gli accreditamenti, oltre ad escludere espressamente l'inclusione di conti correnti di parenti o affini (peraltro citati dal Tribunale nel paragrafo 5 della sentenza di primo grado, che, con riferimento ai conti intestati alla società verificata nonché alle persone fisiche alla stessa collegate, afferma che 3sono stati solo analizzati e prosegue con articolata ricostruzione del complesso processo di concreta determinazione dell'imposta evasa).

Quanto al secondo argomento richiamato dalla Corte territoriale, ovvero quello della mancanza di una diversa allegazione del ricorrente quanto alla ricostruzione dell'imponibile IVA o IRES (posto che il capo E delle imputazioni contesta l'omessa dichiarazione sia a fini IRES che a fini IVA), si osserva che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la motivazione della Corte territoriale non si fonda sul silenzio dell'imputato, quanto sulla mancata allegazione o di un'ipotesi alternativa di ricostruzione dell'imponibile a fini IVA o IRES, ovvero sulla mancata produzione di documentazione da valutarsi ai fini del riconoscimento di un diritto alla deduzione di costi realmente sostenuti o di IVA da portare in detrazione.

Con tale motivazione il ricorrente omette ogni confronto.

2. Il secondo motivo, dedotto in relazione al vizio di mancanza ovvero di manifesta illogicità della motivazione, non si confronta con la motivazione svolta, in riposta ad analogo motivo di appello, dalla Corte territoriale.

In fatto, la Corte di appello afferma: - che l'assoluzione intervenuta in relazione ai capi A), B) e C), era relativa a fatture indicate nelle dichiarazioni di annualità diverse, sicché non potevano riverberare effetti ai fini della contestazione di cui al capo E); - che la sentenza del GUP non aveva in alcun modo affermato la veridicità delle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2016, sicché l'assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi A), C (peraltro fondata sulla carenza dell'elemento costitutivo dell'utilizzo in dichiarazione delle poste passive corrispondenti alle fatture) e B) non potesse automaticamente riverberare effetti con riferimento alla residua imputazione sub E), fermo restando che neppure il giudice di primo grado aveva ritenuto positivamente dimostrata "...l'effettuazione delle prestazioni fatturate alla [OSCURATO:PERSONA] srl..." (pagina 20 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il giudice di primo grado aveva proceduto ad autonomo e corretto accertamento in ordine all'ammontare dell'imposta evasa (pagina 20 della sentenza impugnata).

Quanto, poi, all'accertamento operato dal primo giudice, è opportuno ripercorrerne la relativa articolata motivazione, contenuta nel paragrafo 5 della sentenza di primo grado con la quale, posta la non conformità dell'impianto contabile della verificata per l'anno 2016, stante la mancata produzione di documentazione contabile in sede di verifica e la carenza di giustificazione in ordine alle operazioni rilevate sui conti correnti esaminati dai finanzieri, si precisa che le operazioni controllate dalla Guardia di Finanza sono state depurate delle 5., operazioni considerate "neutre" o ritenute non derivanti dallo svolgimento diattività imprenditoriale, e di quelle certamente giustificate ovvero non derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa (scorpori, pagamenti di -affitti, stipendi, pagamenti tributi), per poi procedere alla quantificazione dei ricavi documentati dalle fatture attive emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl ed acquisite dalla Guardia di Finanza, poi raffrontando i relativi accrediti sui conti correnti "al fine di verificarne il realizzo e successivamente decurtarli delle operazioni finanziarie oggetto di contestazione...", di poi richiamando la compiuta attività di analisi dei conti correnti intestati alla società e ai soggetti ad essa collegati.

A fronte di tale complessiva motivazione, certamente non fondata è la censura di carenza della motivazione, come anche quella della relativa manifesta illogicità.

Sotto altro profilo, peraltro, la censura in realtà propone una lettura alternativa (e limitata) delle risultanze probatorie, in particolare del processo verbale di constatazione - neppure allegato al ricorso in forma integrale - non coltivabile in sede di legittimità, poidhé eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei già menzionati vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01). (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: con esso il ricorrente deduce, sotto un profilo (pagina 19 del ricorso), che ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato non possa valutarsi l'omesso pagamento dell'imposta evasa, atteso che nessuna formale richiesta in tale senso sarebbe stata formalizzata dalla Agenzia delle entrate attraverso un atto impositivo.

Ebbene, sul punto si osserva che l'opzione interpretativa proposta in ricorso viene a far dipendere la commissione del reato dalla richiestaformalizzata dall'Agenzia delle entrate, così obliterando il dato normativo che prevede la sanzione penale in relazione a condotte che da tale richiesta prescindono e sono collegate, in conformità al principio della responsabilità penale, a comportamenti del soggetto cui il reato è ascritto: così, in tema di delitto di omessa dichiarazione, il fatto è integrato dalla condotta omissiva tenuta alla scadenza del termine annuale e dalla finalità evasiva, comprovata dal mancato pagamento, alla ii scadenza, dell'imposta dovuta per un ammontare superiore alla prescritta se • 5di punibilità, a prescindere dalla emissione di un avviso di accertamento da parte della competente autorità ammnistrativa.

Alla luce di quanto esposto, tale primo profilo di censura è manifestamente inammissibile.

Analoga valutazione di infondatezza deve farsi con riferimento al profilo dedotto quanto alla asserita assunzione di responsabilità dell'omissione da parte della commercialista: sul punto la corte territoriale ha svolto precipua motivazione (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata), valorizzando, altresì, la circostanza che non fosse emerso alcun comportamento fraudolento del professionista idoneo ad escludere la responsabilità dell'imputato, comunque tenuto all'adempimento degli obblighi fiscali ed a svolgere adeguato controllo sull'attività del professionista incaricato (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01) e che, comunque, non ha prodotto documentazione contabile relativa all'annualità 2016 né, nell'ottica del comportamento successivo ai fatti (pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata), ha poi provveduto al pagamento delle imposte dovute.

Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare le doglianze già formulate con l'atto di appello.

4. Il quarto motivo di ricorso è infondato, atteso che, in punto di individuazione della pena di mesi tre di reclusione a titolo di continuazione interna al capo, la Corte di appello ha svolto motivazione richiamando la valutazione di congruità già espressa dal giudice di primo grado che, in via generale, ai fini della determinazione della pena, aveva considerato, tra l'altro, l'ammontare dell'imposta evasa, considerevolmente superiore alla soglia di punibilità.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ri P.Q.Mliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] D.,po.3.1a.,..a in Céficelleria oggi, 2 5 MA6. 2026 [OSCURATO:PERSONA].

Elisab rrobito 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] X il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 14 ottobre 2024 (depositata 5 agosto 2025) dalla Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di prime cure, previa assoluzione dal reato di cui al capo D) delle imputazioni (delitto di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74/00 al medesimo ascritto nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno di imposta 2014) ne confermava la condanna per l'ulteriore capo E), relativo ad analoga violazione dell'art. 5 d. Igs. n. 74 citato, riferita all'anno di imposta 2016. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1. Il primo motivo è articolato con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione della legge penale e di altre norme giuridiche: con esso si deduce che la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità sulle sole presunzioni tributarie afferenti alle indagini finanziarie, che hanno valore di indizio, senza elementi di riscontro, valorizzando inoltre il silenzio dell'imputato in violazione dell'art. 6 CEDU. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione, mancante e in parte manifestamente illogica, in punto di determinazione dell'imposta evasa atteso che, nonostante la proposizione di specifico motivo di appello, la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni verifica circa la deducibilità dei costi correlati alla fatture emesse nell'anno di imposta 2016 in favore della società [OSCURATO:PERSONA] r.l. dalle stesse società rispetto alle quali la medesima società, nelle precedenti annualità, aveva ricevuto fatture contestate come emesse a fronte di operazioni inesistenti, senza tenere conto dell'avvenuta assoluzione dalle correlate ipotesi delittuose di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74/00 (oggetto degli originari capi A), B) e C) dell'imputazione, relative però ad annualità di imposta diverse) ad opera del Tribunale: lamenta, quindi, che la Corte di appello non abbia proceduto alla adeguata verifica di deducibilità dei relativi costi, che avrebbero portato alla individuazione di una imposta evasa decisamente inferiore alla soglia di punibilità. 3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato: deduce il ricorrente che l'Agenzia delle entrate, unico soggetto a tanto legittimato, non ha emesso un atto impositivo e che, per l'effetto, non può desumersi la sussistenza del fine di evadere le imposte dal comportamento successivo dell'imputato che non ha versato le imposte dovute e che, inoltre, neppure può fondarsi la ritenuta sussistenza del dolo in ragione della mancata prova del comportamento fraudolento 2professionista che, nel caso di specie, aveva dichiarato per l'annualità di imposta in esame, di essere incorso in omissione per ragioni personali. 4. Il quarto, ed ultimo, motivo di ricorso deduce contraddittorietà della motivazione per violazione dei criteri ex art. 133 cod. pen. in relazione all'applicazione dell'aumento di mesi tre di reclusione per la continuazione interna al capo E), senza adeguata motivazione. La Procura Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso, i difensori hanno trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 II primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, poiché omette di considerare il complessivo tenore della motivazione svolta dalla Corte territoriale in risposta ad un motivo di appello analogo, in quanto formulato con riferimento alla erronea valutazione della soglia di punibilità, laddove nel ricorso si contesta, in maniera più specifica, il metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile che ne costituisce l'antecedente logico (ovvero, asseritamente, le presunzioni tributarie afferenti alle indagini finanziarie). Chiarita nei termini anzidetti la questione dedotta, si osserva che la corte territoriale ha sul punto svolto la propria motivazione, con specifico riferimento al capo E) (pagg. 18 e ss. della sentenza impugnata), chiarendo, in fatto: - che nel processo verbale di constatazione sono stati considerati tra i ricavi non dichiarati dalla società "...unicamente (v. pag. 21 PVC) gli accreditamenti confluiti in c/c intestati ...o alla [OSCURATO:PERSONA] oppure alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"; - che il [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ad addebiti e/o accrediti sui predetti conti correnti, ritenuti meritevoli di approfondimento, non aveva fornito eventuali giustificativi idonei ad una diversa imputazione causale. Quanto al primo degli argomenti sopra indicati, la deduzione operata in ricorso circa la confusione operata nella sentenza impugnata tra addebiti e accrediti non trova riscontro nella sentenza impugnata, che, come detto, afferma siano stati considerati unicamente gli accreditamenti, oltre ad escludere espressamente l'inclusione di conti correnti di parenti o affini (peraltro citati dal Tribunale nel paragrafo 5 della sentenza di primo grado, che, con riferimento ai conti intestati alla società verificata nonché alle persone fisiche alla stessa collegate, afferma che 3sono stati solo analizzati e prosegue con articolata ricostruzione del complesso processo di concreta determinazione dell'imposta evasa). Quanto al secondo argomento richiamato dalla Corte territoriale, ovvero quello della mancanza di una diversa allegazione del ricorrente quanto alla ricostruzione dell'imponibile IVA o IRES (posto che il capo E delle imputazioni contesta l'omessa dichiarazione sia a fini IRES che a fini IVA), si osserva che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la motivazione della Corte territoriale non si fonda sul silenzio dell'imputato, quanto sulla mancata allegazione o di un'ipotesi alternativa di ricostruzione dell'imponibile a fini IVA o IRES, ovvero sulla mancata produzione di documentazione da valutarsi ai fini del riconoscimento di un diritto alla deduzione di costi realmente sostenuti o di IVA da portare in detrazione. Con tale motivazione il ricorrente omette ogni confronto. 2. Il secondo motivo, dedotto in relazione al vizio di mancanza ovvero di manifesta illogicità della motivazione, non si confronta con la motivazione svolta, in riposta ad analogo motivo di appello, dalla Corte territoriale. In fatto, la Corte di appello afferma: - che l'assoluzione intervenuta in relazione ai capi A), B) e C), era relativa a fatture indicate nelle dichiarazioni di annualità diverse, sicché non potevano riverberare effetti ai fini della contestazione di cui al capo E); - che la sentenza del GUP non aveva in alcun modo affermato la veridicità delle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2016, sicché l'assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi A), C (peraltro fondata sulla carenza dell'elemento costitutivo dell'utilizzo in dichiarazione delle poste passive corrispondenti alle fatture) e B) non potesse automaticamente riverberare effetti con riferimento alla residua imputazione sub E), fermo restando che neppure il giudice di primo grado aveva ritenuto positivamente dimostrata "...l'effettuazione delle prestazioni fatturate alla [OSCURATO:PERSONA] srl..." (pagina 20 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il giudice di primo grado aveva proceduto ad autonomo e corretto accertamento in ordine all'ammontare dell'imposta evasa (pagina 20 della sentenza impugnata). Quanto, poi, all'accertamento operato dal primo giudice, è opportuno ripercorrerne la relativa articolata motivazione, contenuta nel paragrafo 5 della sentenza di primo grado con la quale, posta la non conformità dell'impianto contabile della verificata per l'anno 2016, stante la mancata produzione di documentazione contabile in sede di verifica e la carenza di giustificazione in ordine alle operazioni rilevate sui conti correnti esaminati dai finanzieri, si precisa che le operazioni controllate dalla Guardia di Finanza sono state depurate delle 5., operazioni considerate "neutre" o ritenute non derivanti dallo svolgimento diattività imprenditoriale, e di quelle certamente giustificate ovvero non derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa (scorpori, pagamenti di -affitti, stipendi, pagamenti tributi), per poi procedere alla quantificazione dei ricavi documentati dalle fatture attive emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl ed acquisite dalla Guardia di Finanza, poi raffrontando i relativi accrediti sui conti correnti "al fine di verificarne il realizzo e successivamente decurtarli delle operazioni finanziarie oggetto di contestazione...", di poi richiamando la compiuta attività di analisi dei conti correnti intestati alla società e ai soggetti ad essa collegati. A fronte di tale complessiva motivazione, certamente non fondata è la censura di carenza della motivazione, come anche quella della relativa manifesta illogicità. Sotto altro profilo, peraltro, la censura in realtà propone una lettura alternativa (e limitata) delle risultanze probatorie, in particolare del processo verbale di constatazione - neppure allegato al ricorso in forma integrale - non coltivabile in sede di legittimità, poidhé eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei già menzionati vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01). (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: con esso il ricorrente deduce, sotto un profilo (pagina 19 del ricorso), che ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato non possa valutarsi l'omesso pagamento dell'imposta evasa, atteso che nessuna formale richiesta in tale senso sarebbe stata formalizzata dalla Agenzia delle entrate attraverso un atto impositivo. Ebbene, sul punto si osserva che l'opzione interpretativa proposta in ricorso viene a far dipendere la commissione del reato dalla richiestaformalizzata dall'Agenzia delle entrate, così obliterando il dato normativo che prevede la sanzione penale in relazione a condotte che da tale richiesta prescindono e sono collegate, in conformità al principio della responsabilità penale, a comportamenti del soggetto cui il reato è ascritto: così, in tema di delitto di omessa dichiarazione, il fatto è integrato dalla condotta omissiva tenuta alla scadenza del termine annuale e dalla finalità evasiva, comprovata dal mancato pagamento, alla ii scadenza, dell'imposta dovuta per un ammontare superiore alla prescritta se • 5di punibilità, a prescindere dalla emissione di un avviso di accertamento da parte della competente autorità ammnistrativa. Alla luce di quanto esposto, tale primo profilo di censura è manifestamente inammissibile. Analoga valutazione di infondatezza deve farsi con riferimento al profilo dedotto quanto alla asserita assunzione di responsabilità dell'omissione da parte della commercialista: sul punto la corte territoriale ha svolto precipua motivazione (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata), valorizzando, altresì, la circostanza che non fosse emerso alcun comportamento fraudolento del professionista idoneo ad escludere la responsabilità dell'imputato, comunque tenuto all'adempimento degli obblighi fiscali ed a svolgere adeguato controllo sull'attività del professionista incaricato (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01) e che, comunque, non ha prodotto documentazione contabile relativa all'annualità 2016 né, nell'ottica del comportamento successivo ai fatti (pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata), ha poi provveduto al pagamento delle imposte dovute. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare le doglianze già formulate con l'atto di appello. 4. Il quarto motivo di ricorso è infondato, atteso che, in punto di individuazione della pena di mesi tre di reclusione a titolo di continuazione interna al capo, la Corte di appello ha svolto motivazione richiamando la valutazione di congruità già espressa dal giudice di primo grado che, in via generale, ai fini della determinazione della pena, aveva considerato, tra l'altro, l'ammontare dell'imposta evasa, considerevolmente superiore alla soglia di punibilità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri P.Q.Mliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] D.,po.3.1a.,..a in Céficelleria oggi, 2 5 MA6. 2026 [OSCURATO:PERSONA]. Elisab rrobito 6
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