CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Monza, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione e di euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa valuta- zione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circo- stanza attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto suc- cessivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cas- sazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In linea generale va rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., intro- dotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Tale principio è stato specificamente ribadito da questa Corte anche in tema di attenuanti: in tema di patteggiannento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione con cui si deduca l'omessa applica- zione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il P esigente Aldo EspoMo atella Fer [OSCURATO:PERSONA]